Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22734 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 09/11/2016), n.22734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26032-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 14/2012 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 27/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giorgio Orlando, ex-dipendente della Deutsche Bank spa chiese il parziale rimborso della somma di Euro 594,07 quale differenza tra l’aliquota IRPEF effettivamente applicata al capitale erogatogli a titolo di pensione integrativa e quella minore effettivamente dovuta.

Formatosi il silenzio rifiuto il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Venezia, che lo rigettò con sentenza riformata su appello del contribuente dalla Commissione tributaria Regionale del Veneto la quale invece dichiarò dovuto il richiesto rimborso.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo.

Giorgio Orlando non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione da parte della Commissione Tributaria Regionale del Lazio del D.Lgs. n. 252 del 2005, artt. 21 e 23, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto non applicabile a causa dell’irretroattività della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 252 del 2005 la riliquidazione operata dall’ufficio che invece al contrario era pienamente legittima.

Il ricorso è inammissibile in quanto non risulta notificato. Infatti non è stata depositata la prova avviso di ricevimento della raccomandata della avvenuta notifica a mezzo del servizio postale.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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