Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22745 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16460-2009 proposto da:

D.Z.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1,

presso lo studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SPERANZONI RENATO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA – UFFICIO

SCOLASTICO PROVINCIALE DI VENEZIA, (già Centro Servizi

Amministrativi di Venezia), in persona del Ministro pro tempore, in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 197/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/07/2008 R.G.N. 1033/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La sentenza attualmente impugnata conferma la sentenza del Tribunale di Venezia n. 900/04 del 14 dicembre 2004 di rigetto del ricorso di D.Z.I., volto ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto all’attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato nel Comparto Scuola negatale con riguardo alla graduatoria relativa alla procedura selettiva per l’assegnazione di posti di direttore/coordinatore di area funzionale C, posizione economica C3, indetta con decreto del Direttore generale (DDG) del 17 settembre 2001.

La Corte d’appello di Venezia, per quel che qui interessa, precisa che:

a) la contrattazione collettiva richiamata dalla D.Z. non si applica nella specie in quanto non si riferisce ai criteri di valutazione del servizio precedente;

b) l’atto in data 16 ottobre 2000 non può definirsi una circolare perchè è stato redatto d’intesa con le organizzazioni sindacali e detta il logico e ragionevole criterio di lettura della contrattazione, in base al quale si deve valutare il servizio pregresso per il calcolo dei punteggi da attribuire per le prove selettive, c) d’altra parte, il D.L. n. 239 del 1988, art. 3, comma 2 è da considerare come una norma transitoria diretta a garantire, nel passaggio di ruolo del personale, il mantenimento dell’anzianità pregressa sia in termini economici sia per i criteri selettivi;

d) il caso di specie è del tutto diverso in quanto il bando di concorso in oggetto si riferisce a criteri selettivi per ottenere una posizione economica superiore e questi criteri vanno indicati, trattandosi di materia contrattualizzata, sulla base degli accordi, i quali, nella specie, hanno previsto la rilevanza del solo servizio pregresso svolto nel Comparto Ministeri;

e) ciò è accaduto perchè si è voluto evitare che personale proveniente da altre Amministrazioni (per esempio: dal Comparto Sanità) potesse calcolare anche il servizio svolto in precedenza alle dipendenze di tali Amministrazioni, soluzione non accolta nell’accordo richiamato nel citato documento del 16 ottobre 2000.

2- Il ricorso di D.Z.I. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resistono, con controricorso, il MIUR e Ufficio scolastico provinciale di Venezia (già Centro servizi amministrativi di Venezia).

La ricorrente deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1^ – Sintesi dei motivi.

1 – Con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 del c.c.n.l. 1998-2000 Comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e degli artt. 17 e 19 del contratto collettivo integrativo di Amministrazione del medesimo Comparto Ministeri, sottoscritto il 21 settembre 2000.

Si sostiene che in nessuna delle suindicate disposizioni viene fatta distinzione, ai fini dell’attribuzione del punteggio per la partecipazione alla selezione di cui si tratta, fra anzianità maturata nel Comparto Ministeri e anzianità maturata nel Comparto Scuola.

Tale distinzione è stata introdotta soltanto con la circolare 16 ottobre 2000, n. D7/3O36 della Direzione generale del Personale del MIUR, ma tale atto non può modificare la normativa contrattuale.

Nè può essere condivisa la tesi della Corte d’appello secondo cui la suddetta circolare, essendo stata predisposta d’intesa con le organizzazioni sindacali, non può essere considerata come una normale circolare, visto che si tratta di “Istruzioni operative” adottate dal Ministero per chiarire il significato delle norme contenute nel menzionato c.c.n.l. 1998-2000.

