Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22734 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 20/10/2020), n.22734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15219/2013 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

– ricorrente –

contro

Comune di Segni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e

difesa dall’avv. Alberto Colabianchi, con domicilio eletto presso il

suo studio, sito in Roma, via Oslavia, 3026;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 227/9/12, depositata il 14 dicembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 14 dicembre 2012, che, in accoglimento dell’appello del Comune di Segni, ha dichiarato illegittimo il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di autotutela da quest’ultimo avanzata con riferimento all’avviso di rettifica emessi) in relazione alla dichiarazione rese ai fini dell’Iva per l’anno 1988;

– il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva dichiarato il ricorso del contribuente inammissibile, ha accolto l’appello da quest’ultimo interposto, premettendo l’impugnabilità del diniego dell’Amministrazione di provvedere in autotutela ed evidenziando che un primo avviso di rettifica era già stato annullato dall’Ufficio in quanto la pretesa erariale ivi esercitata era stata soddisfatta, per cui la successiva emanazione di un nuovo atto impositivo per la medesima pretesa avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento dell’erario;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso il Comune di Segni.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, e del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quater, per aver la sentenza impugnata ritenuto che il giudice tributario potesse sindacare la decisione dell’Amministrazione di provvedere o meno in autotutela e pronunciarsi sul merito della pretesa tributaria, benchè consolidata;

– il motivo è fondato;

– in tema di contenzioso tributario, l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e non è, quindi, impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perchè, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (così, Cass., sez. un., 16 febbraio 2009, n. 3698);

– un sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria (cfr. Cass., ord., 28 marzo 2018, n. 7616; Cass. 20 febbraio 2015, n. 3442);

– la configurazione dell’autotutela tributaria e del relativo sindacato nei termini riferiti è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza del 13 luglio 2017, n. 181);

– pertanto, il contribuente non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto;

– nel caso in esame, parte ricorrente allega di aver integralmente versato l’imposta accertata in epoca antecedente all’emissione dell’atto impositivo di cui ha chiesto il ritiro, contestando, dunque, la fondatezza della pretesa erariale fatta valere con tale atto;

– la ragione sottesa all’istanza di autotutela presenta, pertanto, carattere personale e non generale e, in quanto tale, non consente, per le ragioni suindicate, la sindacabilità del rifiuto dell’Amministrazione di ritirare l’atto;

– all’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento del secondo con cui la ricorrente deduce la violazione dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 124 disp. att. c.p.c., e dell’art. 2909 c.c., per aver la Commissione regionale ritenuto infondata la pretesa tributaria in contrasto con gli accertamenti compiuti in altra sentenza passata in giudicato;

– la sentenza va, dunque, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, dichiarando inammissibile il ricorso originario;

– appare opportuno disporre la compensazione delle spese del doppio grado di merito, mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il ricorso originario inammissibile; compensa integralmente fra le parti le spese del primo e secondo grado di giudizio e condanna il controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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