Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22739 del 11/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/08/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 11/08/2021), n.22739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7798-2019 proposto da:

SOCIETA’ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL’ESTERO – SIMEST SPA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TUNISI N. 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DALLA

GRANA, rappresentata e difesa dall’avvocato CHRISTIAN GIANGRANDE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso il decreto n. 1147/2017 del TRIBUNALE di VICENZA, depositato

il 05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La SIMEST spa, gestore del Fondo di garanzia per le per le piccole e medie imprese, ha presentato istanza di ammissione al passivo del Fallimento (OMISSIS) spa del credito per la restituzione dell’importo erogato nell’ambito degli interventi di sostegno pubblico allo sviluppo delle attività produttive in favore delle PMI, essendosi avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di finanziamento agevolato, stipulato in data 15 marzo 2012, a fronte dell’inadempimento della società.

Il credito è stato ammesso in chirografo, avendo il giudice delegato e, in fase di opposizione, il Collegio escluso il privilegio, sul presupposto che questo fosse riconoscibile nella sola e diversa ipotesi di revoca del finanziamento, di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, commi 4 e 5, quando manchino i presupposti per concederlo, e non nei casi di successivo inadempimento all’obbligo di pagamento.

La SIMEST propone ricorso per cassazione e memoria; il Fallimento (OMISSIS) ha presentato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente formula quattro motivi, coni quali denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, e degli artt. 2745 e 2741 c.c., per avere il decreto impugnato erroneamente statuito che il credito per la restituzione del finanziamento agevolato erogato dalla SIMEST, a valere sul fondo pubblico di cui alla L. n. 394 del 1981, non goda del privilegio generale stabilito dal citato D.Lgs. n. 123 del 1998, se manchi un provvedimento di revoca dell’agevolazione.

Il ricorso è fondato, alla luce del principio secondo cui, in tema di ordine di ripartizione dell’attivo fallimentare, il D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell’erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione (0: Cass. n. 9926 del 2018, 2663 del 2019, 6508 del 2020).

Il decreto impugnato ei dunque, cassato con rinvio al Tribunale di Vicenza, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021

 

 

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