Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22743 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. III, 12/09/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 12/09/2019), n.22743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6716/2017 R.G. proposto da:

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., in persona del Direttore degli Affari

Legali e Societari, rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio

Cosmelli e dall’Avv. Francesca Puleio, con domicilio eletto in Roma,

Foro Traiano, 1/A, presso il loro studio;

– ricorrente –

contro

A.M. S.P.A., in persona del rappresentante legale pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Cristina Carpinelli e

dall’Avv. Silvana Muto, con domicilio eletto in Roma, Piazza

Bartolomeo Gastaldi, n. 1 presso lo studio dell’Avv. Eleonora

Ziccheddu;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5526/2016 della Corte d’Appello di Roma,

depositata il 21 settembre 2016;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2019

dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Kuwait Petroleum Italia S.p.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 5522/2016 della Corte di Appello di Roma, depositata il 21/09/2016, deducendo la ricorrenza di cinque vizi di legittimità, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso A.M. S.p.a. che propone altresì ricorso incidentale, basato su un solo motivo.

Nel 1979, quando la A.M. era grossista nel Nord Italia di prodotti petroliferi, l’allora Presidente propose al Direttore Marketing della Gulf italiana, poi divenuta Kuwait Petroleum Italia S.p.A., che l’attuale controricorrente si rendesse cessionaria di un credito che la Kuwait Petroleum vantava nei confronti della Ditta Pugni, in cambio di un impegno a rifornire di prodotti petroliferi la A.M. nel periodo settembre 1979-giugno 1980, data la difficoltà di approvvigionamento determinata dai problemi politici nell’area di produzione del greggio.

Fu formalizzato, con scrittura privata del 29/6/1979, il contratto di cessione del credito, ma non quello di fornitura, il cui contenuto risultava solo da: a) un verbale del Consiglio di Amministrazione della società A.M. in cui si dava atto della convenienza della cessione del credito, definito un favore richiesto dalla Kuwait Petroleum in cambio di un altro favore nei confronti della A.M., consistente nella fornitura di maggiori forniture rispetto alle normali assegnazioni; b) un appunto manoscritto e firmato dal Direttore Marketing della Kuwait Petroleum, datato 19/6/1979, recante l’indicazione dei volumi di prodotti assicurati alla Ditta M. per la rilevazione del credito nei confronti della ditta Pugni.

Nel 1990 la società A.M. conveniva in giudizio la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per sentir dichiarare l’invalidità o la risoluzione del contratto di cessione del credito della Ditta Pugni e, quindi, la restituzione del credito rimasto insoluto.

Il Tribunale di Roma rigettava le domande attoree, ritenendo che dal contratto di cessione non emergesse l’obbligo della convenuta di provvedere a maggiori forniture di carburante e che non vi fosse prova che la società attrice non avesse ricevuto i quantitativi di prodotti petroliferi richiesti.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1228/1998, respingeva il gravame proposto dalla A.M., perchè l’appunto sottoscritto dal Direttore Marketing non proveniva da un rappresentante legale della Gulf Italia. La decisione, oggetto di ricorso, fu cassata da questo Collegio, con la sentenza n. 5916/2001, e la controversia fu rinviata alla Corte d’Appello di Roma, affinchè venisse accertato il potere rappresentativo del Direttore Marketing della Kuwait Petroleum non sulla base delle norme che regolano i poteri degli amministratori della società, bensì in base alla preposizione institoria.

La Corte d’Appello di Roma, a seguito di riassunzione del processo, respingeva per l’ennesima volta le domande della A.M., ritenendo che il contratto di cessione del credito non avesse previsto la risolubilità espressa per il mancato adempimento dell’obbligo di maggiore fornitura, di cui all’appunto del 19/06/1979.

La Corte di Cassazione, alla quale si rivolse A.M. S.p.A., con decisione n. 12061/2014, accogliendone il ricorso, rinviava la controversia alla Corte d’appello di Roma, perchè accertasse “la finalità pratica propostasi dalle parti, l’assetto economico globale ed unitario, l’intento comune di perseguire effetti ulteriori rispetto a quelli tipici dei singoli negozi posti in essere”.

La Corte d’Appello di Roma, in sede di riassunzione, con la sentenza qui impugnata, dichiarava risolto il contratto di cessione e condannava la Kuwait Petroleum a restituire la somma di Euro 548.320,98, corrispondente a quanto la società A.M. non aveva recuperato del credito verso la ditta Pugni, con interessi e rivalutazione.

