Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22736 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. III, 12/09/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 12/09/2019), n.22736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18659-2017 proposto da:

Z.M., nonchè nell’interesse delle minori avute dal

K.K.: K.C. e K.E., K.E.K., K.A.,

A.A., K.R., KO.AB., K.B.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo

studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato FEDERICO SARTORI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DIFESA, (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

ZURICH INSURANCE PLC, – quale avente causa per cessione del

portafoglio di ZURICH INSURANCE COMPANY S.A., COMPAGNIA DI

ASSICURAZONI – Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del

Procuratore, Dott. G.P., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

PIERI NERLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DANIELE CATTANEO;

MINISTERO DIFESA, (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 675/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 09/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. Z.M., in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori C. ed K.E., nonchè E.K., A., R., Ab., K.B. e A.A., rispettivamente convivente more uxorio, figli, fratelli e madre del defunto K.K. ricorrono, affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Brescia che aveva confermato la pronuncia del Tribunale con la quale era stata respinta la domanda, da loro proposta nei confronti del Ministero della Difesa e della Zurich Insurance PLC, per ottenere il risarcimento del danno da uccisione del congiunto, causata da un carabiniere durante un conflitto a fuoco verificatosi nel corso di una operazione di polizia.

1.1.Hanno resistito entrambi gli intimati.

2. E’ stata depositata, in data 10.5.2019, istanza di rinuncia dei ricorrenti nei confronti del Ministero della Difesa, regolarmente accettata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2044 c.c. e degli artt. 52 e 53c.p. e dell’art. 2 Cost. in relazione agli artt. 2043 e 2050 c.c. – riguarda la posizione del Ministero della Difesa.

1.1. Alla rinuncia al ricorso nei sud confronti, regolarmente accettata, segue la dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 390 c.p.c.: la Corte è esentata dalla pronuncia sulle spese, ricorrendo il presupposto di cui all’art. 391 c.p.c., u.c..

2. Con il secondo motivo, riguardante la posizione della Zurich Insurance PLC, i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione dell’art. 166 c.p.c. e dell’art. 163c.p.c., u.c., artt. 164, 137, 151 e 105 c.p.c.: lamentano la carenza di legittimazione processuale della compagnia di assicurazioni e la conseguente erroneità della loro condanna al pagamento delle spese processuali.

2.1. Assumono che:

a. a seguito di notifica dell’atto di citazione indirizzato alla Zurich Insurance Company, non andata a buon fine ex art. 149 c.p.c. e non rinnovata, si era costituita in giudizio la Zurich Insurance PLC allegando l’intervenuto trasferimento del portafoglio societario con successione nei rapporti della Zurich Insurance Company e deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla controversia intentata nei confronti del Ministero;

b. il Tribunale aveva accolto tale eccezione, con condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della compagnia di assicurazioni, assumendo che la nullità della notifica dell’atto di citazione poteva essere fatta valere soltanto dal destinatario e che la sua costituzione in giudizio aveva efficacia sanante: la Corte territoriale, confermava la decisione, affermando, che la società era venuta a conoscenza aliunde della instaurazione della controversia (in quanto l’altra parte evocata in giudizio le aveva consegnato una copia dell’atto di citazione), e che “il vizio genetico della notifica che, in realtà non era avvenuta?, fosse da ritenere definitivamente superato dalla intervenuta costituzione del soggetto evocato ma non notificato secondo le norme procedurali”.

2.2. Al riguardo, i ricorrenti deducono che l’inesistenza non poteva essere sanata, come erroneamente statuito dalla Corte territoriale, e che pertanto l’intervento della compagnia non poteva ridondare sull’esito della controversia, per loro sfavorevole in punto di spese, esito che, anzi, rispetto alla posizione della società, imponeva una condanna a loro carico, visto che l’intervento era stato spiegato soltanto per ottenere una decisione sulla richiesta di estromissione (cfr. pag. 14 del ricorso penultimo cpv.).

2.3. Il motivo è inammissibile.

2.4. Deve premettersi che la notifica in esame, sostanzialmente omessa nei confronti del destinatario, non poteva essere sanata: è stato infatti chiarito, in ipotesi assimilabili a quella in esame “che la notifica non andata a buon fine per trasferimento del destinatario non è soltanto nulla, ma inesistente, neppure giovando al notificante la successiva costituzione del destinatario dell’atto, il quale esordisca eccependo il difetto di una notificazione definibile come tale, non essendo tale vizio suscettibile di sanatoria, con la conseguenza della decadenza dall’impugnazione per carenza di notifica del suo atto introduttivo” (cfr. Cass. 23968/2017 ed in termini Cass. 11985/2013).

