Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22744 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 20/10/2020), n.22744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15443-2014 proposto da:

N.A., N.T., TRATTORIA RISTORANTE LA QUERCE DI N.T.

& C. SNC, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO VITTORIO

EMANUELE II N. 18, presso lo studio dell’avvocato GREZ GIAN MARCO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MACCARI LORIANO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI AREZZO, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 72/2013 della COMM. TRIB. REG. della Toscana,

depositata il 02/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Toscana n. 72/16/2013 depositata il 2.10.2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 febbraio 2020 dal relatore, cons. Mele Francesco.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– A seguito di verifica generale per l’anno d’imposta 2005 nei confronti della Trattoria Ristorante la Querce di N.T. & C. snc disposta a seguito delle risultanze degli studi di settore, l’Agenzia delle Entrate riteneva l’irregolare tenuta della contabilità non risultando i prospetti delle rimanenze finali ed iniziali conformi a quanto disposto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 15 in quanto alcuni prodotti erano raggruppati in modo generico invece che per categorie omogenee per prezzo e per qualità. L’Ufficio procedeva quindi alla ricostruzione del volume di affari dell’attività prevalente di ristorazione, in modo induttivo, sulla base delle fatture di acquisto dei diversi tipi di carne e pesce, delle notizie fornite dal contribuente in ordine ai quantitativi medi per pietanza servita, del prezzo medio a pasto risultante dalle ricevute fiscali emesse, avuto altresì riguardo all’autoconsumo, ad una ragionevole percentuale di sfrido e, per ultimo, ad una riduzione del 10% dei coperti così ricostruiti per le inevitabili approssimazioni delle stime. Così procedendo l’Ufficio perveniva a ricostruire un numero di pasti somministrati -in aggiunta ai dichiarati 9725- di ulteriori 4448, che, moltiplicati per Euro 19,55 pari al valore medio di un posto, realizzava un maggiore reddito di Euro 91.328,00 che imputava in quote proporzionali ai due soci della Trattoria.

– Avverso l’atto impositivo così formato, proponevano distinti autonomi ricorsi la società e i due soci deducendo l’irritualità della procedura seguita, la inconsistenza delle motivazioni, la parzialità dei dati posti a fondamento della ricostruzione; i ricorrenti facevano anche presente che la società aveva utilizzato e lavato 11.474 tovaglioli a fronte dei 9.725 coperti dichiarati: tale circostanza avrebbe ben potuto costituire una base di calcolo, anche perchè la trattoria non disponeva di una propria lavatrice. Concludevano per l’annullamento dell’accertamento e, in via subordinata, per la rideterminazione del reddito sulla base del consumo dei tovaglioli. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate per ribadire la legittimità del proprio operato ed eccepire la inadeguatezza del c.d. tovagliometro atteso l’ingente quantitativo di carne acquistata oltre al fatto che -svolgendo la società contribuente anche attività di affittacamere- deve ragionevolmente presumersi che la struttura dispone evidentemente di lavatrici proprie in assenza di fatture concernenti il lavaggio di biancheria.

La commissione tributaria provinciale di Arezzo -previa riunione dei ricorsili accoglieva parzialmente rideterminando il reddito sulla base del c.d. tovagliometro.

Detta sentenza era gravata di appello dall’Ufficio; si costituivano le parto contribuenti concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.

La commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello confermando l’avviso di accertamento.

Per la cassazione della predetta sentenza la società contribuente e i soci propongono ricorso affidato due motivi, illustrato da memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I motivi, di cui consta il ricorso, recano: 1) “Omesso esame e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione. Difetto e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma n. 5 e dell’art. 2697 c.c.”; 2) “Violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 lett. a) e comma 2 in relazione all’art. 15 del medesimo testo”. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la inidoneità degli argomenti indicati dalla CTR a supportare la decisione impugnata.

Osserva il collegio che, a parte preliminari profili di possibile inammissibilità del motivo a ragione della mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei (vizio motivazionale e violazione di legge), la censura non è accoglibile.

Va premesso che la CTR ha ritenuto corretto ed affidabile il criterio seguito dall’Ufficio alla stregua dei diversi passaggi -tra di loro legati da una logica coerenza- cosi come descritti nella prima parte della presente decisione che ripete fedelmente la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata; il criterio del c.d. tovagliometro è stato giudicato dalla CTR “scarsamente indicativo” a ragione dell’assenza, nelle fatture della lavanderia, di lavaggi di biancheria da letto -pure necessari attesa l’attività anche di affittacamere svolta dalla contribuente- circostanza che fa ragionevolmente presumere che la struttura disponesse di altri sistemi di lavaggio.

A fronte di ciò, la ricorrente ipotizza la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo in vigore a seguito della riforma del 2012 laddove -per le ragioni sin qui esposte- è da escludere che la sentenza impugnata sia incorsa nel vizio della “motivazione apparente”; la società ricorrente ripete nella presente sede gli argomenti illustrati dinanzi alle commissioni tributarie, prospettando una propria prospettazione e valutazione dei fatti di causa, diversa da quella adottata dalla CTR, al solo scopo di suscitare l’adozione di una diversa decisione a sè favorevole: con ogni evidenza si tratta di motivo inammissibile, in quanto diretto a porre in discussione la esistenza della motivazione.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge, in quanto l’Ufficio ha proceduto ad accertamento induttivo in assenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, il quale consente agli uffici finanziari di procedere alla rettifica dei redditi di impresa nelle specifiche ipotesi ivi contemplate, nessuna delle quali è -secondo la ricorrente- riscontrabile nel caso di specie.

Il motivo non è fondato.

Invero, in tema di imposte sui redditi di impresa minore deve ritenersi legittima l’adozione, da parte dell’ufficio, ai fini dell’accertamento di un maggior reddito d’impresa, del criterio induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, qualora il contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in contestazione abbia omesso di indicare il valore delle rimanenze di esercizio e tale omissione incida sull’attendibilità complessiva della dichiarazione (il che è avvenuto nella fattispecie in esame), salva restando la facoltà per il contribuente di documentare adeguatamente l’effettiva sussistenza ed entità delle rimanenze (in termini: cass. n. 17785 del 6.7.2018).

Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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