Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22732 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 09/11/2016), n.22732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17757-2012 proposto da:

E.P.E., elettivamente domiciliato, in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

FONDO PENSIONI DEL PERSONALE DELLA BANCA NAZIONALE in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avocato AUGUSTO FANTOZZI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA ALIBERTI,

ROBERTO TIEGHI, FRANCESCO GIULIANI giusta delega a margine;

– controricorrenti –

E

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore,

– intimato –

avverso la sentenza n. 536/2011 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO,

depositata il 06/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ANGELOZZI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’Avvocato GAROFOLI, che ha chiesto

l’inammissibilità o in subordine l’infondatezza;

è presente l’Avvocato ALIBERTI che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

Giacalone Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E.P.E. ex quadro direttivo della Banca Nazionale del Lavoro spa (di seguito BNL) in pensione dal 31/12/2000, iscritto al Fondo Pensione della BNL chiedeva il rimborso della somma trattenuta dal Fondo in qualità di sostituto d’imposta come ritenuta alla fonte IRPEF sull’importo erogato a titolo di previdenza integrativa. Il contribuente lamentava che sulla somma erogata fosse stata operata alla fonte una trattenuta IRPEF in quanto considerata reddito di lavoro dipendente, soggetto a tassazione separata D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, TUIR, ex art. 17 (16 nel testo vigente all’epoca), comma 1, lett. A), anzichè la tassazione prevista per i redditi da capitale corrisposti in dipendenza di una previdenza integrativa con ritenuta del 12,50% TUIR n. 917 del 1986, ex art. 42, comma 4 e della L. n. 482 del 1985, art. 6.

Avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irpef il contribuente ricorreva davanti la Commissione Tributaria Provinciale del Lazio la quale respingeva il ricorso e l’istanza di rimborso della somma richiesta con sentenza confermata, su appello del contribuente, dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

In particolare il giudice d’appello, a conferma della sentenza di primo grado, ha considerato il capitale tassato una prestazione di previdenza complementare e non reddito da capitale derivante da un contratto assicurativo.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il contribuente E.P.E. con un motivo.

L’Agenzia delle Entrate ed il Fondo pensioni del personale della Banca Nazionale del Lavoro hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va rilevata e dichiarata ex officio l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero per non avere lo stesso preso parte a precedente grado o fase del giudizio nè per essere titolare di un qualche rapporto giuridico che

come costantemente richiesto da questa Corte (Cass.: 2^, 23 agosto 2007 n. 17922; trib., 7 maggio 2007 n. 10341;3^, 26 gennaio 2006 n. 1692; 2^, 26 gennaio 2006 n. 1507; 2005 n. 965; 2^, 13 settembre 2004 n. 18346; 2^, 29 aprile 2003 n. 6649; 2^, 4 febbraio 2002 n. 1468; 2^, 23 novembre 2001 n. 14910) – lo legittimi, anche al fine di dimostrare la sussistenza del necessario ed imprescindibile interesse (art. 100 c.p.c.), ad impugnare.

In proposito, va ricordato che per effetto ed in conseguenza del trasferimento di funzioni e di rapporti inerenti le entrate tributarie dal Ministero dell’Economia e delle finanze alle Agenzie fiscali (tra le quali, l’Agenzia delle Entrate) – le quali ultime sono divenute operative a partire dal primo gennaio 2001 in base al D.M. 28 dicembre 2000, art. 1 – operato dal titolo quinto, capo secondo, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ciascuna Agenzia (1)

succeduta al Ministero nei rapporti, sostanziali e processuali, in corso a quel momento e (2) è divenuta titolare esclusiva dei rapporti tributari (e, pertanto, unica legittimata processualmente) sorti successivamente alla data detta di sua operatività. Nella fattispecie risulta dalla sentenza impugnata che l’appello è stato proposto in epoca successiva alla data di operatività di cui sopra per cui il rapporto sostanziale e quello processuale si sono trasferiti in capo all’Agenzia.

Deve invece essere affermata la legittimazione a stare in giudizio del Fondo Pensioni del Personale della Banca Nazionale del Lavoro in quanto ha partecipato ai precedenti gradi di merito.

Con unico motivo di ricorso, contenente una triplice censura il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione da parte della commissione tributaria regionale del Lazio dell’art. 100 c.p.c., D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 17 e 42, D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in quanto il capitale ricevuto non è reddito di lavoro dipendente ma una prestazione in forma capitale erogata da un Fondo Integrativo in forza dell’adesione coattivamente imposta (e non volontaria) ai propri dipendenti dalla BNL e pertanto è soggetto alla cedola secca del 12,50%. Inoltre nella fattispecie la tassazione era avvenuta sull’intero importo senza tenere conto che contributi previdenziali obbligatori versati dal datore di lavoro e dal lavoratore non concorrono a formare il reddito di lavoro e pertanto dovevano essere detratti nel limite del 4%, quale quota esente da ritenuta Irpef.

Il motivo è fondato con le precisazioni che seguono. Osserva il Collegio che la Corte si è già pronunciata con orientamento del tutto condivisibile su controversie aventi contenuto analogo alla presente con sentenza di questa Corte a sezioni unite 13642/2011 ed ha definitivamente chiarito il regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato da un fondo previdenziale stabilendo che: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma, lett. a) e art. 17 del TUIR, solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del TUIR”.

Pertanto in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza citata dalla quale questo Collegio non intende discostarsi deve essere accolto il ricorso proposto con rinvio al giudice di merito affinchè si attenga al principio enunciato.

Nel caso che occupa la C.T.R. infatti non ha compiuto un accertamento approfondito ed analitico sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente,avendo omesso di verificare se vi sia stato l’impiego sul mercato del capitale accantonato e quale sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego dato che rispetto a quest’ultimo rendimento sarebbe stata giustificata la tassazione al 12,50% sulla differenza tra ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi. Il ricorso va, perciò, accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed assorbimento del ricorso incidentale condizionato e rinvio della causa ad altra Sezione della C.T.R. del Lazio perchè accerti, previa disamina dei meccanismi di funzionamento del coerente applicazione con il principio enunciato, se vi sia stato impiego sul mercato finanziario del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore, quale sia stato il rendimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, il giudice del rinvio quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente e, conseguentemente, l’ammontare del suo effettivo credito restitutorio derivante dall’applicazione solo a tale parte dell’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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