Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22738 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. III, 12/09/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 12/09/2019), n.22738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8676-2018 proposto da:

F.M., D.R.R.M., F.R., domiciliati

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI BUFANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LUCERA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 144/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/05/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 14/10/2004 F.M. e D.R.R.M., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori F.I.M. e F.R., convennero davanti al Tribunale di Lucera il Comune della stessa città per sentir pronunciare la condanna del medesimo al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’adozione di comportamenti illegittimi da parte dello stesso Ente. Il Comune, nell’ambito di un procedimento amministrativo per il rilascio di una licenza presentata da Q.F. volta ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio di attività commerciale con somministrazione di bevande e musica nel locale terraneo della loro palazzina in Lucera, avrebbe dovuto coinvolgere nel procedimento anche gli attori, portatori di un interesse contrario al rilascio della licenza, i quali avevano chiesto di essere sentiti.

Invece, in violazione di tutte le norme relative alla partecipazione al procedimento amministrativo, il Comune aveva istruito la pratica e rilasciato l’autorizzazione, la relativa attività aveva avuto inizio con grave nocumento della quiete e delle esigenze di riposo degli attori che ne avevano riportato anche patologie sul piano della salute. Il provvedimento amministrativo di rilascio dell’autorizzazione fu poi annullato in sede giurisdizionale amministrativa di guisa che, acclarato l’esercizio di attività amministrativa illegittima, gli attori agirono per la condanna del Comune ai relativi danni.

Il Tribunale di Lucera, con sentenza n. 87/2010, rigettò la domanda ritenendo che, dall’adozione del provvedimento amministrativo, non poteva farsi discendere una responsabilità diretta della P.A. non essendo gli eventi dannosi riconducibili ad un facere o ad un comportamento omissivo da parte dell’ente. In altri termini il giudice ritenne che le patologie lamentate dagli attori non potevano essere poste in rapporto causale con la mancata partecipazione al procedimento amministrativo.

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 23/2/2017, ha rigettato l’appello volto a rappresentare una responsabilità da contatto sociale qualificato, in base all’argomento che l’annullamento amministrativo del provvedimento era stato disposto per un vizio procedimentale e non aveva in alcun modo interessato il merito. Ne consegue, ad avviso del Giudice d’Appello che, dall’annullamento in sede giurisdizionale amministrativa non era possibile desumere alcun profilo di colpa in capo all’ente convenuto nè il nesso causale tra il comportamento ed il danno che andava piuttosto ascritto al soggetto che aveva chiesto ed ottenuto il rilascio della licenza. La Corte d’Appello ha ritenuto che il danno non possa scaturire dal mero dato oggettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, occorrendo la dimostrazione dell’esistenza del danno e del nesso causale tra il danno ed il provvedimento annullato, laddove la responsabilità per fatto illecito, nel caso di specie, era imputabile esclusivamente alla condotta del proprietario gestore del pub music dal quale si erano propagate nocive immissioni acustiche.

Avverso la sentenza F.M., D.R.R.M. e F.R. ricorrono per cassazione sulla base di un unico motivo. Nessuno resiste al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3 – censurano la sentenza per non aver ritenuto applicabile la teoria del contatto sociale qualificato e per aver omesso di considerare i presupposti dell’illecito aquiliano consistenti innanzi tutto nell’annullamento del provvedimento amministrativo di autorizzazione alla vendita di bevande e musica. Assumono i ricorrenti che l’iter procedimentale viziato non avrebbe potuto condurre al provvedimento illegittimo ove fosse stato consentito ad essi ricorrenti di partecipare all’istruttoria procedimentale, valutando gli interessi coinvolti. A suffragio della propria tesi difensiva i ricorrenti citano la pronuncia di questa Corte, S.U. n. 2611 del 1/2/2017.

1.1 Il motivo è inammissibile perchè manca la prova del nesso di causalità tra l’evento – omessa partecipazione al procedimento amministrativo – ed il danno, oltre che la prova dell’elemento soggettivo della responsabilità, sicchè la configurabilità della responsabilità della P.A. non può essere affermata.

2. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non occorre provvedere sulle spese, occorre invece disporre il cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Si dà atto ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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