Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22743 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4339-2009 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, già

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.M.D., R.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 145, presso lo studio

dell’avvocato PASTORE STOCCHI EMANUELA, che li rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 375/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/12/2008 r.g.n. 938/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato PASTORE STOCCHI EMANUELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata conferma la sentenza del Tribunale di Verona del 6 ottobre 2005, che ha riconosciuto il diritto di R.G. e D.M.D. al mantenimento delle voci stipendiali riconducibili al premio industriale di cui alla L. n. 29 del 1970 e al compenso annuale di incentivazione di cui alla L. n. 873 del 1980. nel passaggio dalle dipendenze dell’Azienda di Stato per i Sevizi Telefonici (d’ora in poi: ASST) al ruolo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora in poi: MIUR).

La Corte d’appello di Venezia precisa, per quel che qui interessa, che:

a) le sentenze del Consiglio di Stato n. 5672 e n. 5673 del 2001, richiamate dal MIUR fanno espresso riferimento al “premio industriale” previsto dalla L. n. 29 del 1970, art. 28:

b) tuttavia, come sottolineato anche dalla Corte d’appello di Firenze nella sentenza n. 355 del 2005 in atti, del D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985, art. 8 ha ristrutturato il suddetto premio, prevedendone la corresponsione nella misura-base in favore di tutti i lavoratori del settore delle Poste e Telecomunicazioni nonchè dei dipendenti della ASST;

c) per effetto della suindicata modifica il suddetto emolumento ha acquisito natura retributiva a tutti gli effetti, essendo venute meno quelle caratteristiche che, in precedenza, portavano ad escluderne la “fissità e continuità”;

d) quanto al compenso annuale di incentivazione, la difesa del MIUR non considera, in primo luogo, che tale voce stipendiale – istituita dalla L. n. 873 del 1980, art. 4 – prima della contrattazione collettiva richiamata dalla difesa stessa era già stata indicata, dal D.P.R. n. 335 del 1990, art. 41 come emolumento da riconoscere indistintamente a tutti i dipendenti del settore, in secondo luogo, che l’ari 4 1 del c.c.n.l. per i Postelegrafonici 1989-1993 (l’ultimo dell’ASST) aveva ricompreso l’emolumento stesso tra le voci del trattamento economico che concorrevano a formare le retribuzione;

e) il c.c.n.l. 1994-1996. successivo al passaggio dei signori R. e D.M. al MIUR, si è limitato a confermare tale caratteristica del compenso in argomento.

2.- Il ricorso del MIUR domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resistono, con controricorso, illustrato da memoria, R.G. e D.M.D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1^ – Profili preliminari.

3. In via preliminare deve essere disatteso il rilievo dei controricorrenti secondo cui la sentenza cui si riferisce l’attuale ricorso, e ancor prima quella del Tribunale di Verona, sarebbero passate in giudicato nei confronti dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto e dell’Ufficio scolastico provinciale di Verona, in quanto tali Enti non hanno svolto alcuna attività difensiva nè in appello nè nel presente giudizio di cassazione, pur essendo stato l’originario ricorso proposto anche nei loro confronti, oltre che nei confronti del MIUR. Va, infatti, osservato che gli Uffici scolastici regionali (istituiti, nella loro attuale configurazione di uffici di livello dirigenziale generale, dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 75, comma 3, in combinato disposto con il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, art. 6 quest’ultimo abrogato dal D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319, art. 11) rappresentano delle articolazioni periferiche del MIUR (vedi, da ultimo: del D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, art. 2, comma 3, – Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), di cui possono costituire articolazioni ulteriori, sul territorio di rispettiva competenza, gli Uffici scolastici provinciali (già Centri servizi amministrativi o scolastici provinciali). A tali ultimi Uffici fa riferimento il D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260, art. 7.

Il suddetto D.P.R. n. 260 del 2007 è stato, peraltro, abrogato dal D.P.R. n. 17 del 2009 cit., il quale all’art. 8 (come sostituito dal D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132, art. 4) prevede soltanto gli Uffici scolastici regionali, mentre all’art. 12, comma 2, stabilisce che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca non procede all’apertura di nuovi uffici scolastici provinciali”.

Agli Uffici scolastici provinciali (nelle diverse configurazioni e denominazioni succedutesi nel tempo) non è mai stata attribuita alcuna legittimazione processuale, essendosi anzi precisato che.

nell’esercizio delle proprie funzioni, “il titolare dell’Ufficio scolastico provinciale si rapporta funzionalmente al direttore generale regionale” (del D.P.R. n. 260 del 2007, art. 7, comma 6 cit.).

Invece, con riguardo agli Uffici scolastici regionali, nella complessa normativa di riferimento succedutasi nel tempo, prima si è stabilito che essi assumessero la sola “legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della scuola” (del D.P.R. n. 319 del 2003, art. 8, comma 3, cit.) e poi si è precisato che essi esercitano le rispettive attribuzioni “assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonchè del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici” (del D.P.R. n. 260 del 2007, art. 7, comma 3 cit.: del D.P.R. n. 17 del 2009, art. 8, comma 2 cit.).

Ne consegue che nella presente controversia, così come è assolutamente ininfluente l’originaria chiamata in giudizio dei due Uffici scolastici periferici in argomento, visto che comunque tale chiamata non ha impedito la partecipazione al processo delle parti necessarie del rapporto dedotto (Cass. 16 luglio 1998. n. 6955), analogamente è del tutto irrilevante il denunciato mancato svolgimento di attività difensiva in appello e nel presente giudizio di cassazione, da parte dei suddetti Uffici periferici del MIUR in quanto:

1) l’Ufficio scolastico provinciale di Verona (ex Centro servizi amministrativi di Verona) è comunque de tutto sfornito di capacità processuale;

2) l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto rappresenta, nell’attuale giudizio, una mera articolazione organica del MIUR principalmente perchè in esso – iniziato, peraltro, con ricorso notificato il 7 luglio 2004 – non vengono in rilievo atti o provvedimenti emessi dall’Ufficio scolastico regionale nell’esercizio delle proprie attribuzioni, ma atti dell’Amministrazione centrale, come tali ad essa esclusivamente imputabili (arg. ex : Cass. SU 27 luglio 1998. n. 7349; Cass. 10 aprile 2008. n. 9387; Cass. 26 marzo 2008, n. 7862).

2^ – Sintesi dei motivi.

4. Con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e/o falsa applicazione: a) del combinato disposto della L. n. 58 del 1992, art. 4, comma 3 e del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5: b) della L. 11 febbraio 1970, n. 29, artt. 28 e 29; c) del D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985, art. 8.

Si sostiene che sarebbe erronea l’affermazione della Corte d’appello secondo cui il “premio industriale” avrebbe assunto carattere di fissità e continuità in seguito alla relativa ristrutturazione ad opera del D.P.R. n. 985 del 1980, art. 8.

Infatti, tale ultima disposizione non avrebbe mutato la configurazione dell’emolumento che. anche dopo, avrebbe continuato ad essere quella prevista dalla L. n. 29 del 1970, artt. 28 e 29.

5. Con il secondo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 873 del 1990, art. 4 e della L. n. 58 del 1992, art. 4, comma 3, e del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5.

Si contesta l’attribuzione – da parte della Corte territoriale – del carattere fisso e continuativo al compenso annuale di incentivazione, basata sul D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, art. 41.

Tale ultima disposizione, infatti, non avrebbe mutato l’originaria natura dell’emolumento, nè tale mutamento sarebbe derivato dalla contrattazione collettiva.

3^ – Esame dei motivi.

6.- I motivi — da trattare congiuntamente, data la loro intima connessione – non sono fondati.

Prima di passare all’esame delle questioni prospettate nel ricorso, giova ricordare che la legge di riforma del settore delle telecomunicazioni del 29 gennaio 1992 n. 58, nello stabilire la soppressione dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici e nel disporre che i relativi servizi di telecomunicazione fossero esercitati in regime di concessione, per il personale dipendente ha previsto, con l’art. 4, due distinte forme di mobilità a seconda degli uffici di provenienza:

a. il trasferimento d’ufficio nelle corrispondenti qualifiche dell’Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 200, comma 3, relativamente al personale in servizio in alcune peculiari strutture;

b. l’opzione per la permanenza nel pubblico impiego per il restante personale.

Il suddetto art. 4, comma 3 ha previsto l’applicazione, al personale che (come gli attuali controricorrenti) avesse esercitato il suindicato diritto di opzione, del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 (emanato sulla base della L. 29 dicembre 1988, n. 554, art. 4) e della L. 29 dicembre 1988, n. 554.