Si dà atto che con ordinanza interlocutoria n. 2963/2019, verificato che il controricorso, contenente il ricorso incidentale, era stato notificato tramite Pec, senza l’adempimento degli oneri di deposito gravanti sui difensori che notifichino gli atti introduttivi tramite Pec e che sulla disciplina riservatagli pendeva una decisione a Sezioni Unite, la trattazione della causa era stata rinviata in attesa di detta pronuncia.

La difesa di A.M. S.p.A., in data 1/02/2019, premesso che la ricorrente non aveva disconosciuto la conformità del controricorso all’originale notificatole, depositava il ricorso completo della relata di notifica, attestandone la conformità all’originale telematico.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

1. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 347 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per giudizio (p. 15).

1.1. Il motivo, pur indicando in rubrica una pluralità di ragioni di censura, risulta sviluppato solo relativamente alla violazione dell’art. 347 c.p.c. ed alla omessa pronuncia su una propria eccezione.

1.2. In particolare, la ricorrente rimprovera alla Corte territoriale di aver permesso, con ordinanza del 13/6/2016, alla società A.M. di produrre il fascicolo di parte dei gradi precedenti di giudizio non depositati al momento della costituzione in giudizio e di non avere esaminato l’eccezione di inammissibilità della rimessione in termini concessa alla A.M.: eccezione che sarebbe stata formulata per ben due volte (p. 20 del ricorso).

2. Il motivo è, per alcuni versi, inammissibile e, per altri, infondato.

2.1. Viene dedotta una violazione di legge, ma non c’è alcuna correlazione con la parte motiva della sentenza impugnata che avrebbe dato luogo alla lamentata violazione, nè con riguardo all’art. 347 c.c. nè – soprattutto – circa la distribuzione dell’onere della prova, di cui all’art. 2647 c.c.

2.2. Difettano anche i presupposti per invocare il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo, perchè l’errore che viene attribuito alla Corte territoriale è quello di non essersi pronunciata su una eccezione ritualmente formulata (sulla differenza tra omessa pronuncia su una domanda od una eccezione e omesso esame di un fatto decisivo cfr. Cass. 22/01/2018, n. 1539).

2.3. E’ vero, tuttavia, che la ricorrente deduce anche la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: il che, a prescindere dalla eventuale correggibilità ex officio del vizio di sussunzione, permette di superare l’inammissibilità del motivo di ricorso; senonchè la ricorrente non indica, come, invece, avrebbe dovuto, quale pregiudizio al proprio diritto di difesa avrebbe subito, come verrà meglio chiarito appresso.

2.4. Mettendo a confronto la ricostruzione delle parti sul medesimo punto si desume che:

a) la A.M. non aveva ritirato i propri fascicoli di parte dei precedenti gradi di giudizio, dopo averli depositati presso la cancelleria della Corte di Cassazione con il secondo ricorso avverso la sentenza n. 44/08 della Corte d’Appello di Roma in sede di primo rinvio;

b) riscontrato il mancato deposito dei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio con i documenti a supporto della domanda nel corso dell’udienza collegiale del 10/06/2016 – la controricorrente si era limitata a depositare il fascicolo del giudizio di rinvio – il giudice a quo aveva concesso alla A.M. un termine per provvedere al deposito o verificare il motivo della mancanza;

c) la A.M. aveva rinvenuto i propri fascicoli presso la cancelleria di questa Corte, da cui non erano mai stati ritirati nè inviati alla cancelleria della Corte d’appello, aveva, quindi, provveduto a ritirarli il 14/06/2016 e a depositarli, in pari data, presso la cancelleria della Corte d’appello.

3. Fatta tale premessa in fatto, questo Collegio ritiene la censura della Kuwait Petroleum S.p.A. infondata.

3.1. L’assunto difensivo, non è chiaro se volto oppure no ad ipotizzare la esistenza di un obbligo, posto a carico della attuale controricorrente, di deposito dei propri fascicoli dei precedenti gradi di giudizio (tale obbligo non troverebbe riscontro nelle norme processuali: la costituzione in grado di appello, ex art. 347 c.p.c., comma 1 che rinvia agli artt. 165 e 166 c.p.c. mediante deposito del proprio fascicolo di parte attiene al fascicolo contenente l’atto di appello e la sentenza appellata ovvero la comparsa di risposta, dunque, soltanto gli atti predisposti per quel grado di giudizio, e non anche il fascicolo di parte del precedente grado di giudizio: in termini, Cass. 10/10/2017, n. 23658), denuncia comunque, l’assenza dei presupposti affinchè la Corte di appello concedesse alla A.M. un termine per provvedere al deposito.

3.2. Prima di verificare se tale rimessione in termini – in linea generale necessaria solo per impedire che si verificasse una decadenza determinata da una causa non imputabile alla parte perchè dettata da un fattore estraneo alla sua volontà, del quale è necessario fornire la prova ai sensi dell’art. 294 c.p.c.: Cass. 06/07/2018, n. 17729 – fosse giustificata nel caso di specie, va sgombrato il campo da alcune delle argomentazioni difensive della ricorrente, poichè si riferiscono all’ipotesi, di cui in questo caso mancano i presupposti, del ritiro e del mancato rideposito del fascicolo di parte o di singoli atti in esso contenuti, cui si attaglia il principio che, essendo quello civile un processo ad iniziativa di parte, qualora il fascicolo di parte sia stato ritirato dalla medesima, avvalendosi della previsione di cui all’art. 169 c.p.c. e dell’art. 77 norme att. c.p.c., e successivamente non più depositato, il giudice può decidere la causa in base ai soli atti a sua disposizione.

3.3. La giurisprudenza invocata a supporto delle proprie prospettazioni dalla Kuwait Petroleum si riferisce, infatti, alla mancanza colpevole o volontaria mancanza di alcuni documenti ritualmente prodotti nel fascicolo di parte e in esso non più rinvenibili. In tali casi, per vincere la presunzione di colpevolezza e/o volontarietà del mancato rideposito è onere della parte fornire la prova della propria incolpevolezza o formulare una esplicita segnalazione in tal senso (di recente, cfr. Cass. 12/12/2017, n. 29716), altrimenti il giudice è tenuto a decidere la causa allo stato degli atti (Cass. 29/10/1998, n. 10819; Cass. 26/04/2017, n. 10224).

3.4. Come si è detto, non è questo il caso sottoposto all’attenzione del Collegio. La peculiarità dell’ipotesi in esame, riconosciuta anche dalla controricorrente, risiede nella circostanza che l’atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio – il quale opera come mero strumento di impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata – non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma ad una prosecuzione dei precedenti gradi di merito; nel giudizio rescissorio il ricorrente, conservando la stessa posizione processuale che aveva nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, mantiene ferme le domande assunte in tutto il precedente giudizio, con il risultato che ogni riferimento alla domanda ed alle eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte ha l’effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte nel giudizio rescindente.

3.5. Ciò induce a domandarsi se ricorra un principio di “immanenza” della prova nel processo, vale a dire se il giudice del giudizio rescissorio debba decidere la causa juxta alligata et probata oppure se i documenti già prodotti da una delle parti debbano dirsi acquisiti al processo rescissorio.

La conclusione corretta, ad avviso del Collegio, è quest’ultima, in quanto quello rescissorio è un giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa (Cass. 18/04/2017 n. 9768).

Inoltre, essendo una prosecuzione del giudizio, secondo l’orientamento di questa Corte che si è andato consolidando, non è necessaria una nuova costituzione delle parti, perciò non è ad esso applicabile il divieto per il giudice di esaminare il contenuto del fascicolo di parte presente nel fascicolo d’ufficio trasmesso dal cancelliere, giacchè tale divieto trova applicazione nei casi in cui la parte non si sia costituita in giudizio; e si giustifica in ragione dell’autonomia del fascicolo di parte rispetto a quello d’ufficio, stante la funzione degli atti processuali destinati a formarne il contenuto specifico, anche se, a norma dell’art. 72 disp. di att. del c.p.c., il fascicolo di parte è custodito in unica cartella con quello d’ufficio, che il cancelliere forma a norma dell’art. 168 c.p.c., comma 2 (Cass. 08/01/2007, n. 78).

