Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22732 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 20/10/2020), n.22732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 14744/2014 promosso da:

P.G., elettivamente domiciliato in Roma, largo Alfonso

Favino 33, presso lo studio dell’avv. Simonetta Rotondi,

rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Notarfonso in virtù di

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentata e difende

ope legis;

– intimata –

avverso la sentenza n. 736/39/13 della CTR del Lazio, Sezione

staccata di Latina, depositata il 28/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2020 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIACALONE

GIOVANNI, quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. GIAMMARIO ROCCHITTA per la controricorrente;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. ha impugnato l’avviso di rettifica e di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, relative all’acquisto di un terreno effettuato con atto pubblico del 30/10/2001.

In grado di appello, la CTR accolto in parte l’originario ricorso, riducendo considerevolmente il valore in origine rettificato.

Contro tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione solo il contribuente e questa Corte ha accolto uno dei motivi formulati, relativo al dedotto vizio di motivazione, cassando la decisione e rinviando la causa alla stessa CTR in diversa composizione, anche per la statuizione delle spese del giudizio di legittimità.

Con sentenza n. 736/39/2013, depositata il 28/11/2013, la CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, in qualità di giudice del rinvio, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente e condannato quest’ultimo al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, prospettando tre motivi di doglianza.

L’Agenzia delle entrate non si è difesa con controricorso, ma si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, anche con riguardo all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non avere la CTR, in sede di rinvio, rispettato il dictum della Corte di cassazione, dilungandosi inutilmente su questioni già risolte, relative alla qualifica astratta di area fabbricabile del terreno compravenduto, senza motivare, come richiesto dalla Corte di cassazione, sul perchè il valore del terreno non potesse coincidere con quello agricolo, tenendo conto delle concrete sue caratteristiche, e senza compiere l’appropriata disamina richiesta al fine di stabilire il collegamento logico tra gli elementi esaminati e la concreta determinazione il valore in Euro 24.200,00, ma anzi pervenendo ad una statuizione peggiorativa rispetto a quella cassata dal giudice di legittimità, rigettando l’originario ricorso del contribuente.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza, l’omessa pronuncia e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ed anche la violazione e la falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e dell’art. 385 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), per avere la CTR, in sede di rinvio, omesso di statuire sulle spese del giudizio di legittimità (ove il contribuente era vincitore), senza motivare sul punto.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’apoditticità, l’omissione, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ed anche la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, per avere la CTR, in sede d rinvio, recepito acriticamente la valutazione operata con l’avviso di rettifica, senza effettuare le valutazioni che la S.C. aveva indicato come necessarie e, in particolare, senza tenere conto che, come dedotto e provato dal ricorrente, sul terreno in questione, destinato in buona parte a parcheggio, vi era una servitù di metanodotto e una linea di alta tensione, che attraversavano longitudinalmente il lotto per tutta la sua estensione, oltre a pesanti vincoli (zona sismica, zona sottoposta a tutela per pericolo di frana e di inondazione), che influivano sul valore del terreno in questione.

2. Per ragioni di ordine logico, si deve subito esaminare il terzo motivo di ricorso, che, sebbene richiami anche la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nella sua illustrazione si sostanzia in una censura riconducibile esclusivamente all’omesso esame di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Come sopra anticipato, la presente vertenza torna al vaglio del giudice di legittimità, dopo che questa Corte (Cass., Sez. 6-5, n. 10697 del 09/05/2012), accogliendo il ricorso del contribuente, ha cassato la prima pronuncia adottata dalla CTR (che pure aveva notevolmente ridimensionato il valore attribuito al terreno), proprio in ragione del riscontrato vizio di motivazione (così come risultante dal testo previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis), determinato dalla mancata esplicitazione di alcuni elementi in concreto utilizzati per determinare il valore del terreno.

Com’è noto, quando la Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata per un vizio attinente alla motivazione, non viene emesso alcun principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, il quale è tenuto unicamente a riesaminare i fatti oggetto di discussione ai fini di un nuovo apprezzamento complessivo adeguato ai rilievi contenuti nella sentenza di cassazione, sicchè le prescrizioni dettate al riguardo dal giudice di legittimità hanno valore meramente orientativo e non valgono a circoscrivere in un ambito invalicabile i poteri del giudice di rinvio, il quale resta libero di accertare nuovi fatti e decidere la controversia anche in base a nuovi presupposti oggettivi (così Sez. 1, n. 2605 del 07/02/2006).

Ovviamente, la decisione adottata in sede di rinvio può essere impugnata per vizi suoi propri, che siano riconducibili a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c..

Peraltro, tenuto conto che la sentenza impugnata è stata pubblicata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, nella specie è applicabile la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., in forza del quale non è più consentita l’impugnazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), “per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ma soltanto “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

E, in effetti, ciò che parte ricorrente lamenta è la mancata valutazione di circostanze, dedotte in giudizio, che rilevano ai fini della decisione, perchè incidono sulla valutazione del terreno, che costituisce proprio la materia del contendere.

3. Il motivo è fondato.

Nella sentenza in questa sede impugnata, il giudice del rinvio – dopo aver richiamato l’indiscusso orientamento interpretativo, maturato in tema di determinazione del valore delle aree edificabili, che attribuisce rilievo all’inserimento del bene nel PRG anche solo adottato – ha affermato che “… Nel caso che ci riguarda il terreno in parola era inserito nel PRG di cui alla delibera del 25/2/1999 e quindi prima della stipula dell’atto e quindi non avendo il contribuente fornito elementi certi attestanti la inedificabilità del terreno in parola si deve convenire che il valore dell’area è quello effettivamente accertato dall’Ufficio, poichè, come risulta in atti, il Comune nello stabilire il valore dell’area aveva tenuto conto di alcuni vincoli”.

Parte ricorrente ha allegato, e documentato, di avere da subito evidenziato, e dimostrato, oltre alla presenza di vincoli significativi (zona sismica, area sottoposta a tutela per pericolo di frana e d’inondazione..), anche l’esistenza di una servitù di gasdotto e di una linea di alta tensione, che attraversano longitudinalmente il lotto per tutta la sua estensione, adibiti in gran parte a parcheggio, aggiungendo che la rilevanza della servitù ai fini della stima del terreno era stata pure riconosciuta dall’Amministrazione, come si evince dalla lettera del direttore dell’Ufficio di (OMISSIS) prot. (OMISSIS), acquisita al processo.

Ma la CTR, come si evince dalla motivazione riportata, non ha tenuto conto di tali circostanze, senza spigare le ragioni.

Si tratta senza dubbio di elemento decisivi per il giudizio, perchè incidono grandemente sul valore dell’area in questione, che costituisce l’oggetto della materia del contendere.

La sentenza deve pertanto essere cassata nei limiti appena evidenziati.

4. L’accoglimento del terzo motivo rende superfluo l’esame degli altri, da ritenersi assorbiti.

5. In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio della causa alla CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, la quale dovrà statuire anche sulle spese del presente grado.

PQM

La corte:

– accoglie il terzo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, rinviando la causa, anche per le spese del presente grado, alla CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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