Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22744 del 28/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.28/09/2017),  n. 22744

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABLLLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12004/2016 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELANGELO

TILLI n. 52, presso lo studio dell’avvocato NICOLA BARTONE, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI NOTO;

– controricorrente –

e contro

D.L.R., PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA

REPUBBLICA DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 971/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la corte d’appello di Napoli, per quanto ancora di interesse in questa sede, rigettava l’appello di F.S. avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui, definendo il giudizio di separazione personale della stessa F. dal coniuge D.M.S., aveva affidato i figli minori a entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, e regolato il diritto-dovere di frequentazione del padre coi figli mediante incontri protetti e monitorati dai competenti servizi sociali;

ad avviso della predetta appellante, a lei avrebbero dovuto essere affidati, invece, i figli in via esclusiva, e si sarebbe dovuto impedire o sospendere, stante il rifiuto dei minori, gli incontri tra questi e il padre finanche in ambiente protetto;

la corte d’appello rigettava il gravame facendo leva su quanto emerso sia dall’ascolto dei minori sia dalle c.t.u., compresa quella svolta in separata sede (dinanzi al tribunale per i minorenni): evidenziava che sui ragazzi, e soprattutto sul figlio A., erano state riscontrate manifestazioni di allarme e diffusa percezione di pericolo nel rapporto col padre, pericolo di fatto inesistente, e una evidente labilità emotiva tale da rimandare a manifestazioni isteriche a tipo di sindrome di alterazione parentale (PAS); ciò a fronte di un rapporto di dipendenza e di attaccamento simbiotico dei figli alla madre;

la corte territoriale ricostruiva poi i profili di personalità di entrambi i genitori, escludendo una loro assoluta inidoneità alla funzione parentale ma evidenziando che lo stato dei loro negativi rapporti personali aveva avuto pessimi riflessi sull’esercizio della comune responsabilità genitoriale; esprimeva infine il convincimento che il padre doveva assumersi le proprie responsabilità nell’ambito dell’affidamento condiviso e che la madre aveva l’obbligo morale e giuridico di rendere possibile tale condivisione, senza perseverare in condotte contrarie alla funzione materna; donde, nella prospettiva di migliorare il rapporto tra i minori e il padre, concludeva nel senso di mantenere ferma la previsione di incontri protetti e monitorati nell’ambito del predetto regime; per la cassazione della sentenza, la F. ha proposto ricorso affidato a tre motivi;

D.M. ha resistito con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

col primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 12 della convenzione di New York del 20-111989, in quanto la corte d’appello sarebbe incorsa nella totale ablazione della volontà manifestata dai minori (di 15 e 16 anni), facendo propri gli accertamenti peritali intesi a concludere per l’esistenza della PAS; in particolare la corte del merito avrebbe omesso di verificare il fondamento scientifico di una tal consulenza, caratterizzata da devianza dalla scienza medica ufficiale;

col secondo motivo si deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza a proposito dell’applicazione dell’affido condiviso;

col terzo motivo infine ci si duole della illogicità e della contraddittorietà della motivazione in ordine al governo delle spese processuali, nonchè della falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, art. 5;

il primo motivo è inammissibile in quanto basato su una lettura distorta dell’impugnata sentenza;

per quanto menzionando l’ipotesi della PAS come emersa dalle c.t.u., la corte partenopea ha dato conto di tutti gli elementi posti a base delle prescelte modalità di affidamento, ritenendo codeste modalità funzionali al ripristino, per quanto nella prudenziale ottica degli incontri protetti, di relazioni fisiologiche tra il padre e i figli;

in particolare l’impugnata sentenza, motivatamente esaminando i profili di idoneità dei coniugi allo svolgimento delle funzioni genitoriali, ha fatto corretta applicazione del principio per cui, in tema di affidamento di figli minori, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (v. Cass. n. 6919-16);

questa Corte da tempo va ripetendo che, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonchè della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, “fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (v. Cass. n. 18817-15);

l’impugnata sentenza è conforme alla citata giurisprudenza e nelle condizioni date non è pertinente insistere sul profilo della PAS, giacchè la ratio decidendi prescinde dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della sindrome suddetta;

il secondo motivo è inammissibile, essendo la sentenza soggetta all’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012 (v. Cass. Sez. U n. 8053-14): e i fatti storici rilevanti ai fini della decisione relativa alle modalità di affidamento sono stati presi in considerazione;

il terzo motivo è manifestamente infondato nel presupposto della condanna alle spese, giacchè la corte territoriale ha giustamente ravvisato l’integrale soccombenza della F. nel giudizio di appello, stante la natura condizionata dell’impugnazione incidentale del coniuge;

è invece manifestamente fondato nella censura afferente il quantum;

da questo punto di vista infatti la corte d’appello ha errato nell’applicazione di quei minimi tabellari ai quali essa stessa ha inteso rapportare il calcolo;

riferendo il computo al valore della causa siccome indeterminabile (D.M. n. 10 marzo 2014, art. 5, commi 5 e 6), i minimi tabellari supponevano la riduzione percentuale degli importi indicati;

il computo esatto è quello indicato dalla ricorrente (Euro 980,00 per fase di studio; eurO 675,00 per fase introduttiva; Euro 2.030,00 per fase di trattazione ed Euro 1.630,00 per fase decisionale), e in aderenza a esso la Corte, definendo il giudizio ai sensi dell’art. 384 c.p.c., può provvedere direttamente all’esito della cassazione del corrispondente capo della decisione impugnata;

in considerazione dell’esito finale della lite sussistono le condizioni per compensare interamente le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo nei sensi di cui in motivazione, cassa l’impugnata sentenza nel capo afferente le spese del giudizio d’appello e, decidendo nel merito di dette spese, ne determina la misura in complessivi Euro 5.338,00; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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