Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22740 del 09/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 23/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Patrizia – rel. Consigliere –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22576/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GEROLAMO

BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato GIULIO PROSPERETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA OTTAVIANI giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 324/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 18/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2016 dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La CTR di Roma – Sez. distaccata di Latina – ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Frosinone – avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto da C.E. aveva annullato la cartella di pagamento riportante l’iscrizione a ruolo per IRPEF e contributo S.S.N. per l’anno 1997, allo stesso notificata dalla Banca di Roma, concessionario del servizio di riscossione per la Provincia di Frosinone.

La CTR disattendeva l’eccezione di carenza di legittimazione processuale passiva sul rilievo che la stessa rivestiva carattere di novità in quanto non articolata in primo grado.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso deducendo che il difetto di legittimazione passiva, inerendo alla valida instaurazione del contraddittorio processuale, avrebbe dovuto essere rilevato di ufficio dal giudicante, anche in assenza di specifica deduzione.

C.E. si è costituito con controricorso eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per violazione dei termini fissati a pena di decadenza dall’art. 327 c.p.p.. Deduce, con un secondo motivo, l’erronea interpretazione del D.L. n. 106 del 2005, deducendo la decadenza dalla pretesa impositiva a seguito dei nuovi termini per la notifica delle cartelle di pagamento.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23 settembre 2016, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare va disattesa l’eccezione di carattere processuale sollevato con il controricorso afferente il decorso dei termini posti a pena di decadenza ai sensi dell’art. 327 c.p.c..

L’eccezione non tiene conto all’evidenza della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dalla L.. 742 del 1969, art. 1 (la sentenza, depositata in data 18.6.2009, non è stata notificata ed il ricorso è stato notificato il 20.9.2010). (Cass., n. 22699/13).

Ciò premesso, il ricorso è fondato.

In relazione all’eccezione di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate in esame, la CTR si limita all’asserzione che la stessa riveste carattere di novità, in quanto non articolata nelle controdeduzioni avanzate in primo grado.

Tale affermazione tralascia di considerare che la legittimazione ad agire è una delle condizioni dell’azione, da cui dipende la valida instaurazione del rapporto processuale, la cui mancanza impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito della controversia.

Ne consegue che l’accertata carenza di legittimazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. In questo senso è stato ritenuto che il difetto di “legitimatio ad causam” è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (v. Sez. 5, n. 5375 del 04/04/2012, Rv. 622277 e, da ultimo, Sez. U, n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638373).

Alla stregua di tale principio la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria regionale competente che provvederà anche alle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA