Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2274 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 2274 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA

sul ricorso 10011-2017 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la
CALABRIA, sezione distaccata di REGGIO CALABRIA nel giudizio (r.g.
n. 602/2010) vertente tra:

LEONE CARLO e MARIA MUTA;
– ricorrenti non costituiti in questa fase –

Data pubblicazione: 30/01/2018

zq

2

contro
COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA- DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE c/o PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

resistente non costituito in questa fase

5/12/2017 dal Consigliere Dott.ssa MAGDA CRISTIANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO, che ha chiesto
che la Corte dichiari la giurisdizione del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche di Napoli.

RILEVATO:
che Carlo Leone e Maria Muià, con citazione del 18 marzo 2005,
domandarono al Tribunale di Locri di condannare il Commissario
Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione
Calabria al risarcimento dei danni subiti per la perdita di un terreno di
loro proprietà, occupato d’urgenza dall’autorità convenuta per la
realizzazione delle opere di bonifica del torrente Novito, che scorre
nel territorio del Comune di Siderno, ed in seguito irreversibilmente
trasformato in difetto di emissione di decreto di esproprio;
che il tribunale adito, con sentenza del 6.7.2010, declinò la propria
giurisdizione sulla domanda in favore del giudice amministrativo;
che il TAR della Calabria, dinanzi al quale gli attori hanno
riassunto il giudizio, con ordinanza del 15 marzo 2017, ha sollevato
d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, deducendo che la stessa,
ai sensi degli artt. 140 lett. d) ed

e) e

143 del R.d. n. 1775/1933,

spetta al Tribunale delle Acque Pubbliche;
che le parti non hanno svolto attività difensiva;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

3

CONSIDERATO:
che la richiesta di regolamento è ammissibile, in quanto il TAR
della Calabria, secondo quanto prescritto dagli artt. 59, 3 0 co. I. n.
69/09 ed 11, 3 0 co. c.p.a, ha sollevato d’ufficio la questione di
giurisdizione alla prima udienza fissata per la discussione del ricorso;

appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque
pubbliche: i) le controversie, di qualunque natura, riguardanti
l’occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e
le indennità da esproprio in conseguenza dell’esecuzione o
manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione od
utilizzazione delle acque; ii) le controversie per risarcimenti danni
dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica
amministrazione o da qualunque provvedimento emesso dall’autorità
amministrativa incidente, a termini dell’art. 2 del T.U. n. 523/1904 e
succ. modd., sul regolare regime delle acque pubbliche;
che gli attori hanno domandato il ristoro dei danni subiti a seguito
dell’occupazione d’urgenza, e della successiva irreversibile
trasformazione, di un terreno di loro proprietà sul quale sono state
realizzate opere idrauliche, destinate alla bonifica del torrente Novito;
che pertanto la controversia spetta, ai sensi delle norme appena
citate, alla giurisdizione in primo grado del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche territorialmente competente che, nella specie, è
quello istituito presso la sede della Corte d’appello di Napoli;
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
istituito presso la sede della Corte d’appello di Napoli, dinanzi a
rimette le parti. Roma, 5 dicembre 2017.

le

che, ai sensi dell’art 143 del R.d. n. 1775/1933, lettere d) ed e),

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