Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22743 del 28/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.28/09/2017),  n. 22743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABLLLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11666/2016 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANGELO OROPALLO;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FARFA

n. 8, presso lo studio dell’avvocato MARIA CONCETTA BELLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6322/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

V.M. ricorre per cassazione con un unico mezzo nei confronti della sentenza della corte d’appello di Roma depositata il 13/11/2015;

con tale decisione era stato rigettato il di lui gravame contro le statuizioni economiche della sentenza di primo grado, resa dal tribunale di Latina a conclusione del giudizio di separazione personale dalla moglie P.G.;

il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente, illustrando la censura anche con memoria;

l’intimata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso è manifestamente infondato;

l’ipotesi di motivazione apparente, che ridonda in omissione sostanziale rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ricorre quando il giudice di merito omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede a una loro vera disamina logico-giuridica tale da lasciar trasparire il percorso a rgomentativo seguito;

un tale vizio non si configura, invece, nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte ricorrente (cfr. tra le tante Cass. n. 16762-06; Cass. n. 16581-09);

la sentenza della corte d’appello non è affetta dal vizio denunziato, essendo basata sul motivato convincimento di esistenza di redditi non dichiarati dal ricorrente, desunta dalle stesse sue ammissioni a proposito dello svolgimento di attività ulteriore rispetto a quella di lavoro subordinato, e corroborata dall’esito della prova orale, esplicitamente mentovata, quanto alle modalità di effettivo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente e alle concrete mansioni;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 3.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA