Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22733 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 20/10/2020), n.22733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27363/2012 R.G. proposto da:

Italmobiliare s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Daniela Jouvenal Long, con

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma,

piazza di Pietra, 26;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 71/26/11, depositata il 13 giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Italmobiliare s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 13 giugno 2011, di accoglimento dell’appello erariale per la riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto il suo ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento emessa per il pagamento di ritenute alla fonte ed i.v.a. relative all’anno 2005;

– dalla sentenza impugnata si evince che la Commissione provinciale aveva integralmente accolto il ricorso della contribuente e condannato l’Ufficio alla rifusione delle spese processuali, liquidate in Euro 80.000,00;

– il giudice di appello ha ritenuto che il gravame meritasse accoglimento, in quanto era cessata la materia del contendere a seguito di provvedimento di sgravio della cartella di pagamento impugnata;

– ha, inoltre, ritenuto che, in considerazione di tale circostanza, le spese processuali relativi al giudizio di primo grado andavano integralmente compensate tra le parti;

– ha, infine, compensato anche le spese processuali del grado di appello, ritenendo che ricorressero giustificati motivi;

– il ricorso è affidato a cinque motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per aver la sentenza impugnata disposto la compensazione delle spese processuali di primo grado senza esplicitare i “giusti motivi” posti a fondamento della decisione;

– il motivo è inammissibile;

– va premesso che al caso in esame trova applicazione, sul punto, l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione antecedente alla modifica operata con la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, atteso che il giudizio è stato instaurato in data anteriore al 4 luglio 2009 (data indicata per l’applicazione della nuova disciplina, in relazione ai giudizi ancora da instaurarsi);

– tale disposizione normativa prevede che il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”;

– ciò posto, il motivo poggia sull’erroneo assunto della mancata indicazione dei “giusti motivi” in presenza dei quali il giudice può disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti;

– il giudice di appello, infatti, ha motivato la compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado con la cessazione della materia del contendere, indicando in tal modo, espressamente, la ragione posta a fondamento della decisione di compensare le spese processuali;

– con il secondo motivo la ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, per assenza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese processuali di primo grado;

– con il terzo motivo si duole dell’omessa, insufficiente o contraddittorio motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, nella parte in cui ha motivato la compensazione di tali spese con la cessazione della materia del contendere, benchè, al momento decisione, questa non si fosse ancora verificata;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;

– come rilevato in precedenza, la Commissione regionale ha argomentato la compensazione le spese processuali di primo grado con la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, esplicitando la ragione posta a fondamento della decisione e rendendo, in tal modo, percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento;

– siffatta argomentazione, inoltre, consente di apprezzare l’assenza di vizi della motivazione sotto il profilo dell’adeguatezza e della coerenza logico-formale;

– con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del art. 2909 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, e dell’art. 92 c.p.c., per aver la sentenza impugnata compensato le spese processuali del giudizio di primo grado in ragione della cessazione della materia del contendere, benchè la sentenza di primo grado, con statuizione non investita da specifica impugnazione, aveva annullato la cartella di pagamento e, quindi, non aveva accertato l’esistenza di tale causa estintiva;

– ha, inoltre, evidenziato che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005, non consentiva, per le ipotesi di cessazione della materia del contendere a seguito di un provvedimento di autotutela, che le spese del giudizio estinto restassero a carico della parte che le aveva anticipate;

– il motivo è, quanto al primo aspetto, inammissibile;

– da quanto emerge dalla sentenza impugnata, l’Ufficio appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con declaratoria della cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese del primo grado del giudizio;

– non può, pertanto, ritenersi che il capo di sentenza concernente l’annullamento della cartella di pagamento impugnata non sia stato interessato da specifico motivo di gravame e che, dunque, abbia acquisito autorità di cosa giudicata;

– si osserva, in ogni caso, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d’ufficio, anche in appello, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti ovvero che la questione sia stata oggetto di un’eccezione in senso stretto, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l’effettivo venir meno dell’interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass., ord., 4 agosto 2017, n. 19568; Cass. 3 maggio 2017, n. 10728; Cass., ord., 4 maggio 2016, n. 8903);

– quanto al secondo profilo di doglianza, il motivo è inammissibile;

– infatti, nell’ipotesi di estinzione del giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 1, per cessazione della materia del contendere determinata dall’esercizio del potere di autotutela dell’Ufficio, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi del medesimo decreto, art. 15, comma 1, qualora ciò sia intervenuta, come nel caso in esame, all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal menzionato art. 46, comma 3, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 274 del 2005 (così, Cass., ord., 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass. 21 settembre 2010, n. 19947);

– con l’ultimo motivo di ricorso la società censura la violazione del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quater, conv. nella L. 30 novembre 1994, n. 656, e del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, artt. 1 e 4, nonchè dei principi in materia di cessazione della materia del contendere, per aver il giudice di appello accertato che fosse cessata la materia del contendere nel corso del giudizio di primo grado, benchè, alla data in cui si era tenuta l’udienza di discussione della causa, il procedimento di autotutela non si era ancora concluso con l’emanazione del provvedimento finale di ritiro dell’atto;

– il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la parte provveduto all’indicazione della data in cui il provvedimento di autotutela è stato emesso, necessario ai fini della decisione della questione sollevata, avuto riguardo alla necessità di ancorare la valutazione dell’esercizio del potere di autotutela alla data della pubblicazione della sentenza, in considerazione del fatto che l’accertamento della situazione di fatto (così come di quella di diritto) va compiuta con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, momento in cui questa acquisisce giuridica esistenza;

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– in considerazione della peculiarità della vicenda appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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