Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22745 del 06/11/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 22745 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 14649 2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
TODESCO CRISTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAURO CONTIN giusta procura a margine della seconda pagina del
controricorso;

– controricorrente –

et817;r9

Data pubblicazione: 06/11/2015

avverso la sentenza n. 123/30/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il
03/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;

difensore del controricorrente che si riporta ai motivi.
Considerato in fatto.
Nella controversa avente origine dall’impugnazione da parte di Cristiano
Todesco dell’avviso di accertamento conseguente alla rettifica, ai sensi
dell’ art.38, comma 4, d.p.r.600/73, della dichiarazione dei redditi per l’anno
2006, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza indicata
in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente
avverso la decisione di primo grado, determinava il reddito imponibile nella
misura di euro 32.997,00, confermando il resto.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato
due motivi, cui resiste il contribuente con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle
parti.
Ritenuto in diritto
1.Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art.360, comma primo,
n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.57 d.lgs. 546/1992 e
dell’art.112 c.p.c. laddove la C.T.R. aveva fondato la decisione su
un’argomentazione (la natura procedimentale delle norme regolamentari di cui
ai DD.MM . 10/9/92 e 24/12/2012) introdotta dal contribuente per la prima volta
con il deposito di “brevi repliche” nella fase ormai avanzata del giudizio di
appello.
1.1. Il motivo è infondato. A parte il rilievo che la censura, involgendo
un error in procedendo avrebbe dovuto essere più correttamege sollevata sotto
4u )2i.’liCki,o
l’egida del n.4, I comma, dell’art.360 c.p.c., non paiono, in ogni caso,
ositsisligue le dedotte violazioni di legge laddove le difese svolte dal
Ric. 2014 n. 14649 sez. MT – ud. 22-09-2015
-2-

udito l’Avvocato Federica Manzi (delega avvocato Andrea Manzi)

contribuente, e sulle quali si è pronunciato il Giudice di appello, non hanno
travalicato le preclusioni processuali in materia di thema decidendum,
involgendo unicamente l’applicabilità di normativa sopravvenuta rispetto a
quella esistente alla data di proposizione del ricorso introduttivo.
2.Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art.38 d.p.r. 600/73 e dell’art.22, comma 1, d.l. 78/2010 e dell’art.5, comma

specie, in luogo dei parametri previsti dal D.M. 10/9/1992 quelli del D.M.,
intervenuto in corso di causa, del 24/12/2012 e, ciò, in ragione della natura
procedimentale delle norme regolamentari e della necessità di applicare la
disciplina più favorevole al contribuente.
i
2.1. Il motivo iipigate meritevole di accoglimento. Questa Corte ha già
avuto modo di affermare, sulla specifica questione relativa all’applicabilità del
“nuovo redditometro” di cui al D.M. 24/12/2012 , che

il richiamo alla

retroattività è inconferente, giacché la giurisprudenza della Corte,
nell’affermare l’applicabilità degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10
settembre e 19 novembre 1992 ai periodi d’imposta precedenti alla loro
adozione, non sulla retroattività ha fatto leva, bensì sulla natura
procedimentale delle norme dei decreti, che ne comporta l’applicabilità in
rapporto al momento dell’accertamento (vedi, fra varie, Cass. 19 aprile 2013,
n. 9539) ,così come è inconferente il principio del favor rei, perché
l’applicazione di tale principio è predicabile unicamente al cospetto di norme
sanzionatorie, non già allorquando si tratti dei poteri di accertamento oppure
della formazione della prova, che sono appunto i piani coinvolti dal
redditometro. Ed, ancor prima, che la questione su quale sia la norma
applicabile è questione di diritto intertemporale che, appunto, va a identificare,
nella successione fra più norme, quella da dover applicare; ma il diritto
intertemporale necessariamente recede a fronte di esplicita previsione di diritto
transitorio, che esso stesso identifica la norma applicabile. E nel nostro caso,
con disposizione di diritto transitorio, il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1,
statuisce che le modifiche apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38,
producono effetti “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine
di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del
Ric. 2014 n. 14649 sez. MT – ud. 22-09-2015
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I del d.m. 24/12/2012 laddove la C.T.R. aveva ritenuto di applicare al caso di

presente decreto”, ossia per l’accertamento del reddito relativo a periodi
d’imposta successivi al 2009 (Cass.n. 21041 del 06/10/2014).
3. Ne consegue in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la
cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della controversia al Giudice
del merito che provvederà al riesame alla luce dei superiori principi oltre che a
regolare le spese processuali.

La Corte, rigettato il primo motivo di ricorso, in accoglimento del secondo,
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione
tana Regionale del Veneto in diversa composizione.
Così leciso in Roma, il 22 sette re 2015.

P.Q.M.

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