Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22737 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CANTINE ASSANDRI DI ASSANDRI GIANCARLO & C. S.N.C., in persona

del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato CIABATTINI LIDIA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MODICA MARCO,

ROSSI MARIO AUGUSTO, RUSSO CARLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,

MARITATO LELIO, CORRERA’ FABRIZIO, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 71/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/01/2007 R.G.N. 2100/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato CIABATTINI LIDIA;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega ANTONINO SGROI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 gennaio 2007 la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 21 giugno 2005 cha ha revocato la cartella esattoriale con la quale era stato chiesto alla società Cantina Assandri di Assandri Giancarlo & C. s.n.c. il pagamento della somma di Euro 66.230,12 a titoli di contributi, somme aggiuntive e sanzione, dovuta all’I.N.P.S. per il periodo ottobre 1994 – settembre 1999, e che ha condannato la stessa società al pagamento in favore dell’I.N.P.S. della inferiore somma di Euro 49.058,17 a seguito di ulteriore conteggio depositato dall’I.N.P.S. La Corte territoriale ha motivato tale decisione considerando che, dall’accertamento ispettivo, era risultata la qualità di lavoratore dipendente di C.M. socio per una quota dell’1% della stessa società, e dall’istruttoria testimoniale svolta aveva trovato conferma la natura di lavoro subordinato dell’attività svolta dal C. in favore della società. Inoltre la Corte d’Appello ha considerato che il medesimo C. era stato in precedenza dipendente di altra società alla quale era succeduta quella appellante senza che fossero cambiate le modalità dell’attività lavorativa svolta. Con la stessa sentenza è stata pure ritenuta tardiva l’eccezione della società appellante riguardo alla mancata prova da parte dell’I.N.P.S. sulla partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative alla stipula del contratto collettivo dal quale è stata ricavata la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti.

La soc. Cantine Assandri ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.

L’I.N.P.S. ha rilasciato procura senza svolgere attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 2094 e 2697 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio. La ricorrente deduce, in particolare, che le dichiarazioni riferite dall’Ispettore dell’I.N.P.S. non sarebbero state confermate in giudizio dal soggetto considerato lavoratore subordinato che avrebbe invece attestato la sua qualità di socio con la relativa facoltà di assentarsi liberamente dal lavoro, per cui non vi sarebbe la prova della subordinazione.

Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro: L. n. 389 del 1989, art. 1, comma 1, art. 437 c.p.c., comma 2, L. n. 388 del 2000, art. 116 e art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si lamenta che la Corte territoriale ha considerato tardiva l’eccezione formulata riguardo alla mancata prova da parte dell’I.N.P.S. sulla partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative alla stipula del contratto collettivo dal quale è stata ricavata la base imponibile per il calcolo dei contributi, in quanto non si tratterebbe di allegazione di fatto nuovo estraneo alla controversia introdotta. Inoltre la stessa Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciarsi riguardo alla domanda di riduzione delle somme aggiuntive da parte dell’I.N.P.S. Il primo motivo di ricorso è infondato. La società ricorrente lamenta la valutazione delle prove testimoniali e documentali operata dalla Corte territoriale, in modo inammissibile in questa sede di legittimità ove è consentito solo un esame della congruità e logicità della motivazione. Nel caso in esame la Corte d’appello ha effettivamente motivato in modo corretto, completo e logico, esaminando tutte le prove testimoniali assunte valutandole logicamente e pervenendo a conclusioni opposte a quelle prese dalla ricorrente. La Corte, inoltre ha dato correttamente rilievo alla circostanza per cui il dipendente C., il cui rapporto di lavoro è appunto in contestazione, prima di assumere la qualità di socio, aveva lavorato quale dipendente di altra società alla quale è succeduta l’attuale ricorrente, senza che nel passaggio sia modificata la concreta modalità di svolgimento dell’attività stessa. Infatti la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la sopravvenuta trasformazione di un rapporto di lavoro subordinato in un diverso rapporto di lavoro, con il conseguente svolgimento della prestazione sulla base di un titolo negoziale diverso, deve essere dimostrata dalla parte che deduce la trasformazione a seguito di uno specifico negozio novativo, il quale presuppone, innanzi tutto, che risulti la chiara ed univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico del rapporto (da ultimo Cass. 8 aprile 2009 n. 8527). Nel caso in esame, appunto, non è stata neppure dedotta una trasformazione sostanziale del rapporto concretizzatasi in una novazione.

E’ invece fondato il secondo motivo. Erroneamente la Corte territoriale ha considerato eccezione nuova quella sollevata dall’attuale ricorrente in sede di appello, in relazione alla mancata prova da parte dell’I.N.P.S. sulla partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative alla stipula del contratto collettivo dal quale è stata ricavata la base imponibile per il calcolo dei contributi. Effettivamente trattasi, non di eccezione, ma di difesa sulla mancata prova di un elemento costitutivo della pretesa creditoria da parte dell’I.N.P.S. Nè può validamente affermarsi che la circostanza contestata dall’attuale ricorrente debba ritenersi incontroversa non essendo stato contestato nel primo grado di giudizio. Intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere rilievo, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perchè fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perchè rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perchè il rito del lavoro si caratterizza per una circolarltà tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l’impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonchè su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo (Cass. 17 giugno 2004 n. 11353). Nel merito del motivo di ricorso va poi considerato che l’I.N.P.S. non ha assolto all’onere probatorio in questione. In relazione al disposto di cui al D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389 – a norma del quale la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto “minimale contributivo”) – è onere dell’INPS dimostrare l’esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi; tale onere deve essere adempiuto mediante la produzione del contratto collettivo applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva (Cass. 17 luglio 2009 n. 16764). Non avendo l’I.N.P.S. soddisfatto a tale onere probatorio, la sentenza impugnata va cassata in relazione a tale motivo, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, che provvedere conformandosi al principio affermato provvedendo anche alle spese. La seconda parte del secondo motivo di ricorso, riguardante il quantum della pretesa dell’I.N.P.S. riconosciuta con la sentenza impugnata, è assorbita.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso quanto alla censura di cui alla lett. a);

Rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il secondo quanto alla censura di cui alla lett. b);

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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