Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22732 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. III, 12/09/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 12/09/2019), n.22732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 20512/ 2017 proposto da:

D.R.I., rappresentata e difesa da se stessa, e LUCIANO

TAVASSI, rappresentato e difeso dall’Avvocato d.R.I.,

entrambi domiciliati presso lo studio di quest’ultima in Roma, viale

Cortina d’Ampezzo, 217;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Bellotti,

presso il cui studio in Roma, piazza Attilio Friggeri, n. 13, è

domiciliata;

– controricorrente –

P.M.;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 1579/ 2017 della CORTE D’APPELLO di Roma,

depositata il 26.1.2017;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 maggio 2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I ricorrenti sono rispettivamente proprietaria e conducente di un motociclo che, secondo la loro ricostruzione dei fatti, sarebbe stato investito dalla vettura condotta da P.M., la quale, uscendo da un parcheggio, avrebbe urtato il motociclo facendolo cadere.

Il veicolo avrebbe riportato danni per 480 Euro, ed altri danni avrebbe riportato il terzo trasportato, che non è parte però in questo giudizio.

La ricorrente proprietaria ed il conducente, suo coniuge, hanno agito nei confronti della Unipol, compagnia di assicurazione del veicolo che avrebbe provocato l’incidente, per ottenere il risarcimento dei danni al motociclo. Il giudice di pace, in primo grado, ha ritenuto non sufficientemente provata la dinamica dell’incidente, ed ha rigettato la domanda.

Il Tribunale, in appello, ha confermato questa decisione sostanzialmente motivando per relazione, affermando di condividere le conclusioni del giudice di primo grado.

Ora i due, proprietario e conducente del motociclo, ricorrono in Cassazione con quattro motivi.

V’è costituzione della UnipolSai Assicurazioni spa con controricorso e memorie dei ricorrenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della sentenza impugnata, che aderisce per relationem alla decisione di primo grado, sta nel ritenere non provato l’incidente, negando valore vincolante al CID, non confermato in giudizio, ed aderendo alla tesi del giudice di primo grado quanto alla inattendibilità del teste di parte attrice.

2.- A fronte di tale decisione, i ricorrenti, con il primo motivo, lamentano nullità della sentenza per difetto di motivazione.

Secondo questa prospettazione, il giudice di secondo grado avrebbe motivato per relationem al primo grado, ma semplicemente aderendo alle ragioni di quest’ultimo, senza spiegarne il perchè.

Il motivo è infondato.

Il difetto di motivazione, nei termini consentiti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., presuppone che la motivazione sia priva delle condizioni minime che la rendono tale, ossia delle ragioni che hanno giustificato la decisione.

Il che vale anche nel caso di motivazione per relationem, la quale, di conseguenza, è consentita, purchè il giudice di secondo grado dia conto delle ragioni che lo hanno indotto ad aderire alle tesi del giudice precedente.

Nella fattispecie, il giudice di secondo grado enuncia due ragioni, che sembrano corrispondere peraltro ai motivi di appello fatti valere dai danneggiati, in base ai quali ha ritenuto di aderire alle argomentazioni del primo grado, ed esse sono: il valore probatorio del CID, ritenuto irrilevante anche alla luce del fatto che non è stato confermato in giudizio; la scarsa attendibilità dell’unico teste addotto dai danneggiati.

Si tratta dunque di due ragioni esplicite, seppure riferite in modo sintetico ed approssimativo, ma comunque comprensibili.

Va comunque considerato che il ricorrente che denunci un difetto di motivazione, nel caso di motivazione per relationem, ha l’onere di indicare “il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonchè le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.” (Cass. sez un. 7074/2017).

In realtà, nel ricorso non è fatta censura di un difetto della motivazione di secondo grado rispetto ai motivi di appello, che non sono indicati specificamente dai ricorrenti.

1.1.- Con il secondo motivo i ricorrenti assumono un omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ma il motivo, intanto, è inammissibile, in quanto, trattandosi di doppia conforme, è precluso dall’art. 348 ter c.p.c.

Lo è altresì in quanto denuncia l’omesso esame non già di fatti decisivi, ma marginali nella economia della decisione, la quale, si ripete, assume l’inattendibilità complessiva del teste.

E’ comunque infondato in quanto, a ben vedere, non v’è stata omissione alcuna, e la stessa ricorrente ne dà implicitamente atto, posto che contesta, di fatto, l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito, piuttosto che l’omessa loro considerazione.

1.2.- Nella stessa direzione va il terzo motivo, che denuncia, apparentemente, violazione dell’art. 112 c.p.c., ma che in realtà di fatto censura il potere discrezionale di valutazione delle prove.

I ricorrenti infatti ritengono che i giudici di merito non hanno dato peso alla mancanza di prova contraria da parte della Unipol Sai e soprattutto alla circostanza che quest’ultima ha risarcito i danni alla persona del terzo trasportato, e che tale circostanza costituiva una ammissione dei fatti.

Ed anche in tal caso si tratta di questione di interpretazione della prova, piuttosto che di pronuncia oltre il richiesto.

Ed in quanto questione di valutazione della prova, nei termini in cui è prospettata, ossia come valutazione non condivisibile, è inammissibile in Cassazione.

1.2.1- Questa conclusione vale anche per il quarto motivo, che denuncia, più esplicitamente degli altri, una violazione delle norme sulla valutazione delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.).

Qui i ricorrenti si dolgono dell’erroneo giudizio in ordine alla attendibilità dell’unico teste.

Apparentemente essi deducono la violazione di un criterio legale di valutazione della prova, ossia del criterio per cui l’inattendibilità non può ricavarsi dal solo dato della parentela del teste con la parte; in tali termini però il motivo non coglie la ratio della decisione la quale non fonda l’inattendibilità del teste sulla sola parentela, quanto piuttosto condivide l’esame più rigoroso della attendibilità fatta dal giudice di prime cure, in ragione di quel dato.

2.- L’ultimo motivo denuncia violazione delle regole (D.M. n. 55 del 2014) sulla liquidazione delle spese.

Il giudice di secondo grado (tribunale) ha liquidato 2500 Euro di spese, in riferimento ad una causa il cui valore era di 980 Euro.

Il motivo è fondato, in quanto, dovendosi applicare le tariffe del 2014, per quello scaglione di valore il riferimento medio era di 630,00 Euro e quello massimo di 1172,00 Euro.

La liquidazione di 2500,00 Euro dunque è in violazione dei criteri tabellari suddetti.

La decisione va dunque cassata su questo specifico capo relativo alle spese, su cui si può decidere nel merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, cassa, in relazione a tale motivo, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida per il giudizio di secondo grado la somma di 750,00 Euro di spese legali, oltre spese generali, a favore della Unipol Sai spa. Rigetta ogni altro motivo di ricorso. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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