Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22742 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 23/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Patrizia – rel. Consigliere –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12428/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BIBERON DI V.D. & F. IN LIQUIDAZIONE SNC,

V.D., V.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 26/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2016 dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La CTR di Milano ha accolto l’appello proposto da dalla s.n.c. di V.D. & F. in liquidazione avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto dalla medesima società avverso l’avviso di accertamento in atti per l’anno d’imposta 2002 fondato su di una ricostruzione dei redditi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. A e d-bis.

Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso, per assoluta incertezza dell’oggetto della domanda e dei motivi di impugnazione, nonchè per la mancata allegazione dell’avviso di accertamento citato nel ricorso e della cartella, oggetto della richiesta di annullamento.

La CTR, nell’accogliere l’appello ha affermato che il ricorso di primo grado non poteva essere dichiarato inammissibile in quanto erano comprensibili i motivi e l’oggetto della domanda; nel merito ha ritenuto che l’Ufficio, in assenza dei presupposti legittimanti l’accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, doveva procedere ad accertamento analitico.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo in unico motivo con il quale lamenta la violazione dell’art. 2495 c.c. e degli artt. 75 ed 83 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Nessuno si è costituito per la società.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23 settembre 2016, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La Corte osserva, in via pregiudiziale, che dall’esame del ricorso si evince che la società BIBERON s.n.c. di V.D. & F. in liquidazione era stata cancellata dal registro delle imprese fin dal (OMISSIS) e che la stessa proponeva appello, tramite V.F., che agiva in qualità di rappresentante e liquidatore della società, avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Orbene – come è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013, RV 625324) la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.

Come hanno del pari statuito le Sezioni unite, qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente la società, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

Ne discende che i soci, successori della società, subentrano in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale.

Nel caso in esame, pertanto, essendo la cancellazione della società BIBERON s.n.c. avvenuta in epoca precedente (il (OMISSIS)) alla proposizione dell’appello, la capacità processuale della suddetta società era venuta meno, per effetto dell’estinzione della stessa a seguito della cancellazione, fin da epoca precedente l’instaurazione del giudizio di secondo grado, avvenuta con ricorso spedito a mezzo raccomandata il 24.2.2010 da V.F., in qualità di rappresentante e liquidatore della società.

Con la conseguenza che, essendo stato, nel caso di specie, il giudizio instaurato, in secondo grado, dalla sola V.F., priva di legittimazione processuale e sostanziale ex art. 75 c.p.c., comma 3, l’appello proposto doveva essere dichiarato inammissibile con la conseguente conferma della sentenza di primo grado. Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

La peculiarità della vicenda processuale induce la Corte a compensare integralmente le spese di questo giudizio di legittimità e quelle del giudizio di appello.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e conferma la sentenza di primo grado. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio e del giudizio di appello.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre

2016

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