Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22738 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11018/2011 R.G. proposto da:

F.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Chiarello

del Foro di Lecce giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia sezione staccata di Lecce, n. 73/23/2010, depositata il

11/03/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

settembre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito per il ricorrente l’Avv. Ugo De Luca, per delega;

udito per la controricorrente l’Avvocato dello Stato Federico Di

Matteo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Del Core Sergio, il quale ha concluso per l’inammissibilità o il

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.M. impugnava avanti la C.T.P. di Lecce l’avviso di accertamento nei suoi confronti emesso dall’Agenzia delle entrate per il recupero, con riferimento all’anno 2003, di maggiori imposte Irpef (per Euro 65.156,00), Irap (per Euro 6.151,00) e Iva (per Euro 29.153,00), oltre sanzioni: imposte così calcolate sulla base di rettifica con metodo analitico-induttivo dei reddito d’impresa (determinato in Euro 239.958,00, rispetto a quello dichiarato di Euro 95.223,00), operata in ragione delle irregolarità contabili, di carattere formale e sostanziale, emerse all’esito di verifica contabile come da p.v.c. del 13/7/2005.

Secondo l’ufficio il contribuente aveva omesso di contabilizzare ricavi per Euro 104.507,20; dedotto spese non inerenti o non documentate per Euro 40.228,40, relative a utenze e servizi; portato in detrazione Iva relativa a costi indeducibili per Euro 8.045,10; applicato l’Iva al 4% invece che al 10% per lavori di ristrutturazione eseguiti su di un immobile non utilizzato per abitazione principale.

2. L’adita C.T.P., in accoglimento del ricorso, annullava l’avviso di accertamento.

Il gravame interposto dall’ufficio era però integralmente accolto dalla C.T.R. che, con la sentenza in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso introduttivo del contribuente.

Ritenevano infatti i giudici di appello “carenti… i documenti relativi ai maggiori ricavi accertati analiticamente, perchè riportati dal contribuente ma non correlati da fatture, emesse ed esibite, e munite di certezza nella loro correlazione ed individuazione”; di contro – rilevavano – “l’ufficio ha individuato i maggiori ricavi sulla scorta di un dato incontestabile, vale a dire i costi esposti e contabilizzati, dai quali, sulla base dei ricarichi applicati dallo stesso contribuente e per lo stesso anno d’imposta, ha potuto ricostruire logicamente, e non già per presunzioni, i maggiori ricavi recuperati”; quanto alle spese dedotte dal contribuente per pubblicità, rilevavano che esse risultavano “prive di effettivo riscontro, sia per la mancanza di data certa della scrittura privata, sia perchè la dichiarazione resa dalla Polisportiva Copertino è priva di sostegno probatorio valido, sia perchè proveniente da terzi in via extraprocessuale, sia perchè non corroborata, nella sua valenza meramente indiziaria, da ulteriori valide conferme documentali e/o da elementi di prova certa”; quanto poi alla spese telefoniche rilevavano che non ne era stata provata l’inerenza, atteso che la prodotta fattura Telecom “risulta intestata alla ditta F.M., con numero di partita Iva diverso e con domicilio fiscale in (OMISSIS)… cessata in data (OMISSIS) e, quindi, a soggetto diverso”; con riferimento, infine, alle spese relative a lavori di ristrutturazione osservavano che “non trattandosi di lavori di costruzione dell’abitazione principale ma di lavori di ristrutturazione” essi erano da assoggettare alla percentuale Iva del 10% e non del 4%.

3. Avverso tale decisione il contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate, depositando controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso F.M. denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e dell’art. 101 c.p.c., per la mancata comunicazione dell’avviso di fissazione di udienza.

5. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla ritenuta legittimità dell’accertamento, da parte dell’ufficio, di ricavi maggiori di quelli dichiarati. Lamenta che la C.T.R. ha mancato di specificare i criteri giuridici e fattuali che l’hanno condotta a tale valutazione e ha inoltre omesso di illustrare le ragioni per le quali ha ritenuto la documentazione offerta inidonea a fornire prova contraria.

6. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia altresì insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla ritenuta inidoneità delle prove offerte a giustificazione delle spese per pubblicità.

7. E’ infondato il primo motivo di ricorso.

Alla stregua di quanto espressamente disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31, comma 1, infatti, la comunicazione da parte della segreteria della data di trattazione dell’appello, con anticipo di almeno trenta giorni liberi, è dovuta nei soli confronti delle parti costituite, quale non era l’odierno ricorrente (appellato nel giudizio a quo) siccome esplicitamente ammesso dallo stesso in ricorso.

Nè si ravvisano profili di incostituzionalità della detta disposizione, in particolare sul piano della garanzia del diritto di difesa, trovando la stessa ragionevole giustificazione nella inerzia dimostrata dalla parte attraverso la mancata costituzione e per converso questa non potendo che imputare alla propria scelta di non costituirsi la mancata comunicazione dell’avviso d’udienza, ferma restando tuttavia la sua piena conoscenza della pendenza del giudizio, per effetto della presupposta rituale notifica dell’appello, e, altresì, la possibilità in qualsiasi momento di informarsi sul suo stato, ferme le preclusioni comunque derivanti dalla mancata tempestiva costituzione.

8. Altresì infondati si appalesano il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili, proponendo essi argomentazioni critiche sostanzialmente sovrapponibili, nella loro genericità.

La C.T.R. offre invero giustificazione specifica e argomentata – nei termini sopra testualmente trascritti e con riferimento a ciascuno dei temi controversi – dell’esposto convincimento, risultando generica e apodittica la contraria affermazione del ricorrente e del tutto non pertinente il richiamo alla regola di giudizio di cui all’art. 115 c.p.c., non vedendosi infatti nella decisione adottata alcun riferimento ad elementi diversi o estranei a quelli ritualmente acquisiti al giudizio.

Al netto di tali generiche argomentazioni, la censura si rivela a ben vedere inammissibilmente mirata a opporre, alla valutazione del giudice di merito, altra rispondente alle aspettative del ricorrente.

Occorre al riguardo ribadire che il vizio di motivazione si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803). Tale vizio non può invece consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass. 27/4/2005, n. 8718).

Appare chiaro che invece le censure svolte si muovono in una prospettiva del tutto diversa. Le doglianze si presentano infatti – come detto – inammissibilmente formulate in termini apodittici e la critica alle soluzioni adottate dal giudice di merito operata non già mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell’ambito d’una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate, bensì mediante la mera contrapposizione – in sede di legittimità invero non consentita – di queste ultime a quelle poste a base dell’impugnata sentenza.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata, rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente si risolvono nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr., da ultimo, Cass., 18/4/2006, n. 8932). Per tale via, il ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

9. Deve pertanto pervenirsi al rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 8.000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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