Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22744 del 09/11/2016
Casaszione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 23/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22744
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. GRILLO Renato – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Patrizia – rel. Consigliere –
Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19098/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DONATELLO 23,
presso lo studio dell’avvocato PIERGIORGIO VILLA, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato MONICA ARCELLONI giusta delega a
margine;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 1036/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di
BOLOGNA, depositata il 09/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/09/2016 dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che si riporta al 10
motivo e chiede che sia applicata la Sent. n. 2923/13 C.S.C. per
altri motivi;
udito per il controricorrente l’Avvocato VANDA per delega
dell’Avvocato ARCELLONI che ha chiesto l’inammissibilità e in
subordine il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
La Commissione Tributaria Centrale – Sezione di Bologna – ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 26 del 16.2.1990 della Commissione Tributaria di 2^ grado di Piacenza che, accogliendo l’appello proposto da M.C., aveva dichiarato l’ammissibilità del ricorso ed affermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato, inerente il periodo d’imposta 1982. Con il predetto avviso venivano irrogate sanzioni per imposta IRPEF ed ILOR relative all’imputazione proporzionale sul reddito d’impresa familiare risultante dalla dichiarazione dell’imprenditore.
Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Centrale ha ritenuto che il ricorso era stato proposto nei termini, così respingendo la pregiudiziale proposta dall’Ufficio, e, nel merito ha affermato il principio di diritto secondo il quale l’imputazione proporzionale alla quota di partecipazione agli utili dei redditi prodotti dall’impresa familiare, sia applicabile solo se detti redditi sono stati dichiarati e non sul maggior reddito accertato dall’Ufficio.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso avverso la suddetta decisione articolando due motivi.
Con il primo ripropone l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto davanti alla Commissione di primo grado perchè proposto oltre il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 16.
Con il secondo motivo lamenta la violazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 5, sostenendo che la regola secondo la quale i redditi prodotti in forma associata devono essere imputati proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili va applicata anche ai redditi prodotti nell’ambito dell’impresa familiare.
M.C. si è costituito con controricorso concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23 settembre 2016, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va esaminata in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto non tempestivo, proposta dall’Agenzia delle Entrate sin dal giudizio di merito.
Risulta dagli atti che l’avviso di accertamento è stato notificato al M. il 21.12.1987 (il termine ultimo scadeva, pertanto, il 18.2.1988 secondo la normativa all’epoca in vigore).
Secondo l’Agenzia delle Entrate la copia del ricorso è stata spedita il 18.4.1988 ed è pervenuta all’ufficio il 19.4.1988, fuori termine.
L’eccezione è parzialmente fondata in fatto, risultando che il ricorso è stato presentato il 18.2.1988 ma consegnato all’Ufficio tributario competente il 18.4.1988.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. tra le altre Sez. 6,n. 7635 del 26/03/2013, Rv. 625769) in tema di contenzioso tributario, il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 17, come sostituito dal D.P.R. n. 739 del 1981, art. 8, richiede, per la proposizione del ricorso avanti alla Commissione Tributaria, non solo la consegna o la spedizione dell’originale alla segreteria della Commissione medesima, ma anche la consegna o la spedizione di una copia all’ufficio tributario competente. L’osservanza del termine perentorio di sessanta giorni, previsto a pena di inammissibilità per la proposizione del ricorso postula che entro tale termine si provveda ad entrambi i due adempimenti suddetti ed essendo la formalità da osservarsi verso l’ufficio diretta a consentire ad esso di partecipare al giudizio per spiegare le ragioni del proprio comportamento, essa attiene alla valida costituzione del rapporto processuale, con la conseguenza che la sua mancanza integra una nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
La decisione di secondo grado e quella della Commissione Centrale hanno, invece, disatteso il motivo, riproposto dall’Amministrazione finanziaria anche nel ricorso alla Commissione Centrale) riguardante la tardiva spedizione (o consegna) (in data 18.4.1988) all’Amministrazione Finanziaria della copia del ricorso di primo grado, ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 17, comma 1, considerando il quale il giudice di secondo grado avrebbe dovuto annullare la prima sentenza che aveva omesso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso di primo grado.
Poichè la causa non avrebbe potuto essere proseguita per l’originaria mancata costituzione del contraddittorio, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ed, in accoglimento del ricorso, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.
Le spese dell’intero giudizio vanno compensate perchè il contribuente ha visto per due volte accolta la sua domanda.
PQM
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016