Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2274 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7485/2009 proposto da:

CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona del funzionario procuratore ad

lites, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO D’AQUINO 80,

presso lo studio dell’avvocato GRASSI Ludovico, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARIA CATERINA E’ARRUGGIA, MARZORATI

IVANA, FARRUGGIA WALTER, ANDREA FARRUGGIA, DONIZELLI RENZO MARIA,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, già Ras S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31,

presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE Michele, che la rappresenta e

difende, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.A., UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, M.P., F.

A., L.F., F.A.C., B.

G., BI.GA., quali eredi di B.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 423/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

28/01/09, depositata il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato Clemente Michele, difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti con condanna alle spese;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osservar rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Carige Assicurazioni spa, con atto depositato in data 15.12.2009, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione di R.G. 74 85/09, proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 17.2.2009 in materia di risarcimento danni da incidente stradale.

La rinuncia non risulta accettata dalla parte costituita Allianz spa.

Il giudizio di cassazione può essere dichiarato estinto per rinuncia.

L’art. 390 c.p.c., dispone che “la parte può rinunciare al ricorso principale od incidentale finchè non sia cominciata la relazione all’udienza o sia notificata la richiesta del pubblico ministero dì cui all’art. 375 c.p.c.”.

La disposizione dettata dall’art. 390 c.p.c., comma 1, è rimasta inalterata nel tempo, mentre ha subito progressive modificazioni il testo dell’art. 375 c.p.c..

Da ultimo, l’art. 375 è stato modificato, per effetto del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed, in conseguenza di tale modifica, la disciplina del procedimento preparatorio è stata spostata fuori dal testo dell’art. 375 c.p.c., e collocata negli artt. 380 bis e 380 ter c.p.c., il secondo solo dei quali continua a prevedere la notificazione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero.

All’interprete si pone quindi, l’alternativa tra lo stabilire un’analogia tra notificazione delle conclusioni del pubblico ministero e notificazione della relazione, ed il negare tale analogia, con la conseguenza, nel primo caso, che la notificazione della relazione finirebbe anch’essa con il segnare il termine ultimo per un’efficace dichiarazione di rinuncia, e, nel secondo caso, che il termine ultimo per una rinuncia efficace sarebbe rappresentato dal momento in cui è precluso alle parti svolgere un’ulteriore attività processuale (art. 380 bis c.p.c., comma 3).

La seconda conclusione appare essere quella da preferire.

E ciò, essenzialmente, per la ragione che la funzione del procedimento preparatorio costruito sulla relazione non è solo quella di consentire alle parti la migliore illustrazione delle proprie difese, in rapporto al preventivo esame che già ne è stato fatto dal relatore ed alle preannunziate possibilità di esercizio dei poteri della corte nella fase della decisione.

Tra le funzioni del procedimento preparatorio a relazione, nel quadro della riforma del processo di cassazione attuata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, vi è, infatti, anche quella di favorire una più rapida definizione del contenzioso, con il mettere le parti in condizione di meglio valutare la convenienza di farlo d’accordo tra di loro (sul punto specifico del termine utile per la rinuncia v. nel senso di cui in motivazione S.U. ord. 16.7.2008 n. 19514; conf. Cass. ord. 7.11.2008 n. 26850).

Acclarata l’efficacia della rinuncia sotto il profilo sin qui discusso, si deve anche ritenere che sarebbe contraddittorio con la ragione che vi sta alla base – che è quella di un impiego economico dei mezzi, per cui la decisione giudiziale è dovuta solo quando le parti che l’hanno invocata continuano e ritenerla necessaria -, (postulare, invece, che la corte possa negare l’efficacia della rinuncia nei casi in cui si prospetta l’eventualità che, al termine del percorso dì decisione, si possa giungere ad un esito di originaria inammissibilità (ed in questo senso si è pronunciata in termini generali S.U. 17.2.2005 n. 3129, ribadita da S.U. 16.7.2008 n. 19514).

Conclusivamente, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per rinuncia.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore della resistente Allianz spa (già Ras spa), vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente Allianz spa, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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