Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22744 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12993-2009 proposto da:

A.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIGNA DI

MORENA 69/A, presso lo studio dell’avvocato ROSSI ANNA MARIA,

rappresentata difesa dall’avvocato AMATO FELICE, giusta delega in

atti; – AVVOCATO AM.FE., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VIGNA DI MORENA 69/A, presso lo studio dell’avvocato ROSSI ANNA

MARIA, rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrenti –

contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO

LA CORTE DI CASSAZIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il

20/04/2009 R.G.N. 8805/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con provvedimento del 30 settembre 2008 il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno ha respinto l’istanza dell’avvocato Am.

F. di liquidazione delle proprie competenze differenziali rispetto a quanto posto carico dell’INPS, soccombente in un giudizio instaurato da A.A.M. – ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Salerno – della quale l’avv. Am.

aveva curato la difesa nel suindicato giudizio.

La suddetta decisione è stata adottata previa revoca del provvedimento di ammissione della A. al patrocinio a spese dello Stato.

Avverso tale provvedimento l’interessata e l’avv. Am. hanno proposto opposizione al Presidente del Tribunale civile ordinario di Salerno.

Il Giudice designato, con ordinanza del 20 aprile 2009, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Giudice, per quel che qui interessa, ha precisato che:

a) il D.P.R. n. 115 del 2002 – che disciplina il patrocinio a spese dello Stato in favore dei meno abbienti – non prevede alcuna impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio nella materia civile (art. 136), mentre all’art. 113 consente il ricorso per cassazione, nella materia penale, soltanto nel caso di revoca adottata su richiesta dell’Ufficio finanziario;

b) nella materia penale, peraltro, la giurisprudenza ha esteso la possibilità di impugnazione dell’atto di revoca, ai sensi dell’art. 99 del citato D.P.R., utilizzando il rimedio previsto per l’ipotesi di rigetto dell’istanza;

c) tale rimedio non appare applicabile nelle controversie civili, sia perchè il suddetto art. 99 riguarda solo la materia penale, sia perchè, in tali controversie, il meccanismo previsto dal legislatore per l’ammissione al beneficio è del tutto differente rispetto a quello previsto per i procedimenti penali e non è neppure contemplata la possibilità di impugnazione dell’atto di revoca.

d) conseguentemente, non è possibile applicare in via analogica al ramo civile gli specifici e tassativi rimedi previsti nella materia penale.

2.- Il ricorso di A.A.M. e dell’avv. Am.Fe.

domanda la cassazione della suddetto provvedimento per un motivo.

L’Agenzia delle Entrate, sede centrale, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze non svolgono attività difensiva.

Il ricorso è proposto anche nei confronti del Pubblico ministero presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002 e, in particolare, dei suoi artt. 84, 99, 112, 136, 142 e 170.

Si sostiene che il provvedimento emesso dal Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno, di cui si tratta, sia erroneo nelle seguenti parti:

1) ove si afferma che avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio in sede civile non sia ammesso alcun mezzo di impugnazione;

2) ove si esclude l’applicabilità al settore civile della normativa riguardante il settore penale, fa quale espressamente prevede la possibilità di impugnare la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Ad avviso dei ricorrenti, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato come dal combinato disposto degli articoli su richiamati si desuma che la lacunosa disciplina riguardante il rimedio esperibile avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile debba essere interpretata nel senso che, entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento, il beneficiario e le parti processuali, compreso il Pubblico ministero, possono proporre opposizione al Presidente dell’Ufficio giudiziario competente, secondo il procedimento previsto per gli onorari di avvocato.

2 – Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati.

Va sottolineato che la decisione assunta con il provvedimento impugnato è frutto di una lacunosa ricostruzione del quadro giurisprudenziale (costituzionale e di legittimità) di riferimento.

Va infatti osservato, in primo luogo, che la Corte costituzionale già nell’ordinanza n 54 del 2005 (seguita poi da altre decisioni e, in particolare dall’ordinanza n. 177 del 2006) ha rilevato come “nonostante un difetto di coordinamento normativo delle disposizioni trasfuse nel testo unico ed in parte novellate, si può ricavare dal sistema la possibilità di una interpretazione adeguatrice secondo la quale è sempre esperibile, nei confronti dei provvedimenti di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessi dal giudice competente, il ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello, i cui provvedimenti sono ricorribili per cassazione ovvero, in caso di revoca richiesta dall’ufficio finanziario, direttamente il ricorso per cassazione”.

D’altra parte, nella giurisprudenza di questa Corte da tempo si è affermato l’indirizzo secondo cui, nel silenzio del legislatore (derivante dalla mancata previsione di rimedi impugnatori nell’art. 136 del citato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso in un procedimento civile, si può fare ricorso non al procedimento di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 espressamente previsto per il procedimento penale, ma a quello disciplinato dall’art. 170 del citato Decreto (applicabile ai sensi dell’art. 84, a sua volta richiamato dall’art. 142); conseguentemente, secondo le previsioni di tale norma, avverso il provvedimento di non ammissione al gratuito patrocinio, si può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, al capo dell’Ufficio giudiziario competente (vedi, per tutte: Cass. 27 maggio 2008, n. 13833 e, da ultimo Cass. 23 giugno 2011, n. 13807).

In tali pronunce si è precisato che, ai fini della individuazione del mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, piuttosto che fare riferimento alla disciplina penalistica dettata dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 99, 112 e 113 si deve avere riguardo all’art. 170 del citato D.P.R., che pur rivolto a regolare l’opposizione ai decreti di pagamento in favore dell’ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca della ammissione deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e quindi esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti (così Cass. 4 maggio 2011, n. 9748).

Soltanto in seguito alle modiche del suddetto art. 170 apportate dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 17, (con la decorrenza prevista dal successivo art. 36) è stata esclusa – attraverso il richiamo allo stesso D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 – l’appellabilità dell’ordinanza che definisce il giudizio di opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia.

Tale modifica, tuttavia, non è applicabile alle controversie, come la presente, pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 150 del 2011 (vedi: art. 36, comma 2, del Decreto stesso).

Conseguentemente, il provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile la opposizione proposta al Presidente del Tribunale avverso la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio con rigetto dell’istanza di liquidazione integrativa degli onorari del difensore della interessata, deve essere cassato e la causa rinviata allo stesso Tribunale, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai suddetti principi e pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Presidente del Tribunale di Salerno, in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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