Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22738 del 11/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/08/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 11/08/2021), n.22738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7357-2019 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati ORNELLA NUCCI, MARIO GUARNIERI;

– ricorrente –

Contro

F.L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato MARIA INCALZA,

rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO MORGESE, DANILA

FARRUGGIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1515/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 27 luglio 2018, per quanto ancora interessa in questa sede, ha rigettato il gravame di R.A. che chiedeva di eliminare o ridurre l’assegno divorzile di 500,00 mensili, posto a suo carico nella sentenza impugnata, in favore dell’ex coniuge, F.L.R..

La Corte ha valutato la differenza reddituale degli ex coniugi (il R., medico-chirurgo affermato, poteva contare su un reddito annuo lordo di Euro 98000,00, la F., impiegata presso una Asl, di età avanzata e priva di titoli universitari e di cespiti patrimoniali, su un reddito mensile di Euro 1100,00 netti), l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione di quest’ultima a conservare l’alto tenore di vita matrimoniale e il contributo da lei offerto all’ascesa professionale del marito e alla conduzione della vita familiare; ha ritenuto incidente in misura marginale l’onere del R. di mantenimento di un figlio,

Avverso questa sentenza il R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dalla F..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, succ. mod., per avere fatto scorretta applicazione dei criteri attributivi dell’assegno divorzile, valutando come inadeguati i mezzi a disposizione della F., senza tuttavia esaminare il nesso eziologico (che reputava inesistente) tra lo squilibrio economico-patrimoniale nella fase post-coniugale e i ruoli endofamiliari e le determinazioni comuni assunte dagli ex coniugi; non era vero che ella avesse fornito un contributo decisivo alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell’altro coniuge; la F. aveva sempre lavorato, sin da prima del (e dopo il) matrimonio e non aveva dovuto sacrificare alcuna aspettativa di vita professionale in ragione di un qualche ruolo endofamiliare assunto durante la vita matrimoniale, essendo del tutto irrilevante il fatto che ella fosse priva di titoli di studio universitari, che dipendeva da decisioni personali risalenti ad epoca precedente al matrimonio, durato tra l’altro soli tredici anni; ella aveva seguito il marito in Sudafrica, dove egli era andato per una borsa di studio all’inizio della carriera, ma vi si era trattenuta per soli due mesi, avendo poi presto abbandonato il marito, circostanze queste ultime sulle quali il giudice di merito non aveva svolto alcun accertamento.

Con il secondo motivo il R. denuncia vizi motivazionali sul punto decisivo dell’adeguatezza dei mezzi a disposizione della ex moglie, avendo la Corte territoriale omesso di considerare che la fonte principale del reddito e del tenore di vita della famiglia dipendeva dalle elargizioni dei suoi genitori per tutta la durata del matrimonio, avendo egli solo successivamente raggiunto una posizione lavorativa stabile, come risultante anche dalle dichiarazioni di una teste tuttavia ignorate.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei seguenti termini.

La principale finalità dell’assegno divorzile è quella assistenziale (cfr. Cass. n. 11504 del 2017, n. 6386 del 2019), finalità che le Sezioni Unite (n. 18287 del 2018), non solo, non hanno inteso cancellare, ma che danno invece per scontata (in termini, Cass. n. 21228 del 2019).

In taluni casi, peraltro, l’assegno può rispondere, in tutto o in parte, ad una finalità compensativo-perequativa, tanto nelle ipotesi in cui il coniuge richiedente sia economicamente autosufficiente, ed allora la finalità sarà solo compensativo-perequativa, tanto nelle ipotesi in cui il coniuge richiedente non sia economicamente autosufficiente, ed allora la finalità sarà compensativo-perequativa ed assorbirà quella assistenziale.

L’accertamento che il giudice effettuava, in passato, nello scrutinare il tenore di vita dei coniugi (criterio questo superato a partire dalla citata pronuncia del 2017) non è l’accertamento che occorre compiere al fine di verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell’assegno in funzione compensativo-perequativa (in tal senso Cass. n. 11178 del 2019).

Nell’un caso era necessario e sufficiente stabilire quale fosse il tenore di vita della coppia (desumibile dal confronto reddituale) in costanza di matrimonio e quale fosse il tenore di vita che poteva permettersi l’ex coniuge richiedente dopo il divorzio. Nell’altro caso, occorre oggi stabilire, ove sia prospettata una esigenza compensativo-perequativa, se si sia determinato uno spostamento patrimoniale, meritevole di riequilibrio attraverso l’assegno, da un coniuge all’altro.

A tal fine, il giudice deve verificare: i) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente ovvero di minori proporzioni; ii) se, in costanza di matrimonio, gli allora coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive economico-patrimoniali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari; iii) se tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, giacché, in caso contrario, non vi è alcuno spostamento patrimoniale da riequilibrare, con la precisazione che l’onere della prova sul punto ricade sul coniuge richiedente, il quale potrà se del caso avvalersi del sistema delle presunzioni, purché nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza, sicché non potrà il giudice di merito presumere, così e semplicemente, che il non avere un coniuge svolto alcuna attività lavorativa sia da ascrivere ad una concorde scelta comune ad entrambi i coniugi, e men che meno che abbia senz’altro contribuito al successo professionale dell’altro; iv) quale sia l’entità concreta dello spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibro, causalmente rapportabile “alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari” (cfr. Cass. 21228 del 2019 cit.).

In definitiva, il giudizio sull’assegno deve essere rapportato non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l’indipendenza economica del coniuge non autosufficiente, intendendo l’autosufficienza in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza, ed inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, attuali o potenziali, rimanendo in ciò assorbito, in tal caso, l’eventuale profilo assistenziale.

Tanto premesso, la sentenza impugnata ha fatto discendere l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile dall’indagine sulle capacità reddituali degli ex coniugi nella prospettiva della conservazione del tenore di vita matrimoniale e, in funzione compensativo-perequativo, dalla necessità di compensare la F. per il contributo dato all’ascesa professionale e alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale.

Tuttavia, come si è detto, il mero squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale di uno degli ex coniugi sono ormai irrilevanti ai fini dell’attribuzione e della determinazione dell’assegno (cfr., tra le tante, Cass. 21234 del 2019).

Per altro verso, la Corte territoriale ha valutato l’esigenza compensativo-perequativa in modo difforme dalle Sezioni Unite del 2018 e dalla giurisprudenza successiva, omettendo di individuare quali fossero le realistiche aspettative professionali sacrificate in base ad un accordo tra gli allora coniugi, in ragione della scelta di vita matrimoniale, e il nesso causale tra il detto sacrificio e la deteriore condizione economica-finanziaria del coniuge istante.

In relazione al profilo del contributo alla formazione del patrimonio comune, la sentenza impugnata ha omesso di valutare fatti rilevanti per la decisione, specificamente indicati (nel secondo motivo), a proposito del contributo offerto dai genitori del R. al menage familiare e derivante dalla stessa attività professionale di quest’ultimo.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio per un nuovo esame e per le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA