Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2274 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 02/02/2021), n.2274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9718/2015 proposto da:

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DEL DUCA EDITORI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27,

presso lo STUDIO LEGALE TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e

difesa dagli avvocati PAOLO ZUCCHINALI, MARINA MARIA TONA, GIACINTO

FAVALLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7836/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/10/2014 R.G.N. 2738/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 27.10.14, la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del 9.11.12 del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto parzialmente l’opposizione del datore di lavoro indicato in epigrafe avverso il decreto ingiuntivo con il quale l’INPGI aveva ingiunto il pagamento di Euro 144.114, per contributi e sanzioni dovuti per tre giornaliste, ritenendo dovute le somme solo con riferimento ad una giornalista.

In particolare, valutate le prove testimoniali e considerati i verbali ispettivi versati in causa, la corte territoriale ha ritenuto non esservi nella specie gli elementi del lavoro subordinato giornalistico per F. e T..

Avverso tale sentenza ricorre l’Inpgi per quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste la Del Duca editrice con controricorso accompagnato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., per non avere la sentenza impugnata considerato i verbali ispettivi.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il vizio di motivazione in relazione alle risultanze dei verbali ispettivi.

Col terzo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale deciso la controversia sulla base del materiale istruttorio raccolto in primo grado, sebbene fosse stato in quel grado chiesto reiteratamente l’ascolto di un teste, mai comparso, e, in difetto di tale comparazione, la sostituzione con altro teste.

Con il quarto motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e L. n. 228 2012, art. 1, comma 17, per avere la sentenza impugnata condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, quale pronuncia consequenziale alla decisione sulle questioni oggetto dei precedenti motivi di ricorso.

Il primo motivo è infondato, in quanto nella specie non vi è alcuna violazione delle disposizioni invocate e delle regole sull’onere della prova; il motivo tende piuttosto ad una nuova valutazione preclusa in sede di legittimità – del materiale probatorio raccolto in relazione all’individuazione dei caratteri della subordinazione.

Inappropriato è, in particolare, il richiamo all’art. 2697 c.c., la cui violazione è censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia fatto delle prove offerte dalle parti (Cass. 15107/2013 e 13395/2018, tra le tante), come nella specie, ove la corte ha valutato le prove raccolte, nel rispetto degli artt. 115 e 116 c.p.c., tenendo conto altresì delle risultanze dei verbali ispettivi prodotti.

Il secondo motivo è generico e inammissibile in quanto non specifica il fatto decisivo discusso tra le parti ed asseritamente non valutato dal giudice. Con detto motivo, in effetti la parte non deduce un fatto decisivo ignorato dalla sentenza benchè discusso dalle parti, ma denuncia in sostanza un vizio motivazionale della decisione impugnata, trascurando che, all’esito del D.L. n. 83 del 2012, non vi rientra più il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (che rileva solo ove il vizio si converta in violazione di legge – v. Cass. 19881/14 – ovvero concreti l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio).

Il terzo motivo è inammissibile. Occorre rilevare preliminarmente che la parte si duole della mancata sostituzione – in primo grado – di un teste non comparso nonostante le molteplici infruttuose citazioni e sanzioni; ciò posto, deve rilevarsi che non risulta dai motivi d’appello che la parte abbia sollevato simile questione, sicchè la stessa, a parte ogni considerazione in ordine alla sua fondatezza (già esclusa da Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15095 del 19/06/2017, Rv. 644733 – 01, non essendo l’istituto della sostituzione dei testimoni previsto dalla legge), riguarda questione inerente al giudizio di primo grado e non può essere sollevata in sede di legittimità per la prima volta.

Il quarto motivo è puramente consequenziale alla decisione sulle questioni sollevate dai motivi precedenti e come tale va del pari disatteso.

Le spese seguono la soccombenza.

Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuno della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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