Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22741 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.28/09/2017),  n. 22741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27247/2014 R.G. proposto da:

G.A., rappresentato e difeso dagli Avv. Caterina Zuardi

Scorsone e Francesco A. Scorsone, con domicilio eletto in Roma, via

Alberico II, n. 10;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DI G.S.;

– intimato –

avverso la sentenza nr. 4929/14 della Corte d’appello di Roma

depositata il 22 luglio 2014;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 luglio

2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che G.A. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso la sentenza del 22 luglio 2014, con cui la Corte di appello di Roma ha accolto il gravame interposto dal Fallimento del padre G.S. avverso la sentenza emessa il 15 novembre 2010 dal Tribunale di Roma, dichiarando inefficaci, a norma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 64, due pagamenti dell’importo di Euro 30.000,00 ed Euro 10.785,64 eseguiti dal fallito in favore della Flora 87 S.r.l. rispettivamente il 18 aprile ed il 2 luglio 2002, in quanto effettuati per l’acquisto di un appartamento venduto al figlio dalla predetta società; che il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva;

che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico, complesso motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2697,2727,2728 e 2729 c.c., degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. e della L. Fall., art. 64, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, sostenendo che, nel ritenere superflua la prova della gratuità degli atti impugnati, la Corte di merito non ha considerato che il carattere negativo della prova non comporta l’inversione del relativo onere;

che, ad avviso del ricorrente, nell’imputare all’acquisto da lui compiuto i pagamenti effettuati dal fallito, in virtù del mero rapporto di parentela con quest’ultimo e della coincidenza della data di un pagamento con quella dello atto di compravendita, la sentenza impugnata ha attribuito valore probatorio a meri indizi, non confortati da alcun elemento di prova;

che, inoltre, nel ritenere provata la sostanza delle operazioni poste in essere dal fallito, la Corte di merito ha dato per accertati fatti indimostrati e desunto fatti noti da fatti ignoti, trascurando le risultanze documentali o travisandone il contenuto, in modo tale da impedire la ricostruzione del procedimento logico-giuridico seguito;

che, nella parte riguardante l’imputabilità dei pagamenti effettuati dal fallito al debito contratto dal ricorrente per l’acquisto dell’immobile, il motivo è inammissibile, in quanto, risolvendosi nella generica contestazione della valenza probatoria degli elementi presi in considerazione dalla sentenza impugnata, non accompagnata neppure dall’indicazione delle lacune argomentative o delle carenze logiche del ragionamento seguito dalla Corte di merito, mira a sollecitare, attraverso l’apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonchè della coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie possono ancora essere denunciate con il ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche apportate all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame;

che per effetto di tali modifiche, infatti, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità risulta infatti circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come totale omissione, e non già come semplice insufficienza o contraddittorietà, della motivazione in ordine ad un fatto storico, principale o secondario, idoneo a determinare direttamente l’esito del giudizio, la cui esistenza risulti dalla stessa sentenza o dagli atti processuali, con la conseguente esclusione della possibilità di far valere, quale motivo di ricorso, l’omessa o errata valutazione di elementi istruttori (cfr. Cass., Sez. lav., 9/07/2015, n. 14324; 3/07/2014, n. 15205; Cass., Sez. VI, 16/07/2014, n. 16300);

che, nella parte riflettente l’indebita inversione dell’onere probatorio, il motivo è infondato, avendo la domanda ad oggetto la dichiarazione d’inefficacia di pagamenti effettuati dal fallito per debiti altrui, in riferimento ai quali trova applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nell’adempimento del debito altrui da parte del terzo, mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si presume che l’atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione, un debito non proprio, e non prevedendo la struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore”, con la conseguenza che, “nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi della L. Fall., art. 64, incombe al beneficiario l’onere di provare, con ogni mezzo previsto dall’ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all’atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile” (cfr. Cass., Sez. Un., 18/03/2010, n. 6538; Cass., Sez. 1, 7/03/2016, n. 4454; 28/07/2010, n. 17683);

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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