Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22737 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. III, 12/09/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 12/09/2019), n.22737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2014/2018 proposto da:

A.F.S., P.G., A.R.,

rispettivamente genitori e fratello di A.D., domiciliati

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dagli avvocati MARCO DI MAURO, RENATO D’ISA,

ROBERTO COLANTONIO;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona dei Procuratori Speciali

Dott. C.P. e Dott. PA.VI.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

S.F.S., D.M.A., S.P.,

CU.LU., SA.MA., MILANO ASSICURAZIONI SPA, G.A.,

R.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3431/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/05/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.F.S., D.M.A. e S.P. convennero con citazione del 5/10/2004 davanti al Tribunale di Torre Annunziata A.R., quale erede di A.D. e la Milano Assicurazioni per sentir pronunciare la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni subiti per la perdita di S.R., rispettivamente figlio e fratello degli istanti, avvenuta in data (OMISSIS), a seguito di scontro con il motociclo Honda condotto da A.D. e trasportante il congiunto S.R. il quale, nel tentare una manovra di soprasso ad alta velocità ed in spregio alle norme del C.d.S., aveva impattato violentemente contro l’Audi di proprietà di Cu.Lu. e condotta dal di lei figlio Sa.Ma. che proveniva dall’opposto senso di marcia. A seguito dell’urto erano deceduti sul colpo S.R., A.D. e Sa.Ma.. Gli attori chiesero l’accertamento dell’esclusiva responsabilità del conducente la moto nella produzione del sinistro.

Nel contraddittorio con i convenuti, con la Milano Assicurazioni S.p.A. e con i proprietari e conducenti del veicolo antagonista Cu.Lu., Sa.Lu. e Sa.Ma. e con i terzi trasportati sul medesimo R.C. e G.A.M., il Tribunale, con sentenza n. 23 del 2011, dichiarò l’esclusiva responsabilità di A.D. nella produzione del sinistro per avere il medesimo tentato una manovra di sorpasso del tutto azzardata ed in spregio alle norme del C.d.S. e condannò A.R. e la Milano Assicurazioni in solido e nei limiti del massimale a pagare in favore di R.C. la somma di Euro 485.210,36, in favore di G.A. la somma di Euro 52.556,93, in favore di Sa.Ma. la somma di Euro 157.455,00, in favore di Sa.Lu. la somma di Euro 313.537,00, in favore di Cu.Lu. la somma di Euro 323.599,80, in favore di S.P. la somma di Euro 130.000, in favore di S.F.S. la somma di Euro 282.839,75, in favore di D.M.A. la somma di Euro 280.000, rigettò la domanda di A.R., A.F.S. e P.G. limitatamente al risarcimento iure proprio e dichiarò il difetto di legittimazione attiva dei medesimi sulla domanda di risarcimento iure hereditatis.

La Corte d’Appello di Napoli, adita dagli eredi A. in via principale e dagli eredi Sa. in via incidentale, con sentenza n. 3431 del 24/7/2017 ha rigettato tutti gli appelli, confermando la responsabilità esclusiva di A.D. nella produzione del sinistro, all’esito del rapporto dei c.c. di Sorrento facente piena prova fino a querela di falso, confermando la necessità di superare la presunzione di corresponsabilità ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, anche all’esito delle prove testimoniali che avevano riferito circa le modalità del sinistro; quanto all’appello incidentale proposto da Cu.Lu. e Sa.Ma. in relazione al mancato riconoscimento del danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita di contribuzione economica apportata da Sa.Ma., per mancanza di prova circa la contribuzione economica alla famiglia da parte del figlio defunto, lo ha rigettato, come pure ha rigettato l’appello incidentale in ordine al quantum proposto da altri eredi S..

Avverso la sentenza A.F.S., P.G. e A.R. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso Generali Italia S.p.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.c., artt. 140-194 C.d.S., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione e falsa applicazione degli artt. 1227,1294,2043,2054 e 2055 c.c., artt. 40 e 41 c.p., art. 2 Cost. e art. 1175 c.c., i ricorrenti censurano la sentenza per non essersi fatta carico di acclarare il comportamento tenuto dal conducente del veicolo antagonista il quale, per liberarsi dalla presunzione di pari responsabilità ai sensi dell’art. 2054 c.c., avrebbe dovuto dare la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno anche in presenza dell’accertata colpa dell’altro conducente. I ricorrenti pongono a base della censura la giurisprudenza di questa Corte che, in tema di applicazione sussidiaria dell’art. 2054 c.c., comma 2 e per escludere la suddetta presunzione, richiede l’accertamento che il conducente al quale non sia imputata la responsabilità del sinistro abbia comunque osservato le norme di comune prudenza ed abbia effettuato, anche in nome del dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., una manovra d’emergenza volta ad escludere l’impatto.

1.1 Il motivo, in disparte profili di inammissibilità perchè volto a riproporre a questa Corte una nuova valutazione del merito della causa, reiterando le medesime tesi difensive prospettate in appello, è certamente infondato perchè la Corte d’Appello non si è affatto sottratta alle verifiche che il testo dell’art. 2054 c.c., le impone.

La Corte d’Appello ha accertato, con adeguato margine di certezza, che l’incidente era imputabile esclusivamente al comportamento pirata del conducente della moto il quale, in spregio a tutti i limiti di velocità e alle altre norme della C.d.S., aveva superato la doppia striscia continua e dunque la propria mezzeria, finendo sull’opposta corsia di marcia ed impattando con l’Audi che procedeva a velocità moderata. La Corte d’Appello ha escluso, con un accertamento di fatto non censurabile in questa sede, che il veicolo antagonista tenesse, per suo conto, un comportamento non adeguato allo stato dei luoghi, ed ha ritenuto pertanto di escludere in radice l’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, sulla base dell’orientamento più che consolidato di questa Corte, secondo il quale la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, ha una valenza meramente sussidiaria ed opera, pertanto, solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità. Nel caso specifico, si ribadisce, con apprezzamento di fatto immune da censure la Corte d’Appello ha ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse imputabile esclusivamente al conducente della moto, il quale accertamento, sulla base della giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, esclude anche l’obbligo di dover verificare che l’altro soggetto coinvolto nell’incidente abbia posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il danno (Cass., n. 29803 del 2008; Cass., 3, n. 18631 del 22/9/2015: “In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, sicchè, ove risulti accertata l’esclusiva colpa di uno di essi, l’altro conducente è esonerato dalla presunzione, nè è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; Cass., 3, n. 25412 del 26/10/2017).

2. Con il secondo motivo – violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 18, L. 300 del 1970 – i ricorrenti censurano la sentenza per aver del tutto omesso ogni riferimento al comportamento del conducente dell’auto. Il motivo è inammissibile innanzitutto perchè, nei confronti di una cd. “doppia conforme” non è possibile sollevare un vizio afferente alla motivazione, in secondo luogo la sentenza soddisfa certamente il cd. minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte per sottrarsi a vizi motivazionali, laddove ha ritenuto, sulla base delle prove raccolte in giudizio, che il conducente dell’autovettura era esente da ogni responsabilità mentre vi era un positivo accertamento di responsabilità esclusiva in capo al conducente della moto.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo ed al cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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