3.6. Nel caso di specie, dunque, fermo l’onere del difensore della parte di ritirare i propri atti e di produrli in occasione della costituzione innanzi al giudice di rinvio, non essendo tenuto quest’ultimo ad adoperarsi per l’acquisizione dei fascicoli dei precedenti gradi delle parti (Cass. 11/04/2008, n. 9697), non solo non era precluso al giudice del rinvio accedere al fascicolo d’ufficio che avrebbe dovuto contenere i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio, ma non era necessario che la ricorrente producesse in giudizio i documenti già acquisiti al processo per due ragioni. In primo luogo, per il carattere a istruzione chiusa del giudizio rescissorio; e, in secondo luogo, per il giudicato formatosi sulla avvenuta cessione del credito della Ditta Pugni, sulla parziale riscossione dello stesso – 65 milioni di Lire a fronte dei 165.445.449 – sull’inadempimento della Kuwait rispetto all’obbligo di fornire alla A.M. maggiori forniture, stante il rigetto del ricorso incidentale della Kuwait Petroleum (p. 7 della sentenza impugnata).

3.7. A tal riguardo, mette conto osservare che la ricorrente non ha indicato quali documenti contenuti nei fascicoli di parte relativi ai precedenti gradi di giudizio e non prodotti tempestivamente non avrebbero dovuto essere considerati dalla Corte territoriale, tenuta, ad avviso della Kuwait Petroleum, a decidere allo stato degli atti (Cass. 12/12/2017, n. 29716). Nè la ricorrente ha dimostrato in che termini la sentenza impugnata sarebbe stata diversa ove la società A.M. non avesse beneficiato della rimessione in termini; va ricordata, infatti, anche la già stigmatizzata totale assenza di svolgimento della censura relativamente alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. Tantomeno ha dimostrato di avere subito la lesione del principio di parità delle armi, o più in generale del diritto di difesa, là dove si consideri che, una volta ritualmente acquisito in giudizio il compendio documentale mancante, esso è stato sua disposizione, e che la correzione di un error in procedendo, invocata ricorrendo al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato errore.

3.8. Ne consegue che l’ordinanza con cui la A.M. è stata rimessa in termini – di cui la ricorrente non risulta neppure avesse chiesto la revoca – è da considerarsi ricompresa nell’attività collaborativa tra il giudice e le parti volta ad impedire che la rigida applicazione di una norma rituale precluda il perseguimento del diritto fondamentale al giudizio per finalità che, pur essendo coordinabili con l’esigenza di fluidità e di speditezza del processo, ledano sostanzialmente una situazione giuridica essenziale.

4. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1455,1458 e 2697 c.c., in relazione all’art. 392 c.p.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (p. 20).

4.1. La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che, dato il rigetto del ricorso incidentale, sull’inadempimento, da parte della Kuwait Petroleum, dell’obbligo di fornitura si fosse formato il giudicato interno implicito. Il giudicato si era formato, ad avviso della ricorrente, sull’inadempimento parziale e non sull’inadempimento totale e tale inadempimento, proprio perchè parziale, non sarebbe stato solutoriamente rilevante, ai sensi dell’art. 1455 c.c.

4.2. Inoltre, a suo avviso, quale effetto della risoluzione del contratto di cessione, la Società A.M. aveva ottenuto un indebito arricchimento, poichè aveva ricevuto almeno una parte della fornitura, mentre la Kuwait Petroleum aveva dovuto restituire l’intero corrispettivo ricevuto per la cessione del credito della Ditta Pugni.

4.3. Va ricordato che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12061/2014, aveva respinto il ricorso incidentale, il quale aveva ad oggetto l’esistenza in capo alla Kuwait Petroleum di un’obbligazione di “maggiori forniture” in favore della A.M. ed il relativo inadempimento e che la cessione del credito era stata assunta quale “favore” fatto dalla A.M. alla Kuwait Petroleum allo scopo di ottenere un altro “favore” da quest’ultima: cioè una fornitura di prodotti petroliferi di maggiore consistenza rispetto a quella ordinaria.

4.4. Il contratto di somministrazione, per la parte relativa alle forniture ordinarie era stato adempiuto, non lo era stato invece per quella parte avente ad oggetto le forniture poste in nesso di corrispettività con la cessione del credito vantato dalla Kuwait Petroleum nei confronti della Ditta Pugni. Perciò quando la Corte territoriale riferisce che la Kuwait Petroleum non aveva adempiuto all’obbligo di somministrazione di maggiori quantitativi di prodotti petroliferi si richiama inequivocabilmente a tale profilo contenutistico del contratto.

Il giudizio rescindente, infatti, aveva cassato con rinvio la sentenza proprio allo scopo di verificare se tale inadempimento, vale a dire quello avente ad oggetto solo la fornitura per così dire straordinaria, giustificasse la risoluzione del contratto di cessione del credito che ne costituiva il corrispettivo.

4.5. La tesi della ricorrente è che l’inadempimento della Kuwait rispetto all’obbligo di fornire tali maggiori forniture fosse parziale, appunto, e che il contratto di cessione del credito non fosse stato stipulato solo allo scopo di assicurare alla A.M. le forniture di greggio indicate nel documento sottoscritto dal Direttore Marketing della Kuwait Petroleum, ma anche in vista dell’acquisizione della Ditta Pugni da parte della società cessionaria. Pertanto, la Corte territoriale, tenuta a verificare se l’inadempimento della Kuwait Petroleum rispetto al complesso degli interessi delle parti giustificasse oppure no la risoluzione del contratto di cessione di credito, limitandosi a ritenere che il totale inadempimento della Kuwait Petroleum avesse fatto venir meno il sinallagma contrattuale, avrebbe violato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione.

4.6. In primo luogo, va precisato che l’eventuale interesse della A.M. ad acquisire la Ditta Pugni non è entrato a far parte dell’assetto di interessi perseguito dalle parti, rappresentando al più “la” ragione o “una” delle ragioni soggettive che avevano spinto la A.M. ad offrirsi di rendersi cessionaria del credito verso la ditta Pugni. Si è trattato di una valutazione circa la convenienza dell’affare, su cui possono avere inciso la previsione e/o la prospettiva di vantaggi in ordine al risultato economico perseguito, che, benchè nota alla controparte, non ha assunto rilevanza giuridica, non essendo stata in alcun modo valorizzata ed esplicitata nel contratto.

In ogni caso, il giudizio rescindente aveva chiarito che la questione controversa era il difetto funzionale del contratto di cessione del credito ove considerato isolatamente ed atomisticamente piuttosto che in relazione con il favore consistente nella richiesta di forniture straordinarie: “è proprio il difetto di funzionalità che una delle parti contrattuali lamenta, rappresentando lo squilibrio derivante dal fatto che l’operazione compiuta ha appagato del tutto. l’interesse della controparte ma per nulla il proprio” – sottolinea la Corte di Cassazione -.

Pertanto, l’eventuale ricorrenza di una ragione ulteriore, rispetto a quella di assicurarsi maggiori forniture, costituisce una circostanza ultronea, estranea all’oggetto del giudizio rescissorio.

4.7. Quanto all”entità” dell’inadempimento va precisato che si era formato il giudicato sull’inadempimento dell’obbligo di fornire maggiori quantitativi di greggio rispetto a quelli oggetto del contratto di somministrazione ordinaria. Perciò, a parte la inammissibile richiesta di una nuova valutazione dei fatti, introdotta erroneamente con il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente debba indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie: cfr. Cass. sez. un. del 07/04/2014, n. 8053), la Kuwait Petroleum è caduta in errore, ritenendo che dal confronto tra il documento scritto proveniente dal suo Direttore Marketing, relativo alle maggiori forniture, e quello in cui venivano rendicontate le quantità di prodotti petroliferi forniti alla A.M., emergesse l’adempimento parziale della Kuwait Petroleum. Ciò che risultava – e che non era contestato – era l’adempimento del contratto di somministrazione relativo ai quantitativi ordinari.

Priva di pregio è anche l’ulteriore conseguenza che la Kuwait pretenderebbe di trarre dalla sua ricostruzione dei fatti, cioè che la A. avesse beneficiato di un adempimento parziale senza contropartita per sè, tenuta a restituire il prezzo ricevuto per la cessione del credito della ditta Pugni.

4.8. Le censure in tema di responsabilità contrattuale, per la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, ex art. 1455 c.c., si configurano come questioni di fatto rimesse all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità qualora la decisione sia sorretta da motivazione congrua e risulti immune da vizi d’indole logica o giuridica (Cass. 06/07/2018, n. 17736).

5. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 1453 c.c. nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (p. 27).

5.1. Con questo motivo la ricorrente imputa alla Corte territoriale l’errore di aver dichiarato risolto il contratto per inadempimento della Kuwait Petroleum pure in assenza di colpa da parte di quest’ultima, risultando dimostrato che la scarsità dei prodotti petroliferi la indusse a ridurre per quasi tutti i clienti le forniture programmate, mentre la società A.M., proprio per effetto del contratto di cessione, si era garantita forniture che altrimenti non avrebbe ottenuto.

6. Il motivo è inammissibile.

6.1. Sull’inadempimento dell’obbligo di rifornire la A.M. di un quantitativo maggiore di prodotti petroliferi si è formato il giudicato, come più volte ricordato. La ricorrente pretende inammissibilmente di dimostrare che si sarebbe trovata nell’impossibilità non imputabile di adempiere, mentre l’ A.M. avrebbe goduto di vantaggi – l’acquisizione della Ditta Pugni ed il convenzionamento della V.O.C. di cui si ignora la valenza ai fini del giudizio per cui è causa, non avendo la ricorrente soddisfatto l’onere di autosufficienza del ricorso, la disponibilità di forniture che non avrebbe altrimenti ottenuto in ragione della crisi nei Paesi produttori di greggio – ingiustificati. In ogni caso, non essendo stata accolta la domanda di risarcimento del danno della parte delusa (p. 8 della sentenza), discutere del se l’inadempimento fosse oppure no imputabile non porterebbe a conclusioni diverse per la Kuwait Petroleum, la quale sarebbe tenuta comunque, in applicazione della risoluzione per impossibilità sopravvenuta, in quanto esito indefettibile della risoluzione, a restituire quanto ottenuto per la cessione del credito della Ditta Pugni.

7. Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 1458 e dell’art. 2697 c.c. nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (p. 29), per essere stata condannata a restituire alla A.M. quanto da essa non recuperato dalla Ditta Pugni pure in assenza di prova. L’unica prova era stata una lettera della cessionaria che comunque l’attuale ricorrente non aveva superato con una prova contraria.

7.1. La ricorrente rimprovera al giudice a quo di non avere esaminato la propria contestazione in ordine alla mancata prova dell’ammontare del credito della Ditta Pugni che la società A.M. aveva dichiarato di non avere recuperato.

7.2. La censura, oltre ad essere stata formulata in modo generico e ad avere impiegato non correttamente i paradigmi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, (la società ricorrente si avvale dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di cui difettano, comunque, tutti i presupposti, per lamentare l’omessa pronuncia su una propria eccezione) chiede a questa Corte una diversa valutazione delle prove, estranea, come tale, allo scrutinio di legittimità.

8. Con il quinto ed ultimo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2697,1458,2033,1219 e 1147 c.c. (p. 29).

8.1. L’errore imputato alla Corte territoriale è quello di avere riconosciuto sulla somma dovuta alla A.M. la rivalutazione e gli interessi dall’1 gennaio 1980 piuttosto che dal 19 marzo 1990 – data di notifica dell’atto introduttivo del giudizio – nonchè l’errore di calcolo degli interessi che sarebbe costato alla ricorrente la somma di Euro 150.000,00 in più di quanto richiesto dalla società A.M.; in aggiunta, la rivalutazione sarebbe stata riconosciuta pure in assenza di prova del maggior danno rispetto a quello soddisfatto con gli interessi legali.

9. Il motivo è inammissibile, in ragione della mancata individuazione della parte motiva della sentenza impugnata che avrebbe fatto non corretta applicazione delle norme invocate.

9.1. Risulta evidente, infatti, che la ricorrente propone a questa Corte una propria qualificazione dell’obbligazione risarcitoria derivante dall’accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto del tutto autonoma e diversa rispetto a quella presupposta dalla Corte territoriale.

La ricorrente invoca, infatti, l’applicazione della disciplina della ripetizione dell’indebito, ritenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti che hanno valorizzato l’art. 1463 c.c., unica disposizione apparentemente inequivoca, e per tramite del rinvio ivi contenuto hanno individuato nel pagamento dell’indebito l’istituto su cui modellare il regime delle obbligazioni restitutorie conseguenti all’intervento di rimedi contrattuali, anche in difetto di un preciso richiamo, posto che le disposizioni sul contratto in generale non contengono una disciplina specifica degli effetti restitutori conseguenti all’operare dei rimedi contrattuali. Ed insiste sulla dimostrazione della propria buona fede al fine di farne discendere la decorrenza della debenza degli interessi dalla data della domanda giudiziale. A supporto della propria buona fede adduce il fatto che la A.M. avesse continuato a versarle ben sette rate del corrispettivo della cessione del credito nonostante il proprio mancato adempimento: mancato adempimento che imputava a indisponibilità del prodotto. Posto che la mala fede dell’accipiens consiste nella consapevolezza di ricevere una prestazione non dovuta (Cass. 9/04/2003, n. 5575), le circostanze evocate dalla Kuwait Petroleum sarebbero tali da dimostrare semmai proprio la sua mala fede: la società continuava a ricevere le rate versate dalla A.M. pur nella consapevolezza di non essere in grado di adempiere alla propria controprestazione, data la conoscenza della situazione politica dei Paesi produttori di petrolio.

