Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22741 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 20/10/2020), n.22741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 27497-2013 proposto da.

D.C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE

44, presso lo studio dell’avvocato CARLUCCI FRANCESCO, rappresentato

e difeso dagli avvocati RUGGIERI-FAZZI PAOLA, GIANFREDA ADOLFO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 04/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente era attinto da avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004 con ricostruzione sintetica del reddito D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38. La procedura prendeva avvio con l’invito dell’Ufficio notificato il 29 giugno 2009 per rendere chiarimenti su movimentazioni bancarie ed operazioni finanziarie non compatibili con il reddito dichiarato per gli anni 2004-2007. Nello specifico veniva rilevato: 1) conferimento per aumento di capitale di piena proprietà per 900.000,00 Euro, di cui poi una parte giustificata, essendo riferibili al fratello e consocio; 2) conferimento per ulteriori 15.600,00 Euro; 3) acquisto di fabbricato per 57.457,00 Euro, poi rivenduto nel 2006 per 156.000,00 Euro; 4) movimentazioni bancarie per complessivi 5.950.200,00 Euro, utilizzati per l’acquisto di azioni.

Il tentativo di accertamento bonario non dava esito. I gradi di merito non apprezzavano le ragioni del contribuente che ricorre per cassazione affidandosi a tre articolati motivi, cui replica con tempestivo controricorso l’Avvocatura generale dello Stato.

In prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti tre motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, nonchè art. 2697,2727 e 2728 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, nella sostanza lamentando che il giudice d’appello non avesse considerato come il contribuente avesse fornito la prova liberatoria, giustificando la somma di 180.000 Euro contestagli nelI’a prima ripresa a tassazione. Ed infatti, della capitalizzazione per il Centro Casalinghi srl, una parte con capitalizzazione della riserva straordinaria, altra utilizzando versamento soci in periodo precedente all’indagine ed infine la rimanente di 360.000 Euro tramite bonifico in parti uguali dei due fratelli e consoci, giusta donazione fatta loro dai genitori. Per il 50% di proprià spettanza aveva trovato archiviazione il fratello del contribuente, donde doveva ritenersi giustificata anche la propria posizione, non essendo sufficiente la sentenza sul punto, incorrendo nella violazione delle prefate leggi e, segnatamente, dell’art. 132 c.p.c. per difetto degli elementi della sentenza, in particolare della motivazione. Sennonchè la lettura del provvedimento gravato dimostra che il collegio abbia tenuto in considerazione la sorte del fratello, ma abbia ritenuto non potersi trattare -da sola- di argomento sufficiente, sia perchè le posizioni del contribuente e del fratello erano diverse sotto il profilo dell’irregolarità esposta e delle voci di ripresa, sia perchè la posizione del fratello risultava meno marcata, in rapporto al reddito dichiarato ed in rapporto allo scostamento rilevato. Sicchè non si rileva la violazione delle norme sostanziali e processuali lamentate con il primo motivo. E’ appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le molte, cfr. Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).

Il motivo è dunque infondato e va disatteso.

2. Con il secondo motivo di gravame si prospetta ancora censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, nonchè artt. 2697 e 2727 c.c., nonchè dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, nella sostanza lamentando che il giudicante non abbia applicato le regole presuntive per cui le spese si presumono sostenute con il reddito prodotto nell’atto di riferimento e nei quattro anni precedenti, sicchè -così frazionato- l’ammontare ripreso à tassazione sarebbe stato compatibile con reddito annuo del sig. Di Castri. Per contro la sentenza gravata ritiene che tale affermazione tale resti e non sia giustificazione, quale è richiesta al contribuente invitato a rendere chiarimenti. Nè può dirsi violato il riparto dell’onere probatorio, come evidenziato nella seconda parte del motivo di gravame qui prospettato, poichè i presupposti del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 in esame sono dati da un’anomala movimentazione di somme o disponibilità di danaro incompatibiliN con il reddito dichiarato nell’arco temporale di riferimento. Quest’anomalia rilevata fra i dati produce l’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente, chiamato a rendere chiarimenti che non possono considerarsi assolti con l’affermazione di compatibilità. Questa Corte ha già chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 prevede che gli uffici finanziari possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, e tale metodo di accertamento dispensa l’Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 16912 del 10/8/2016; Cass. n. 17793 del 19/7/2017; Cass. n. 27811 del 31/10/2018, Cass. n. 17534 del 28/06/2019).

Il motivo è dunque infondato e va disatteso.

3. Con il terzo motivo, si solleva ancora censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 38, commi 4 e 5, nonchè artt. 1321,1322,1362,1363,1703,1705,1705,2697,2703,2074,2705,2727 e 2729 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella sostanza lamentando non essere state correttamente applicate le regole sull’apporto probatorio delle parti. Segnatamente, il contribuente avrebbe dimostrato con gli estratti bancari che le somme pari a 5.950.000,00 Euro gli fossero arrivate tramite bonifici dall’avv. L.C.. Sennonchè, con bilanciamento dell’apporto probatorio delle parti scevro da vizi di legittimità ed apprezzamento di merito non scrutinabile da questa Corte, la commissione territoriale ha ritenuto non sufficienti gli estratti conto, contraddittorie le dichiarazioni rese dal contribuente, privi di efficacia probatoria gli scritti sforniti di data certa offerti a giustificazione del preteso affidamento fiduciario e inusuale che affidamenti fiduciari di tali sommi fossero avvenuti in assenza di formalità e di garanzia di qualche tipo.

Il motivo è dunque infondato e va disatteso.

In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo

PQM

La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese dei gradi di merito, condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro diecimilacento/00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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