Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22733 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. un., 03/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.M.A., L.M. e M.G.,

tutti elettivamente domiciliati in Roma, via G. Bazzoni 3, presso

l’avv. Paoletti Fabrizio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Rubino

Girolamo e Giuseppe Vaccaro, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

GIUNTA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante

pro tempore;

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ PER LA

NOMINA DEI DIRIGENTI GENERALI, in persona del legale rappresentante

pro tempore;

MO.PA., I.R., V.N.,

BA.SA., G.M., Z.M. e L.

N.G.C.;

– intimati –

Per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio promosso dai

ricorrenti innanzi al TAR Sicilia, R.G. n. 926/10;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 ottobre 2011 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Lette le conclusioni scritte del P.M. che ha concluso per la

dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne impugnazione proposta innanzi al TAR da alcuni dirigenti della Regione Sicilia, avverso gli atti di conferimento di nove incarichi dirigenziali esterni all’amministrazione regionale e le delibere di cessazione degli incarichi già conferiti ai ricorrenti. In pendenza di tale giudizio, i ricorrenti hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, dichiarandosi favorevoli alla tesi secondo la quale la giurisdizione in materia spetterebbe al giudice amministrativo.

Resiste con controricorso la Presidenza della Regione Sicilia, sostenendo che la giurisdizione spetti al giudice ordinario. Gli altri intimati non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. I ricorrenti sostengono la propria tesi, spettare la giurisdizione al giudice amministrativo, con l’argomentazione che la situazione soggettiva fatta valere in giudizio è di interesse legittimo al corretto esercizio del potere autoritativo e discrezionale della P.A. nell’espletamento della procedura diretta al conferimento degli incarichi dirigenziali.

2. In realtà, alla luce dell’orientamento espresso da queste Sezioni Unite nell’interpretazione della norma di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 perchè sussista la giurisdizione del giudice amministrativo occorre che la domanda proposta dal dirigente abbia ad oggetto le “scelte organizzative” dell’amministrazione ed i relativi atti che in quelle scelte trovano il presupposto per il successivo conferimento degli incarichi dirigenziali. Hanno affermato, infatti, queste Sezioni Unite che: In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi. Non può, infatti, operare in tal caso il potere di disapplicazione previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, il quale presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo, su cui incide il provvedimento amministrativo, e non (come nella specie) una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all’esito della rimozione del provvedimento. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto devoluta a giudice amministrativo la controversia nella quale alcuni funzionar comunali – deducendo la lesione delle aspettative di avanzamento nella carriera e il relativo danno – chiedevano la rimozione del provvedimento sindacale di conferimento di incarico dirigenziale a persona esterna, adottato sulla base di un atto organizzativo della Giunta che, modificando il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, aveva consentito l’attribuzione di incarichi dirigenziali fuori dalla dotazione organica, invece che la scelta nell’ambito dei dipendenti) (Cass. S.U. 9 febbraio 2009, n. 3052).

3. Nel caso di specie non sono impugnate, e nemmeno sono individuate, le delibere in base alle quali sarebbe stata determinata la scelta dell’amministrazione di esternalizzare gli incarichi dirigenziali.

3.1. L’oggetto di impugnazione è costituito esclusivamente dagli atti di conferimento degli incarichi e dalla delibera relativa alla cessazione degli incarichi dei ricorrenti: sicchè l’illegittimità di quest’ultima deriverebbe non da una diversa scelta organizzativa dell’amministrazione, che dovrebbe essere valutata dal giudice amministrativo, ma direttamente dal conferimento degli incarichi esterni, come evidenzianti l’intenzione dell’amministrazione di adottare una scelta di esternalizzazione degli incarichi, la quale, tuttavia, deve plausibilmente trovare sostanza in un atto autonomo che colleghi “cessazione degli incarichi interni” e “conferimento degli incarichi esterni” e deve necessariamente essere oggetto di specifica impugnazione.

4. Pertanto, tenuto conto della concreta formulazione della domanda, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

5. La complessità della vicenda e l’incertezza dello svolgersi degli avvenimenti relativi, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti innanzi al Tribunale territorialmente competente. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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