Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22739 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. III, 12/09/2019, (ud. 03/06/2019, dep. 12/09/2019), n.22739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso N. 14271/2017 proposto da:

B.M., e L.G., quali esercenti la potestà

genitoriale sul minore L.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, alla via ASIAGO N. 9, presso l’AVVOCATO MICHELE PONTECORVO,

che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’AVVOCATO FRANCESCO CANNIZZARO, giusta procura speciale allegata

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di CORSICO, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in ROMA, alla via Ortigara, n. 3, presso l’AVVOCATO

MICHELE AURELI, rappresentata e difesa dall’AVVOCATO LUIGI

PAGANELLI, giusta procura speciale allegata al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03

giugno 2019 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE;

udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. SGROI CARMELO,

che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’AVVOCATO MICHELE PONTECORVO, anche in sostituzione

dell’AVVOCATO C., per i ricorrenti;

udito l’AVVOCATO MICHELE AURELI, per delega orale dell’AVVOCATO LUIGI

PAGANELLI, per il Comune di Corsico.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 180 del 2017 ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione proposta da B.M. e L.G., quali esercenti la potestà genitoriale sul minore L.M., avverso la sentenza della stessa Corte Territoriale n. 2247 del 24/05/2016.

I coniugi B.- L. ricorrono per cassazione avverso detta sentenza con unico motivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., comma 4, art. 182 c.p.c., comma 2.

In subordine in ricorso è chiesta riunione con altro giudizio pendente davanti questa Corte.

Resiste con controricorso il Comune di Corsico.

All’adunanza camerale del 8 febbraio 2019 il ricorso, ritenuto relativo a questione di potenziale rilevanza nomofilattica, è stato avviato alla trattazione in udienza pubblica.

La parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La richiesta di riunione con il procedimento R. G. n. 21333 del 2016 non può essere accolta. Detto giudizio dinanzi questa Corte di Cassazione è stato già definito, con ordinanza n. 30602 del 27/07/2018, a seguito dell’adunanza camerale del 05/07/2018.

L’unico motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 180 del 2017 deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., comma 4, e dell’art. 182c.p.c., comma 2, e dell’art. 398 c.p.c., comma 3, per avere erroneamente la Corte territoriale dichiarato inammissibile la revocazione, in quanto proposta da difensore non munito di procura speciale per proporre la domanda di revocazione.

Il ricorso afferma che ai fini della proposizione della domanda di revocazione è sufficiente la sola procura apposta a margine dell’atto di citazione in primo grado e che in ogni caso la Corte di appello adita in revocazione, riscontrato il difetto di procura speciale, avrebbe dovuto esercitare il potere di cui all’art. 182 c.p.c., comma 2, al fine di consentire al difensore di munirsi di procura (o per la regolarizzazione della stessa).

Dal verbale di causa dell’udienza del 18/01/2017 dinanzi alla Corte di Appello di Milano, nel giudizio di revocazione proposto dai coniugi B. e L. e conclusosi con la sentenza qui impugnata, risulta testualmente:

“La Corte invita le parti ad interloquire in ordine alla carenza di procura speciale all’introduzione del giudizio di impugnazione. Invita altresì a precisare le conclusioni. L’avv. C. dichiara di non disporne e si rimette. L’avv. Paganelli precisa come da foglio separato. L’avv. C. precisa nei seguenti termini: dichiarare cessata la materia del contendere; in ulteriore subordine accogliere la domanda di cui alla citazione”.

Dalla piana lettura del verbale dell’udienza collegiale si rileva, agevolmente, che la Corte di Appello ha sollecitato il difensore dei coniugi B.- L. a interloquire sulla questione della necessità o meno, ai fini della proposizione della domanda di revocazione, di apposita procura speciale. Il difensore presente in udienza per la detta parte processuale ha dichiarato di non disporne e di rimettersi, precisando, quindi, le conclusioni.

A detto comportamento processuale consegue l’assoluta infondatezza dell’unico motivo di ricorso, concernente il mancato esercizio del potere di cui all’art. 182 c.p.c., comma 2, da parte del collegio giudicante d’appello. Il giudice della revocazione ha, infatti, inteso sollecitare la parte sul punto, ricevendone affermazione negativa in ordine alla necessità di munirsi di procura speciale, senza che il difensore della parte stessa abbia in alcun modo richiesto un rinvio al fine di acquisire la procura speciale.

Pur non rinvenendosi precedenti specifici in tema di giudizio di revocazione per le sentenze d’appello, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 01022 del 27/01/1993) relativa alla revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, alla quale il collegio ritiene potersi dare seguito, afferma che “la disciplina dell’art. 398 c.p.c., comma 3 secondo cui la citazione, per la proposizione della revocazione, deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale, trova applicazione anche nel caso di revocazione contro sentenze della Corte di Cassazione, senza che a tal fine possa essere utilizzata la procura speciale rilasciata per il pregresso ricorso per cassazione”.

L’orientamento, richiamato non risulta essere mutato, con riferimento, in generale al giudizio di legittimità, ma estensibile anche al procedimento di revocazione, per il quale è comunque prevista la necessità della procura speciale, a seguito dell’innovazione costituita dall’art. 182 c.p.c., comma 2. In arresti più recenti questa Corte ha, infatti, ribadito, (Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015 Rv. 635909 – 01; Cass. 9 marzo 2011, n. 5554; Cass., 11 settembre 2014, n. 19226, Cass. Sez. L 11551 del 2015): “La procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorchè per tutti i gradi del giudizio”. In precedenza questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 9464 del 11/06/2012) aveva affermato: “Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. Ne consegue che non vale a ratificare retroattivamente l’operato dell’avvocato, sprovvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la dichiarazione, sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore, di persistenza dell’interesse alla trattazione dei procedimenti civili pendenti innanzi alla Corte di cassazione, di cui alla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 26”.

Trattasi di principio successivamente ribadito anche dal massimo collegio nomofilattico (Sez. U n. 13431 del 13/06/2014): “Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica”.

A completamento di quanto detto si rileva che risalente dottrina afferma che la mancanza di procura speciale, se non sanata con un nuovo atto entro il termine per proporre la revocazione, comporti inammissibilità della revocazione stessa.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione terza civile, il 3 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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