Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22745 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 23/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Patrizia – rel. Consigliere –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14334/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.P.A., elettivamente domiciliato in FROSINONE VIA

MONZAMBANO 5, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO SORDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLA MARIA PROVENZANI

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 20/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2016 dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La CTR di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha parzialmente accolto l’appello proposto da A.P.A. riducendo di Euro 25,449 il costo del venduto considerato per le rettifiche indicate nell’avviso di accertamento, per l’anno 2003, relativamente a maggior imposte IRPEF, IRAP ed IVA, oltre sanzioni, peti complessivi Euro 172.372,38.

Il predetto avviso trae origine dall’accertamento induttivo sui ricavi d’impresa espletato dall’Ufficio a seguito della mancata risposta dell’ A. al questionario inviato dall’Agenzia delle Entrate.

La CTR, condividendo la valutazione del primo giudice, ha ritenuto, in assenza di produzione documentale, che le fatture del (OMISSIS) versate in atti in primo grado non erano sufficienti a provare che i lavori con esse addebitati per complessivi Euro 107.810,5 fossero stati effettuati nell’anno (OMISSIS) e, di conseguenza, ha confermato l’inclusione dei lavori in corso al 31.12.2003 nel costo del venduto di detto anno. Accogliendo l’eccezione proposta dal contribuente ha, invece, ritenuto l’erronea inclusione nel costo del venduto delle giacenze delle materie prime – ammontanti, come dettagliato nell’allegato A al ricorso introduttivo ad Euro 25.449 – in quanto congrue, per tipologia e valore rispetto alle lavorazioni effettuate dall’impresa del contribuente.

L’ Agenzia delle Entrate propone ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale lamentando con un unico motivo la violazione e falsa applicazione degli ultimi due commi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

Il contribuente si è costituito con controricorso deducendo l’inammissibilità e/o infondatezza del ricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23 settembre 2016, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento agli ultimi due commi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, ha eccepito l’inutilizzabilità della documentazione prodotta dal contribuente in giudizio, nonostante lo stesso ne abbia immotivatamente rifiutato l’esibizione in fase precontenziosa in risposta al questionario inviato dall’Ufficio.

Va condiviso il principio già espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di accertamento fiscale, l’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Ne consegue che l’omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, e non trova applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenza (v. da ultimo, Sez. 5, n. 10489 del 14/05/2014, Rv 630815).

Ciò premesso, va rilevato che la CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo ritenuto utilizzabile, la documentazione richiesta dall’Ufficio ma non fornita dalla parte in sede precontenziosa afferente la giacenza delle materie prime, ammontanti come dettagliato nell’allegato A al ricorso introduttivo ad Euro 25.449,00, per il quale era già intervenuta la prevista decadenza.

Nè può valere il principio secondo cui l’inosservanza del termine per la produzione di documenti deve ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa dinanzi al collegio, in quanto il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, non si limita infatti a prevedere l’eventuale assegnazione alle parti di un termine entro cui dedurre prove e produrre documenti, ma stabilisce espressamente il carattere perentorio di detto termine, in tal modo sottraendolo alla disponibilità delle parti.

In conclusione va cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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