Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22740 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 20/10/2020), n.22740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27423-2013 proposto da:

COFI SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato PACE

FABIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA ANDRIA TRANI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 35/2013 della COMM. TRIB. REG. della Puglia,

depositata il 09/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente svolge attività di costruzioni generali ed era attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2004, scaturente da incongruità della dichiarazione dei redditi in rapporto allo studio di settore.

Avviato il contraddittorio endoprocedimentale, la contribuente produceva memoria scritta a chiarimento e partecipava altresì al tentativo di accertamento con adesione, rifiutando la proposta di rimodulazione dell’imponibile formulata dall’Ufficio all’esito del confronto. Seguiva l’impugnazione che esitava nell’annullamento dell’atto impositivo, mentre il giudice d’appello -in riforma della prima sentenza- riteneva proceduralmente e sostanzialmente legittimo l’operato dell’Ufficio, confermando la ripresa a tassazione, dopo aver respinto alcune eccezioni circa la regolarità dell’introduzione del gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la parte contribuente, affidandosi a sei motivi di doglianza, cui replica con tempestivo controricorso l’Avvocatura generale dello Stato.

In prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti sei motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 30, comma 1, lett. d), D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, artt. 2697 e 2729 c.c., laddove la gravata sentenza ritiene sufficienti a provare il maggior reddito le risultanze dello studio di settore che non costituirebbero invece indizi probatori con dignità di presunzione. In verità, con orientamento consolidato, questa Corte ha ritenuto che “La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, ‘sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano stati disattesi. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente.” (Cass. sez. un. 18/12/2009, n. 26635). In tale sede, invero, è il contribuente che ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards” (così Cass. VI-5, n. 13056/2012 che riprende Cass. n. 10778/2011).

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

2. Con il secondo motivo si propone nuovamente censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e artt. 115 e 167 c.p.c., nella sostanza censurando che la CTR avrebbe fondato la decisione sugli studi di settore, senza rilevare che gli accertamenti standardizzati erano stati contestati dalla contribuente, fin dalla fase amministrativa e senza che l’Ufficio avesse replicato alcunchè, per cui non poteva fondarsi la sentenza su affermazioni contestate. Dall’esame della gravata sentenza emerge che all’originaria contestazione sulla base degli studi di settore, in sede di contraddittorio endoprocedimentale siano state accolte alcune delle giustificazioni ed argomentazioni della parte contribuente, riducendo l’imponibile accertato. Con apprezzamento di merito che sfugge al controllo di legittimità di questa Corte, la gravata sentenza (fine di pag. 7 e inizio di pag. 8) attesta che dal contraddittorio amministrativo siano emersi indizi altamente probabili di maggior ricchezza, non superati dall’apporto probatorio di parte contribuente. Un tanto conduce a ritenere assolto l’onere probatorio dell’Ufficio e legittima la ripresa a tassazione.

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

3. Con il terzo motivo si propone ancora doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nonchè del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, nonchè degli articoli n. 115 e 167 c.p.c. in ragione dell’omessa considerazione nell’avviso di accertamento delle circostanze di fatto dedotte dal contribuente in sede di contraddittorio. Con apprezzamento di merito che sfugge al controllo di legittimità di questa Corte, la CTR ha dato atto che l’apporto probatorio del contribuente ha ridotto la pretesa originaria formulata dall’Ufficio, dando quindi conto della effettività del contraddittorio procedimentale e della proficuità dell’apporto probatorio del privato (cfr. sesto capoverso p. 7 sentenza impugnata). Nè può dolersi in questa sede la parte privata che tutte le sue considerazioni di merito non siano state accolte dall’Amministrazione.

Il motivo è dunque infondato e va disatteso.

4. Con il quarto motivo si prospetta ancora vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54,L. n. 241 del 1990, art. 3,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nonchè del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, poichè la sentenza gravata non avrebbe rilevato che l’Ufficio non ha indicato nell’atto impositivo gli elementi gravi, precisi e concordanti dai quali desumere l’esistenza di attività non dichiarate, sicchè l’atto impositivo conterrebbe motivazione solo apparente in violazione della prefata disciplina di cui la gravata sentenza non si sarebbe accorta, essendone quindi viziata a sua volta.

Dall’integrale lettura della gravata sentenza, emerge invece come dagli scostamenti dagli studi di settore ed a seguito del contraddittorio amministrativo, siano emersi profili di maggior ricchezza non dichiarata che la parte contribuente non ha saputo spiegare, dovendo l’ente impositore dimostrare solo la corretta applicabilità dello standard. Ed infatti, secondo questa Corte “La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano stati disattesi. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente.” (Cass. sez. un. 18/12/2009, n. 26635). In tale sede, invero, è il contribuente che ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards” (così Cass. VI-5, n. 13056/2012 che riprende Cass. n. 10778/2011). Con apprezzamento di merito il giudice del gravame ha ritenuto che tale prova non sia stata fornita, sicchè il motivo è infondato e va disatteso.

5. I motivi quinto e sesto possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.

Con il quinto motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa o insufficiente motivazione sul punto controverso decisivo per il giudizio e consistente nelle circostanze concrete in cui si è svolta l’attività del contribuente, idonee ad escludere l’attendibilità dello studio di settore applicato.

Con il sesto motivo parimenti si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa o insufficiente motivazione sul punto controverso e decisivo relativo alle circostanze in cui si è svolta l’attività del contribuente, tali da far escludere l’attendibilità dello studio di settore applicato.

Vengono trattati congiuntamente i due motivi che, sostanzialmente identici, criticano la sentenza impugnata nei passi dove ha ritenuto non meritevole di apprezzamento l’apporto probatorio del privato reso in sede amministrativa, omettendo di prendere posizione sulle articolate doglianze avanzate in appello e riproposte in questa sede ai fini dell’autosufficienza del motivi, segnatamente evidenziando il sostanziale unico cliente della contribuente per quegli anni di imposta con marginalità contenuta, la delocalizzazione della sua attività in zona eccentrica rispetto al baricentro regionale. Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).

Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poichè è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la cui riformulazione, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053).

I motivi sono pertanto infondati e vanno disattesi.

In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese dei gradi di merito, condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro quattromilacento/00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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