Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22741 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 23/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Patrizia – rel. Consigliere –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25262/2010 proposto da:

CEDA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati FRANCESCO

ROMANELLI, FRANCESCO TUCCILLO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 236/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 18/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2016 dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROMANELLI che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La CTR di Roma ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma (OMISSIS), avverso la sentenza di primo grado che accoglieva il ricorso proposto dalla CEDA spa, con sede in (OMISSIS), avverso la cartella di pagamento indicata in atti per il mancato riconoscimento di un’eccedenza d’imposta derivante dall’esercizio precedente (1991), rilevata dall’ Amministrazione in seguito a controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

Il giudice di primo grado affermava che l’Amministrazione finanziaria non può attivare il citato art. 36 bis, per rettificare l’imposta dovuta senza che l’operazione risulti da errore materiale materiale o di calcolo nella determinazione dell’imponibile.

Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale ha invece rilevato che la contribuente ha commesso l’errore di calcolo riportando nella dichiarazione un’eccedenza d’imposta derivante dall’anno precedente a quello in esame e, quindi, superiore a quello spettante. Ciò risultava dai dati forniti dall’Anagrafe Tributaria.

La CEDA spa propone ricorso avverso la suddetta decisione deducendo la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la Commissione fondato il proprio convincimento sui dati forniti dall’Anagrafe Tributaria nel giudizio di appello, in cui la contribuente era rimasta contumace.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso concludendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23 settembre 2016, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La ricorrente ha dedotto che la Commissione tributaria regionale ha fondato la decisione su documenti provenienti dall’Anagrafe tributaria, prodotti successivamente alla iscrizione a ruolo dell’appello, in cui la contribuente è rimasta contumace. In tal senso è stata allegata al ricorso la ricevuta rilasciata dalla Commissione tributaria regionale.

Il motivo è infondato nella sua prospettazione anche con riferimento alla formulazione del quesito di diritto.

In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello. Ne consegue che, alla luce del principio di specialità espresso del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – nel processo tributario, non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (v. tra le tante Sez. 5, n. 7714 del 27/03/2013, Rv. 626219).

Va precisato che tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato D.Lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie Sez. 5, n. 655 del 15/01/2014, Rv. 629299).

Ed è consentito, pertanto, produrre documenti in appello anche oltre il termine di costituzione in giudizio, fermo restando che resta inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto.

Nel caso in esame, in conformità a quanto emerge dal controricorso, i dati dell’Anagrafe Tributaria sono stati depositati il 7 maggio 2009, ben oltre venti giorni liberi prima della udienza di discussione che si è tenuta, come risulta dalla sentenza impugnata, il 3.12.2009.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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