Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22740 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.28/09/2017),  n. 22740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CASA DI CURA (OMISSIS) s.r.l., in pers. del leg. rapp. p.t., rapp. e

dif. dagli avv. Guido Chessa Miglior e Rodolfo Meloni, elett. dom.

presso lo studio dell’avv. Giuseppe Campana, in Roma, piazza

Giuseppe Verdi n. 9, come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO CASA DI CURA (OMISSIS) s.r.l., in pers. del curatore,

rapp. e dif. dall’avv. Giampiero Tronci, elett. dom. presso lo

studio dell’avv. Nicola Giancaspro, in Roma, viale Giulio Cesare n.

2, come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI;

– intimato –

per la revocazione della sentenza Cass. 5 maggio 2016, n. 8978/16

della Corte di cassazione, resa su ricorso n. 3514-2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 13 luglio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

vista la memoria del ricorrente;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. questa Corte, con sentenza n. 8978 del 5 maggio 2016, ha rigettato il ricorso dell’attuale ricorrente, già proposto avverso la sentenza App. Cagliari 16.12.2014, a sua volta reiettiva del reclamo interposto dalla medesima parte contro la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, resa da Trib. Cagliari n.52/2014, del 30.4.2014;

2. la validità della sentenza di fallimento venne così riconosciuta in relazione all’iniziativa del P.M., da considerarsi legittima anche ove questi avesse appreso la notitia decoctionis nel corso di indagini svolte a carico di terzi ovvero anche da fatti comunque emersi nel corso della sua attività istituzionale, pure in assenza di un procedimento penale;

3. per la Corte, ben poteva la notizia dell’insolvenza risultare dagli sviluppi delle indagini svolte dal P.M. e culminate nelle proprie richieste già rassegnate in sede penale, bastando un collegamento evolutivo della scoperta dei fatti rispetto all’attività pregressa, secondo un indice di mera connessione;

4. con il ricorso si deduce il motivo di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 e, in particolare:

– per essere stato supposto un fatto invece escluso, senza che esso abbia costituito punto controverso, con errore di percezione della realtà processuale;

– la notitia decoctionis non era già appartenente alla cognizione del P.M. nel corso del procedimento penale, e come tale veicolata dal consulente tecnico, posto che la relazione di tale ausiliario era anteriore ad altra relazione della Banca d’Italia ed acquisita dunque solo sulla base di indagini successivamente disposte;

– la notitia decoctionis, pertanto, non era lo sviluppo diretto delle indagini penali, bensì il frutto di un’acquisizione autonoma e posteriore, oggetto di indagini arbitrarie, in punto di accertamento dell’insolvenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. in esito a sollecitazione della memoria del ricorrente, questo Collegio condivide il principio, già reso da Cass. 5371/2017, per cui “il nuovo rito camerale di legittimità “non partecipato”, quale tendenziale procedimento ordinario per il contenzioso non connotato da valenza nornofilattica, è ispirato ad esigenze di semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU, nonchè di quello di effettività della tutela giurisdizionale”; così come “la previsione di una proposta di trattazione camerale da parte del relatore, in ragione della ravvisata esistenza di ipotesi di decisione del ricorso di cui all’art. 375 c.p.c. – in luogo della relazione (o cd. “opinamento”) depositata in cancelleria, secondo la formulazione del previgente art. 380-bis c.p.c. – appartiene anch’essa all’esercizio della discrezionalità del legislatore in ambito processuale e non è tale da vulnerare il diritto di difesa, giacchè trattasi di esplicitazione interlocutoria di mera ipotesi di esito decisorio, non affatto vincolante per il Collegio e che, di per sè, ove rimanga confinata nell’alveo del thema decidendum segnato dai motivi di impugnazione, neppure è idonea a sollecitare profili attinenti allo stesso principio del contraddittorio” (Cass. 395/2017);

2. la ratio decidendi di Cass. n. 8978/2016 è chiaramente nel senso di ammettere all’iniziativa per la dichiarazione di fallimento il P.M. che acquisisca la notitia decoctionis, ai sensi della L. Fall., art. 7, sia nell’ambito di un procedimento penale, sia comunque nell’esercizio della sua attività istituzionale e, riferendosi, alla prima ipotesi, riconoscendo che la relativa risultanza può provenire anche da una fase successiva delle prime indagini, già concluse dal citato organo con corrispondente richieste al giudice, ben potendo costituirne lo sviluppo, in termini di approfondimento ed in via di connessione;

3. tale principio, ordinatamente riassunto con il richiamo di precedenti di questa Corte ed enunciato in relazione alla vicenda, già di per sè esclude ogni decisività della circostanza invocata con l’odierno ricorso che, limitandosi ad addurre il fatto che la relazione della Banca d’Italia era successiva a quella del consulente del P.M., trascura che, proprio ed anche con la sentenza ora impugnata, vi era stato già, da un lato, un apprezzamento della connessione che collegava la emersione finale della insolvenza allo sviluppo di indagini già appartenenti ad una prima fase, penalistica, dell’iniziativa del P.M., culminata nelle richieste al giudice e, dall’altro, il richiamo ad una generale pertinenza, come detto, della emersione dell’insolvenza alle attività comunque svolte dal P.M. nelle sue funzioni, nè potendosi con l’attuale mezzo censurare il riferimento alla situazione societaria comunque già contenuto nella relazione del consulente medesimo ed esaminato;

4. va così ribadito che “ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell’errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità logico-giuridica” (Cass. 6038/2016, 3935/2009, Cass. s.u. 1666/2009);

5. esattamente la sentenza Cass. n. 8978/2016 dà infatti conto di elementi di incompletezza, quanto all’emersione dell’insolvenza, già appartenenti alle prime indagini, apparendo conseguentemente estranea ad ogni prospettiva di errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, una censura che individui nella citata posteriorità un fatto decisivo, mal percepito;

6. infatti nemmeno la distinzione delle indagini penali in senso stretto (con finale richiesta di rinvio a giudizio) da altre attività investigative del P.M. segna il discrimen per l’esercizio della richiesta di fallimento, alla luce del principio – che la stessa sentenza riporta e condivide – di una legittimità dell’iniziativa purchè la notitia decoctionis promani dall’attività istituzionale del citato organo, fermo restando che essa poi si traduce in una circostanza il cui accertamento ricade nell’oggetto di apprezzamento responsabile e finale del solo tribunale, come avvenuto in concreto;

7. non potendo dunque dirsi che la sentenza sia “l’effetto” del prospettato errore di fatto (Cass. 8615/2017), il ricorso è inammissibile, derivandone la condanna alle spese, secondo le regole della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 8.200 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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