Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22735 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 20/10/2020), n.22735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15575/2013 R.G. proposto da:

Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Mirmina, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Ferri, sito in

Roma, via Puccini, 10;

– ricorrente –

contro

R.A. e M.D., rappresentati e difesi dall’avv.

Giuseppe Vaccaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Antonino Dierna, sito in Roma, via Tommaso D’Aquino, 116;

– controricorrente –

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sez. dist. di Siracusa, n. 97/16/13, depositata il 25 marzo

2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Riscossione Sicilia s.p.a. (già, Serit Sicilia s.p.a.) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Siracusa, depositata il 25 marzo 2013, che ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato diciassette cartelle di pagamento emesse nei confronti della RU.MI. s.n.c., a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, per il recupero dell’i.v.a. non versata, oltre interessi e sanzioni, dovuta per l’anno 2006;

– il giudice di appello ha osservato che la mancata contestazione da parte dell’agente della riscossione, nel corso del giudizio di primo grado, di alcuni dei fatti eccepiti dalla contribuente, tra cui l’omessa notifica delle cartelle di pagamento, l’omessa preventiva notifica dell’avviso bonario e l’inosservanza dei termini di liquidazione di iscrizione a ruolo, aveva determinato il formarsi di un giudicato interno che non consentiva l’esame delle relative questioni;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resistono, con unico controricorso, R.A. e M.D., quali soci della RU.MI s.n.c. nelle more cancellata dal registro delle imprese;

– resiste, altresì, con autonomo controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– sia la ricorrente, sia, con unico atto, R.A. M.D. depositano memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai contribuenti in ragione del fatto che l’impugnazione è stata proposta nei confronti di un soggetto, la RU.MI. s.n.c., estinto, a seguito di cancellazione dal registro delle imprese;

– infatti, il principio dell’ultrattività del mandato alla lite, per cui il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese successivamente alla emissione della sentenza d’appello e in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la sua declaratoria, nè il procuratore della società estinta abbia inteso notificare l’evento stesso alla controparte, sicchè quest’ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore, come avvenuto nel caso in esame (così, Cass. 27 luglio 2015, n. 15724; in tema, vedi, anche, Cass., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295);

– nel merito, con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la generica, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui ha affermato che l’agente della riscossione, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, non aveva contestato alcuni dei fatti allegati dalla contribuente;

– evidenzia, sul punto, che tale affermazione era in contrasto con le difese effettuate dalla parte e che la documentazione prodotta in giudizio offriva adeguata dimostrazione della non veridicità dei fatti Cal erroneamente ritenuti non contestati;

– il motivo è inammissibile;

– con riferimento al profilo della doglianza con cui si fa valere il vizio di generica, insufficiente e contraddittoria motivazione, si osserva che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nella formulazione risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso in esame – il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, e dell’omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia, per cui non è più censurabile il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione (cfr., ex multis, Cass., ord., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

– quanto al profilo attinente l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, la censura si risolve nella critica all’interpretazione del contenuto delle controdeduzioni depositate dall’agente della riscossione nel giudizio di primo grado;

– l’omessa riproduzione dell’atto non consente, tuttavia, di poter esaminare la fondatezza di tale profilo, non potendo farsi rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr., in tema, Cas., ord., 30 novembre 2018, n. 31038; Cass. 7 marzo 2018, n. 5478);

– con il secondo motivo la ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21, per aver la sentenza impugnata omesso di rilevare l’inammissibilità del ricorso originario, eccepita in primo grado e riproposta in sede di appello, benchè tale ricorso fosse stato proposto oltre il termine previsto per l’impugnazione degli atti impositivi;

– il motivo è inammissibile, in quanto il vizio rappresentato dall’omessa rilievo della tardività dell’impugnazione dell’atto impositivo e della conseguente omessa declaratoria di inammissibilità della stessa si risolve in motivo di nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado che ove non sia fatta valere in appello non può essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione, a causa della intervenuta preclusione derivante dal principio, affermato dall’art. 161 c.p.c., di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d’impugnazione;

– con l’ultimo motivo di ricorso l’agente della riscossione si duole, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sui motivi di appello, nonchè della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 14 e 23, per aver la Commissione regionale omesso di considerare che il giudice di primo grado non aveva autorizzato la chiamata in causa dell’ente impositore, unico soggetto legittimato ad interloquire in ordine al merito della pretesa erariale iscritta a ruolo;

– il motivo è inammissibile;

– è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui, in tema di impugnazione di una cartella di pagamento per motivi che attengono alla sua mancata notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, il contribuente può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto dell’agente della riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario (cfr. Cass., ord., 20 aprile 2018, n. 10019; Cass., ord., 28 aprile 2017, n. 10528; Cass. 14 maggio 2014, n. 10477);

– qualora l’impugnazione sia diretta nei confronti dell’agente della riscossione e involga il merito della pretesa impositiva, quest’ultimo è onerato della chiamata in giudizio l’ente impositore, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, ex art. 39, al fine di andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (cfr., altresì, Cass., ord., 3 aprile 2019, n. 9250);

– siffatto onere non necessita, tuttavia, che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., Sez Un., 25 luglio 2007, n. 16412), con la conseguenza che la parte non può dolersi del fatto che non sia stata autorizzata alla chiamata in causa dell’ente impositore;

– generica, poi, si presenta la doglianza in ordine all’omessa pronuncia sui motivi di appello, attesa la mancata riproduzione degli stessi o, comunque, l’assenza di elementi da cui poterne evincere il contenuto;

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Giuseppe Vaccaro.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA