Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22733 del 28/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.28/09/2017), n. 22733
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19257/2013 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F. (OMISSIS), in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
D.V.I.;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 7/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 07/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., per mancanza di ragionevole probabilità di essere accolto, l’appello proposto dal MIUR avverso la sentenza n. 468/2012 del Tribunale di Teramo, con la quale era stata accolta la domanda proposta da D.V.I., docente non di ruolo, incaricato di supplenze in forza di consecutivi contratti a tempo determinato, alla progressione stipendiale in relazione al servizio prestato in forza di tali contratti;
che la Corte territoriale fondava la decisione sul principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 che impone la disapplicazione del diritto interno;
che per la cassazione dell’ordinanza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo;
che il D.V. non ha svolto attività difensiva;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;
che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che con l’unico articolato motivo il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca impugna l’ordinanza denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6,D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, come convertito dalla L. n. 106 del 2011, L. 11 luglio 1980, art. 53, L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4,D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526, della direttiva 99/70/CE in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Assume che: – i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001; – il principio di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla supplenza e alla stipula di contratti a termine del personale scolastico trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa; – non è ravvisabile l’insussistenza di ragioni oggettive atte a giustificare il diverso trattamento economico, poichè il ricorso a supplenze non deriva da una scelta discrezionale dell’amministrazione ma da esigenze obiettive di gestione del rapporto di lavoro nel particolare settore;
che il motto è inammissibile, risultando impugnata soltanto l’ordinanza d’inammissibilità della Corte d’appello (come è confermato dalla produzione in giudizio solo di quest’ultima – e non anche della sentenza di primo grado – da parte del ricorrente), in relazione alla quale la ricorribilità è limitata ai vizi propri di essa, con esclusione dei vizi di merito in concreto fatti valere (cfr. Sez. U., Sentenza n. 1914 del 02/02/2016);
che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;
che nulla va disposto in ordine alle spese, in ragione del mancato espletamento di attività difensiva ad opera del convenuto;
che non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017