Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22733 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. III, 12/09/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 12/09/2019), n.22733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GIANNITTI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2294/2018 proposto da:

C.H.C. e M.A., entrambi rappresentati e

difesi dall’avvocato Romolo Reboa, ed elettivamente domiciliati

presso il suo studio in Roma, via Flaminia 213.

– ricorrenti –

contro

G.G., rappresentato e difeso dall’avvocato Leonardo

Pasetto, e Francesco Acerboni, domiciliato presso l’avvocato

Francesco Acerboni, in Mestre (VE) via Torino, n. 125.

– controricorrente –

GENIALLOYD SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e

difesa dall’avvocato Leonardo Pasetto, e Francesco Acerboni,

domiciliata presso l’avvocato Francesco Acerboni, in Mestre (VE) via

Torino, n. 125.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

FONDIARIA SAI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanno Sordelli e

dall’avvocato Paolo Maria Chersevani, e domiciliata presso

quest’ultimo in Mestre (VE) piazza E. Ferretto, n. 4;

avverso la sentenza n. 1252/2017 della CORTE D’APPELLO di Venezia,

depositata il 13.6.2017;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 maggio 2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.H.C., a bordo di un motociclo, di proprietà della madre M.A., su cui viaggiava altresì Z.D., si è scontrato con la vettura guidata da G.G..

Nell’incidente ha perso la vita Z.D., mentre C. ha riportato gravi lesioni.

Ne è scaturito in primo luogo un procedimento penale a carico del G., che ha patteggiato la pena, e successivamente una causa intentata da C. e M. per il risarcimento dei danni, il primo alla propria persona, la seconda al motociclo. Entrambi hanno agito sia nei confronti di G. che della sua compagnia di assicurazione Genialloyd spa.

Questo giudizio è stato riunito a quello, separatamente instaurato, che invece vedeva opposta la Fondiaria a C. e M. per il regresso.

Fondiaria infatti aveva risarcito il danno a favore degli eredi di Z. e ritenendo, tuttavia, che l’incidente fosse stato causato per colpa del suo assicurato ( C.), ma per una condotta che faceva escludere la copertura, ossia l’esistenza di un terzo trasportato su motociclo che non lo consentiva, ha agito nei riguardi dei due per ottenere la ripetizione di quanto corrisposto alla vittima dell’incidente.

Le due cause, prima separate, sono state infine riunite.

Il giudice di primo grado ha ritenuto di ripartire la responsabilità dell’incidente al 50% tra C. e G., quest’ultimo per avere superato i limiti di velocità, ed il primo sia per non essersi fermato allo stop, sia per aver guidato in stato di lieve ebbrezza.

Il giudice di secondo grado ha riformato questa ripartizione addossando a C. i due terzi della colpa, ed ha conseguentemente condannato G. e Genialloyd al pagamento dei danni alla persona a favore di C., e dei danni al motociclo a favore di M., ridotti di due terzi a cagione di quella limitazione di responsabilità; ha però condannato i due ( C. e M.) a rifondere la Fondiaria Sai spa di quanto versato agli eredi di Z..

Questa decisione è ora oggetto di ricorso per Cassazione da parte di C. e M., che formulano cinque motivi di censura, ed è oggetto di ricorso incidentale della Genialloyd con due motivi di censura.

V’è costituzione della Fondiaria con controricorso ed ulteriore memoria di Genialloyd.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso principale è articolato su cinque motivi.

L’accoglimento del primo motivo, come vedremo, rende assorbito l’esame di tutti gli altri, ed anche il giudizio sul ricorso incidentale.

1.1- Con il primo motivo, infatti, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo da parte della Corte di merito, e precisamente della questione di chi fosse effettivamente alla guida del motociclo, se il C. o lo Z..

I ricorrenti assumono che v’erano agli atti alcuni precisi elementi, da cui si poteva ricavare che non stesse guidando C., ma Z., o almeno seriamente dubitare che alla guida ci fosse il primo dei due.

Questo motivo di censura è articolato in due vizi.

In primo luogo, si denuncia omesso esame, ed in secondo luogo omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c..

Il motivo è fondato sotto la prospettiva della omessa pronuncia e dunque della violazione dell’art. 112 c.p.c..

Infatti, i ricorrenti avevano proposto uno specifico motivo di appello (pagine 1315) con il quale denunciavano l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva dato per scontato che alla guida del motociclo ci fosse il C..

I ricorrenti, nel motivo di appello, hanno addotto precise circostanze che, secondo loro, metterebbero in dubbio questa ricostruzione dei fatti, secondo la quale a guidare era C. anzichè Z..

Il motivo di appello era sufficientemente specificato, in quanto fondato su elementi espressamente indicati dagli appellanti a dimostrazione del fatto da loro assunto come violato dal giudice di prime cure.

La corte di appello ha omesso di valutare nel merito questo motivo di appello, e non ha affrontato la questione in esso posta, di chi fosse effettivamente alla guida del motociclo, questione rilevante per ogni altro aspetto della controversia. Il motivo va dunque accolto con rinvio alla corte di appello affinchè renda la pronuncia omessa.

L’accoglimento di tale censura rende superfluo l’esame delle altre questioni, trattandosi di un accertamento assorbente. Stabilire chi guidasse ha incidenza non solo sulla responsabilità (che va ripartita ovviamente tra conducenti), ma altresì sull’ammontare del danno alla persona lamentato dal C., che se si riconosce non essere stato lui a condurre il motociclo, non potrà essere ridotto in ragione della sua concorrente colpa (e dunque ciò assorbe l’esame del ricorso incidentale, che ha ad oggetto, indirettamente, per l’appunto, questioni sul quantum), e rende assorbito anche l’esame dell’azione di regresso, che può essere esercitata solo se era il C. a guidare.

Il ricorso va dunque accolto nei predetti termini, con rinvio al giudice di merito affinchè renda la decisione omessa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

Assorbito ogni altro motivo sia del ricorso principale che di quello incidentale.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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