Comunque la suddetta distinzione non avrebbe dovuto, in ogni caso, riguardare la ricorrente, visto che la stessa ancorchè fosse appartenente al Comparto Scuola, dal punto di vista della contrattazione collettiva, era pur sempre dipendente del MIUR ed il servizio prestato nel periodo in cui apparteneva al Comparto Scuola le è stato riconosciuto come utile e valutabile a tutti gli effetti, ai sensi della L. n. 353 del 1988, art. 3, comma 2, (recte: del D.L. 28 giugno 1988, n. 239, convertito, con modificazioni dalla L. 10 agosto 1988, n. 353), al momento in cui ha chiesto di passare dal ruolo della Scuola (Istituto tecnico industriale statale (OMISSIS)) a quello dell’Amministrazione scolastica (Provveditorato agli Studi di Venezia, oggi Ufficio scolastico provinciale di Venezia).

2- Con il secondo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. 10 agosto 1988, n. 353, art. 3, comma 2, (recte: del D.L. 28 giugno 1988, n. 239, convertito, con modificazioni dalla L. 10 agosto 1988, n. 353).

Si rileva che la Corte d’appello ha ritenuto di non applicare la suindicata disposizione nel caso di specie sull’assunto secondo cui si tratta di una norma transitoria, volta a regolamentare un caso completamente diverso da quello della ricorrente.

Viceversa, la ricorrente sulla base della menzionata disposizione è passata nei ruoli del MIUR il 28 ottobre 1988, ma la relativa immissione nel ruolo del Ministero è avvenuta con decorrenza 20 settembre 1977, cioè dalla data in cui ha cominciato a prestare servizio presso Istituto tecnico industriale statale (OMISSIS).

Conseguentemente l’intera anzianità maturata avrebbe dovuto essere presa in considerazione ai fini della partecipazione ai percorsi di riqualificazione professionale del Comparto Ministeri di cui si tratta.

2^ – Esame dei motivi.

3.- I motivi – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – sono fondati.

La tesi dell’Amministrazione controricorrente solo su di un piano astratto e generale appare conforme al principio, affermato dalla giurisprudenza dei questa Corte, secondo cui il riconoscimento dell’anzianità di servizio prestato presso amministrazioni diverse, non significa, in linea generale, equiparazione degli interessati a tutti gli effetti ai lavoratori che hanno prestato la loro attività presso l’Amministrazione di destinazione, ben potendo quest’ultima decidere di differenziare e privilegiare, ai fini di determinati istituti (benefici economici o di carriera), l’esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze (vedi, per tutte: Cass. 2 agosto 2007, n. 17081; Cass. SU 10 novembre 2010, n. 22800; Cass. 18 maggio 2011, n. 10933).

Tuttavia, come affermato da questa Corte in analoga fattispecie (Cass. 20 gennaio 2009, n. 1404), nell’attuale caso il D.L. 28 giugno 1988, n. 239, art. 3, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 1988, n. 353, nel dettare i criteri dei passaggi di ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ha fra l’altro stabilito che;

1) detti passaggi “sono disposti … sulla base delle “corrispondenze” tra le qualifiche funzionali di provenienza e quelle di inquadramento, stabilite nell’annessa tabella B”, il che significa che il legislatore, ai fini del reinquadramento, ha inteso seguire un criterio non formale, ma sostanziale, di equivalenza tra le mansioni esercitate nel ruolo di provenienza e quelle esercitate nel ruolo del nuovo inquadramento (arg. ex Cons. Stato, sez. 6, sentenza n. 3161 del 2002;

2) “il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento”, per cui, attraverso il riferimento specifico non alla mera anzianità ma al “servizio prestato nel ruolo di provenienza”, il legislatore ha espresso con chiarezza l’intento di considerare l’anzianità di carriera maturata nel ruolo di provenienza come maturata nel ruolo del nuovo inquadramento.

Come si vede, quindi, la suddetta normativa risulta conforme al principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa (vedi, per tutte: Cons. Stato, sez. 6, sentenza n. 5274 del 2004) in base al quale i servizi resi in Comparti differenti dell’Amministrazione statale sono cumulabili, purchè omogenei professionalmente, circostanza pacifica nella specie avendo la ricorrente svolto mansioni amministrative analoghe prima presso la segreteria di un istituto scolastico (Comparto Scuola) e poi come collaboratore amministrativo presso il Centro servizi amministrativi (oggi; Ufficio scolastico provinciale) di Venezia (Comparto Ministeri).

Anche l’art. 17 del ccnl 1998-2000 Comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e gli artt. 17 e 19 del contratto collettivo integrativo del Ministero della Pubblica Istruzione del 21 settembre 2000 si sono, implicitamente, conformati ai suddetti principi, non contenendo alcuna distinzione sul punto che qui interessa.

D’altra parte, non appare meritevole di accoglimento la tesi sostenuta dalla difesa dell’Amministrazione secondo cui il D.L. n. 239 del 1988, art. 3, comma 2, non sarebbe applicabile nella specie ratione temporis e comunque la valutazione dei servizi pregressi ai fini del passaggio da un’Amministrazione ad un’altra Amministrazione sarebbe cosa del tutto diversa dalla valutazione dei servizi pregressi ai fini della partecipazione ad una procedura selettiva per una progressione economica, come quella di cui si discute.

Va, infatti, osservato che in realtà il secondo tipo di valutazione rappresenta una applicazione della prima valutazione, soprattutto in una ipotesi, come quella di cui si tratta nel presente giudizio, di accertata omogeneità delle mansioni da prendere in considerazione.

In questa situazione, non assume alcun valore in contrario la circolare 16 ottobre 2000, n. D7/3036 della Direzione generale del Personale del MIUR, cui ha fatto riferimento P Amministrazione.

Va, infatti, osservato che il secondo comma del citato art. 17 del c.c.n.l. 1998-2000 Comparto Ministeri rinvia esclusivamente ai contratto collettivo integrativo di amministrazione per la definizione dei criteri per l’attribuzione degli sviluppi economici all’interno delle Aree (senza neppure ipotizzare un intervento di un atto amministrativo del MIUR in materia).

D’altra parte, diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione e da quanto affermato sul punto nella sentenza attualmente impugnata, la predetta circolare non risulta essere stata formalmente adottata – o addirittura redatta – d’intesa con le Organizzazioni sindacali.

Essa, quindi, è da considerare come un atto unilaterale avente natura amministrativa, che non può assolvere alla funzione di determinare la concreta disciplina del rapporto di lavoro (e, nella specie, della procedura selettiva), mancando un fondamento normativo all’esercizio di un siffatto potere, ma può solamente limitarsi a dare attuazione dal punto di vista organizzativo, senza efficacia vincolante, alla normativa (legale e contrattuale) cui fa riferimento (arg. ex Cass. SU 12 gennaio 2011, n. 503; Cass. 5 maggio 2005, a 9342).

Questo, del resto, è il significato complessivo della circolare stessa, nel cui contesto, appare del tutto “stravagante”, oltre che in contrasto con i suindicati principi, la frase secondo cui ®viene preso in considerazione esclusivamente il servizio prestato presso amministrazioni appartenenti al comparto Ministeri.

Ne consegue che:

a) la suddetta circolare, nella parte indicata, deve essere considerata illegittima per violazione di legge, perchè si pone in contrasto sia con il D.L. n 239 cit., art. 3, comma 2, sia con le disposizioni in materia di reclutamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del ruolo da attribuire al riguardo ai contratti collettivi nazionali e integrativi (spec. del D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 36 e 45 e successive modificazioni e sostituzioni);

b) la suddetta circolare va quindi disapplicata e il bando di selezione interna per la progressione nell’ambito della stessa area funzionale C prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, e avente come tale natura negoziale (vedi Cass. SU. 20 aprile 2006, n 9164; Cass. 8 maggio 2006, n. 10419;

Cass. 10 gennaio 2007, n. 220), nella parte in cui conseguentemente differenzia, ai fini del punteggio, il servizio prestato nel ruolo ministeriale da quello prestato prima dell’inquadramento in detto ruolo ai sensi del D.L. n. 239 del 1988, art. 3, comma 2, cit. è da considerare in violazione di legge, con sostituzione della clausola nulla ai sensi dell’art. 1419 cod. civ..

3^ – Conclusioni.

3 – In sintesi, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterrà ai suindicati principi (vedi spec. punto n. 3) e provvedere anche alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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