Tuttavia, la Zurich PCL che è succeduta nella posizione della Zurich Insurance Company, si è costituita sulla base della notizia della pendenza della causa trasmessagli dal Ministero: il suo intervento pertanto, ex art. 105 c.p.c., deve essere considerato adesivo, anche perchè oltre ad aver eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ha anche sostenuto le difese del Ministero, “contestando nel merito il fondamento delle domande svolte” come precisato nella sentenza impugnata (cfr. pag. 8 penultimo cpv della sentenza impugnata).

2.5. Quindi, a prescindere dalla qualificazione del vizio della notifica dell’atto introduttivo, la società deve essere considerata a tutti gli effetti come una “parte” del processo, a favore o a carico della quale ridondano le conseguenze e l’esito di esso, inclusa la decisione sulle spese in relazione alle regole della soccombenza.

Al riguardo, è stato affermato che l’assicuratore della responsabilità civile assume nel giudizio la posizione di interventore adesivo autonomo, sicchè, “ove abbia contestato la fondatezza della domanda attorea, resta soggetto al principio della soccombenza al fine della regolamentazione delle spese di lite, indipendentemente da ogni questione sulla natura e sul titolo dell’intervento, e può essere condannato in solido con la parte con la quale condivide il medesimo interesse” (cfr. Cass. 925/2017).

2.6. Tale principio, ovviamente, trova applicazione anche in termini inversi: deve pertanto affermarsi che ove sussista un rapporto qualificato quale quello caratterizzato dal contratto di assicurazione, la costituzione in giudizio della Compagnia, vincolata alla prestazione della garanzia oggetto del contratto, è consentita e deve essere qualificata, a prescindere dalla vocatio in ius, come un intervento adesivo che le attribuisce una posizione processuale che il giudice ha il compito di valutare, con tutte le possibili ricadute rispetto alle pretese vantate dall’attore, inclusa ovviamente la decisione sulle spese di lite. La soluzione della Corte territoriale risulta, dunque, corretta nella parte in cui ha deciso che al difetto di legittimazione passiva della Zurich PCL, che si era costituita anche per tutelare le ragioni del Ministero della difesa, dovesse conseguire una condanna alle spese della parte appellante, soccombente, essendo stati applicati i principi della giurisprudenza di legittimità coerentemente ricostruiti.

3. Tanto premesso, la censura proposta postula un esame della richiesta di estromissione della parte intervenuta, meramente enunciata nel ricorso (cfr. pag. 14 penultimo cpv.) che sarebbe stata l’unico fatto processuale idoneo ad inficiare la correttezza della motivazione, previa valutazione delle ragioni prospettate a sostegno del rilievo.

3.1. Si osserva, tuttavia, che su tale questione il motivo risulta privo di autosufficienza non essendo stata indicata la esatta sede processuale in cui la richiesta è stata avanzata dinanzi ai giudici di merito: infatti, il verbale di udienza del 22.4.2010 di cui è stato riportato (cfr. pag. 6 primo cpv del ricorso) una stralcio è indicato come “verbale depositato con ricorso – doc. 3.7.” il quale risulta riferito, dall’esame dei documenti prodotti, al verbale dell’udienza penale del 4.2.2009, del tutto inconferente con l’istanza di estromissione.

Ciò non consente al Collegio di apprezzare la correttezza delle ragioni sottese alla richiesta e di esaminare, la censura proposta, in relazione a tale fatto processuale e con riferimento alle argomentazioni sopra sviluppate concernenti la legittimità dell’intervento adesivo della compagnia di assicurazione.

3.2. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare con orientamento ormai consolidato che “al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicchè, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6)” (cfr. Cass. 22607/2014 e Cass. 19048/2016).

4. In conclusione, il ricorso nei confronti della Zurich PCL è inammissibile.

4.1. Da ultimo, deve essere respinta l’istanza, avanzata ex art. 89 c.p.c., nelle memorie ex art. 380bis c.p.c. per la cancellazione di espressioni asseritamente sconvenienti, contenute nel controricorso della compagnia di assicurazione, in quanto il Collegio ritiene che le parti oggetto di rilievo costituiscono la descrizione dei fatti di causa, nell’ambito di una ordinaria dialettica processuale.

5. I gravi fatti che hanno dato origine alla controversia e la natura processuale della decisione rende opportuna la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dispone l’oscuramento dei dati personali, ai sensi del REG UE 679/2016 e D.Lgs. n. 201 del 2018.

P.Q.M.

La Corte,

dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti del Ministero della Difesa.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Zurich PLC.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dispone l’oscuramento dei dati personali, ai sensi del REG UE 679/2016 e D.Lgs. n. 201 del 2018.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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