Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2274 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017,  n. 2274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17921/2015 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASORIA 16,

presso lo studio dell’avvocato EMILIA MARIA ANGELONI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

MAURIZIO CAVALIERE giusta procura speciake a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENERALTERNATIVE S.R.L., P.IVA (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

ANTONIO VAIANI ed ANDREA VAIANI in forza di mandato speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/2015 del TRIBUNALE di PRATO, emessa e

depositata il 7/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato Emilia Maria Angeloni, per il ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. C.L., titolare dell’omonima azienda agricola, propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Prato, depositata in data 11 febbraio 2011, con cui era stata rigettata la domanda di restituzione dell’importo di Euro 1.836,00 e di risarcimento dei danni morali per il raggiro subito, da lui proposta nei confronti di Eneralternative S.r.l., la quale aveva realizzato, su suo incarico, un impianto fotovoltaico per l’edificio sito nella sua azienda agricola e alla quale aveva versato il corrispettivo pattuito nonchè, su richiesta della medesima convenuta, l’importo di Euro 1.836,00 come indicato nella fattura relativa alle prestazioni effettuate dallo Studio Tecnico Dr. A.R., responsabile della progettazione esecutiva dei lavori realizzati dalla Eneralternative. Rappresentava in particolare il C. che aveva appreso dall’ing. R. che tale fattura era stata emessa non nei suoi confronti bensì nei confronti della Eneralternativa S.r.l., peraltro per un importo inferiore di Euro 306,00.

Il Tribunale di Prato, con sentenza pubblicata il 7 gennaio 2015, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la società appellata al pagamento, in favore dell’appellante della somma di Euro 270,00, oltre interessi legali, e compensava “le spese del presente giudizio”.

C.L. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza di secondo grado.

Ha resistito con controricorso Eneralternative S.r.l..

2. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere accolto.

2.1. L’unico motivo è così rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., e dell’art. 336 c.p.c., comma 1, in quanto la sentenza impugnata non modifica la sentenza di primo grado in ordine alla condanna del sig. C. al rimborso delle spese legali di tale grado, pur accogliendo l’appello proposto, nulla disponendo sulla espressa domanda contenuta nell’atto di appello di condannare la controparte alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado”.

Il ricorrente rappresenta che il Tribunale, pronunciando con ordinanza sull’istanza di correzione di errore materiale, ha precisato di aver voluto lasciare inalterata la disciplina delle spese prevista dalla sentenza di primo grado e sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non sussiste nella specie soccombenza reciproca ma soccombenza parziale, sicchè può essere giustificata la compensazione delle spese ma non “la condanna della parte vittoriosa, ancorchè in misura ridotta, al rimborso delle spese in favore della parte soccombente”; lamenta altresì la parte ricorrente che la sentenza del Tribunale viola anche il disposto dell’art. 336 c.p.c., in quanto il giudice dell’appello, qualora riformi anche solo in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese tenendo conto dell’esito finale della lite che, nella specie, è stato di accoglimento parziale della domanda attorea, il che dovrebbe comportare in terna di spese, ad avviso del ricorrente, quanto già sopra evidenziato.

3. Questa Corte ha affermato che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass., ord., 21/10/2009, n. 22381; Cass., ord., 23/09/2013, n. 21684; Cass. 22/02/2016, n. 3438).

In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese. processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Cass. 1/06/2016, a 11423).

E’ stato pure affermato da questa Corte che il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale. conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass., ord., 18/03/2014 n. 6259; v. pure Cass., ord. 28/09/2015, n. 19122; Cass. 23/03/2016, n. 5820) ovvero parzialmente vincitrice (o, come dir si voglia, parzialmente soccombente) in un altro.

I principi sopra richiamati non risultano essere stati rispettati dalla Corte di merito nella fattispecie all’esame, atteso che la ricorrente risulta essere parte parzialmente vittoriosa e tuttavia, con la sentenza impugnata non si è provveduto, tenuto conto dell’esito finale della lite, ad un nuovo regolamento delle spese del primo grado”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio dispone la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata e, preso atto che non sono state depositate memorie, ritiene di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra riportata relazione.

2. Stante la fondatezza dell’unico motivo proposto, il ricorso va accolto.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto.

La causa si presta ad essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., e, tenuto conto dell’esito del giudizio, le spese del primo grado di giudizio vanno compensate per intero tra le parti, va disposta pure la compensazione integrale tra le parti delle spese del secondo grado del giudizio, la controricorrente va condannata alla restituzione, in favore del C., delle somme da questi versate in esecuzione della sentenza di primo grado nonchè, sempre in favore del ricorrente, alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione all’unico motivo proposto ed accolto e, decidendo nel merito, compensa per intero tra le parti le spese del primo e del secondo grado del giudizio di merito; condanna la controricorrente alla restituzione, in favore del C., delle somme da questi versate in esecuzione della sentenza di primo grado nonchè, sempre in favore del ricorrente, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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