Il suindicato D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, ha previsto, in favore dei suddetti dipendenti, il diritto di conservare, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento (nella specie:

presso l’ASST) all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione ad per sommi della differenza – rispetto al trattamento goduto presso l’Amministrazione pubblica di destinazione – quale risulta dalla comparazione tra i due trattamenti, rinviando la determinazione della disciplina, relativa al “trattamento di quiescenza e previdenza” del suddetto personale ad “un atto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Pertanto, il legislatore, imponendo la suddetta comparazione tra trattamento economico “di partenza” e “di arrivo”, ha stabilito che il dipendente trasferito non dovesse conservare qualsiasi vantaggio economico di cui prima fruiva, ma solo le voci retributive dotate di continuità e periodicità nonchè corrispettive rispetto alla prestazione lavorativa (vedi, per tutte: Cass. SU 21 giugno 2010, 14898; Cass. 15 luglio 2009, n. 16476; Cass. 10 febbraio 2006, n. 2912; Cass. 23 agosto 2004. n. 16634: Cass. 2 ottobre 1998, n. 9799;

Cass. 15 aprile 1996, n. 3518).

1. Alla luce delle suddette considerazioni, la sentenza impugnata non merita le censure che le vengono mosse.

fa Corte d’appello di Venezia, infatti, perviene alla conclusione della spettanza ai ricorrenti degli emolumenti richiesti all’esito della corretta interpretazione delle fonti legali e contrattuali che li disciplinano.

Va, infatti, osservato a riguardo che:

a) dalla lettura della normativa di riferimento risulta esatta l’affermazione secondo cui il premio industriale de quo (originariamente disciplinato dalla L. 11 febbraio 1970, n. 29, artt. 28 e 29) per effetto della ristrutturazione operata del D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985, art. 8 e successive modificazioni, è divenuto erogabile, nella misura-base, a tutti indistintamente i lavoratori del settore delle Poste e Telecomunicazioni e ai dipendenti della ASST, sicchè può considerarsi compreso nel “trattamento economico in godimento”, ai fini dell’applicazione della normativa in oggetto (arg. del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, ex art. 66);

b) quanto al compenso annuale di incentivazione, istituito in favore del personale delle “Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni” dalla L. 22 dicembre 1980, n. 873, art. 4 come compenso erogato in proporzione all’effettiva presenza in ufficio, la relativa ristrutturazione – completatasi definitivamente ad opera della contrattazione collettiva, attraverso la relativa sostituzione con il “compenso incentivante” (vedi: art. 61 de c.c.n.l. 1994/1997), vedi: Cons. Stato, sez. 6, sentenze n. 141, n. 5672 e n. 5673 del 2001 – sicuramente ha cominciato a manifestarsi a partire dall’aggancio con le misure dei nuovi stipendi, disposto prima dal D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, art. 71 e poi dal D.P.R. n. 335 del 1990 cit., art. 41;

c) tale aggancio dimostra, infatti, che il suddetto compenso, ragguagliato allo stipendio e corrisposto regolarmente con cadenza annuale, è anch’esso da ricomprendere. ai fini che qui interessano, nel “trattamento economico in godimento” presso l’Ente di provenienza, cui fa riferimento il suindicato dei D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2;

d) infatti, non va dimenticato che, come risulta dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. 6 sentenza n. 1268 del 2001). la “fissità” di un emolumento deriva dal fatto di essere determinato in misura percentuale dello stipendio, mentre la “continuità” dall’assenza di ipotesi di esclusione in costanza della prestazione lavorativa cui l’emolumento si riferisce:

e) d’altra parte, la natura retributiva di un compenso non è certamente incompatibile, di per sè. con la finalità incentivante dell’erogazione (Cass. 5 marzo 1992, n. 2669; Cass. 1 marzo 2007. n. 4821, nonchè Cons. Stato, sez. 6 sentenza n. 141 del 2001);

f) infine, il D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5. comma 2, espressamente esclude dal proprio ambito di applicazione il trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti trasferiti, sicchè – diversamente da quanto affermato, in alcune pronunce, dalla giurisprudenza amministrativa (vedi, per tutte: TAR Lazio, sez. 3- bis, sentenza n. 4927 del 2009) – una diversa qualificazione del compenso in oggetto (così come di altri analoghi emolumenti) ai fini del trattamento di quiescenza e pensionistico non ha alcuna influenza sull’affermazione della loro natura retributiva ai fini che qui interessano (arg. ex Cass. 11 aprile 2005. n. 7365; Cass. 15 aprile 1996. n. 3518 cit.).

4^ -Conclusioni.

8. – In sintesi, il ricorso va respinto, per tutte le suesposte considerazioni.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 50 per esborsi, Euro 3000 per onorario unico, oltre IVA. CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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