Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22739 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IL GRILLO BIANCO 2 SNC di BABBONI GABRIELLA e C. in persona del

legale rappresentante pro tempore O.L., elettivamente

domiciliata in Roma, Via Caetana n. 13/A, presso Avv. Andrea Lombardi

(Studio Legale Graziani), rappresentata e difesa, unitamente e

disgiuntamente, dagli Avv.ti Lombardini Paolo e Carlo Caparrini

entrambi del foro di Rimini per procu-ra in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE di Rimini in persona Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 120/20/07 della Commissione

Tributaria Regionale di Bologna del 15.10.2007 nella causa R.G. n.

836 del 2007;

Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato, che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La società IL GRILLO BIANCO 2 SNC di Babboni Gabriella impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini l’avviso di irrogazione sanzioni emesso dall’Agenzia delle Entrate di Rimini in data 1.12.2004 in relazione a infrazioni della normativa concernente l’impiego di lavoratori dipendenti non risultati da scritture o altra documentazione obbligatoria (fenomeno cd. della emersione del lavoro nero).

La Commissione di primo grado respingeva il ricorso con sentenza n. 50 del 2006 e tale decisione è stata parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, investita con ricorso della società anzidetta, con sentenza n. 120 del 2007, che ha rideterminato le sanzioni indicando nel 27.09.2002 la decorrenza del rapporto di lavoro per la sola lavoratrice C.C., con conferma nel resto. Ricorre la società con due motivi, cui resiste la Agenzia delle Entrate.

La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

2. La ricorrente nell’anzidetta memoria ha evidenziato, in via preliminare; l’intervenuto raggiungimento di accordo transattivo, che prevede rideteminazione della sanzione in complessivi Euro 4.950,00, compensazione delle spese e abbandono dell’intero contenzioso.

Nella situazione così delineata, non contrastata dall’Agenzia delle Entrate, s’impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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