9.2. Tali argomentazioni, a prescindere dalle riserve evidenziate, si rivelano, in verità, del tutto inconferenti e comunque per il modo con cui sono formulate risultano prive di valenza cassatoria.

9.3. La Corte territoriale non ha accolto la domanda risarcitoria della A.M., perciò, quando riconosce la debenza degli interessi sulle rate versate dall’ A.M., facendo riferimento al debito tra imprenditori, sia pure con una motivazione eccessivamente stringata che, proprio per questa ragione, il Collegio stigmatizza, ha inteso evidentemente tener conto del fenomeno inflattivo, adeguando l’ammontare del debito con il riconoscimento, a favore all’avente diritto alla somma, degli interessi al saggio legale a partire dalla data dell’intervenuta dazione della somma. In sostanza ha riconosciuto alla A.M. gli interessi compensativi, cioè ha inteso tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata disponibilità delle somme di denaro versate e della perduta possibilità di investirle onde ricavarne un lucro finanziario (Cass. 21/03/2011, n. 6357).

9.4. E quando ha fissato quale dies a quo l’1/01/1980, indicandolo come data mediana, ha tenuto evidentemente conto tanto della. data (29/06/1979) di stipulazione del contratto – secondo un orientamento dottrinario e giurisprudenziale opposto rispetto a quello invocato dalla ricorrente, l’obbligazione restitutoria, dovendo rimettere le parti nella stessa situazione nella quale si sarebbero trovate se non avessero stipulato il contratto poi risolto, impone di considerare indebite le prestazioni eseguite, con tutti gli accessori, a far tempo dalla nascita dell’obbligazione: Cass. 18/09/2014, n. 19659; Cass. 22/02/2008, n. 4604 – quanto delle date in cui furono versate le singole rate, racchiuse nell’arco temporale compreso tra il settembre 1979 e l’inizio di marzo 1982.

9.5. Relativamente alla rivalutazione monetaria il giudice a quo ha aderito al principio, secondo cui il creditore – del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale – si presume, in base all’id quod plerumque accidit, che avrebbe utilizzato le somme indebitamente versate in impieghi antinflattivi per il finanziamento dell’attività imprenditoriale e, quindi, sottratta agli effetti della svalutazione (Cass. 26/9/2013, n. 22096). E’ conforme all’orientamento di legittimità che le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un’obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono una somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a tutti gli interessi legali di cui all’art. 1224 c.c. (Cass. 04/06/2018, n. 14289).

Ricorso incidentale.

10. Con un unico motivo la ricorrente incidentale deduce la violazione degli artt. 1218,1223 e 1224 c.c. e la apparente contraddittorietà della pronuncia impugnata, per aver riconosciuto la rivalutazione monetaria, che ha natura risarcitoria, ed aver contestualmente rigettato proprio la domanda risarcitoria (p. 13).

11. Il motivo è infondato.

11.1. Si è già chiarito che la Corte territoriale ha riconosciuto alla A.M. solo il diritto ad ottenere la restituzione delle somme pagate, con gli accessori necessari a riportare la società, vittima dell’inadempimento, nella situazione nella quale si sarebbe trovata senza la stipulazione del contratto risolto; non ha accolto, invece, la richiesta di risarcimento del danno.

11.2. Non ricorrono quindi gli estremi per invocare la contraddittorietà della motivazione della sentenza. E quanto alla richiesta risarcitoria, aggiuntasi a quella restitutoria, secondo la ricostruzione della controricorrente, il giudice a quo ne ha escluso l’accoglimento, data la genericità della sua formulazione, con una motivazione congrua, impermeabile alla censura di legittimità.

12. Nè consegue il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.

13. Le spese del giudizio di legittimità vengono compensate in ragione della reciproca soccombenza.

14. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell’obbligo di versare il contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Compensa le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dalla sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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