Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22731 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 20/10/2020), n.22731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 13114/2014 promosso da:

B.M.L. (in proprio e in qualità di erede di

G.G.), D.R. e D.B., elettivamente domiciliate

in Roma, via Alessandro Mallandra 31, presso lo studio dell’avv.

Giovanni Iaria, rappresentate e difese dall’avv. Ludovica Cerbino in

virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentata e difende

ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 336/14 della CTR del Veneto (Venezia-Mestre),

depositata il 19/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2020 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIACALONE

GIOVANNI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito l’avv. GIOVANNI IARIA per i ricorrenti, in virtù di delega

scritta dell’avv. LUDOVICA CERBINO, e l’avv. GIAMMARIO ROCCHITTA per

la controricorrente;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 336/2014, depositata il 19/02/2014, la CTR del Veneto (Venezia-Mestre), in sede di rinvio ex art. 392 e ss. c.p.c., ha rigettato il ricorso originariamente proposto dalle contribuenti, beneficiate da legati disposti per testamento pubblico dalla de cuius G.T., deceduta il 07/04/2000, avverso l’avviso di liquidazione notificato in data 01/08/2001 per imposte successorie e sanzioni.

In particolare, la CTR ha ritenuto la non condonabilità, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, della controversia, relativa ad imposta di successione e alle sanzioni conseguenti, e la non applicabilità alla fattispecie della nuova disciplina, introdotta dalla L. n. 342 del 2000, art. 69.

Avverso la sentenza della CTR, le parti indicate in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, prospettando tre motivi di doglianza.

L’Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso.

Le ricorrenti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere la CTR, in sede di rinvio, rispettato il dictum della Corte di cassazione, la quale, secondo le ricorrenti, annullando la decisione impugnata, aveva accolto, non solo il primo motivo di ricorso, relativo alla competenza del giudice del procedimento pendente a statuire sulla legittimità del diniego di condono, ma anche il secondo motivo, con il quale era censurata la ritenuta non condonabilità della lite pendente.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR erroneamente escluso la condonabilità della controversia, ritenendo che la liquidazione dell’imposta fosse un atto privo di discrezionalità, operante sulla base delle dichiarazioni dei contribuente, mentre invece così non era, tenuto conto che la lite era insorta proprio perchè l’Amministrazione aveva operato rettifiche alle dichiarazioni delle ricorrenti (in relazione a franchigie, aliquote, esoneri) e che l’avviso di liquidazione in questione rientrava tra gli atti specificamente indicati dalla L. n. 342 del 2000, art. 16.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 69, comma 15, e del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, nella parte in cui la CTR ha ritenuto non applicabile le nuove disposizioni introdotte dalla L. n. 342 del 2000, art. 69, in ragione del decorso il termine per presentare la denuncia di successione alla data del 31/12/2000, mentre invece doveva considerare che la comunicazione della rinuncia dell’esecutore testamentario allo svolgimento dell’incarico era stata effettuata il 10/07/2000 e uno dei legatari, il Seminario vescovile di (OMISSIS), aveva ottenuto l’autorizzazione ad accettare il lascito il 12/09/2000.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Dalla lettura della sentenza di questa Corte, pronunciata tra le parti nel presente procedimento (Cass., Sez. 5, n. 5881 del 08/03/2013), si evince con chiarezza che la decisione ha riguardato esclusivamente la questione della competenza della CTR a statuire sull’impugnazione del provvedimento di diniego della definizione, richiesta dalle contribuenti in pendenza del giudizio davanti alla medesima.

Si consideri che, in quella sede, risultano essere stati formulati i seguenti tre motivi di ricorso per cassazione: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, per avere la CTR escluso la propria competenza a decidere sull’impugnazione del diniego della definizione della lite, presentata in pendenza del giudizio di appello; b) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, per avere la CTR ritenuto non condonabile la vertenza anche con motivazione sul punto viziata; c) violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 69, comma 15, e del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, per avere la CTR negato l’applicazione delle nuove disposizioni della L. n. 342 del 2000, art. 69, conteggiando erroneamente i termini per presentare la denuncia di successione.

La motivazione della decisione, che è stata adottata, è sintetica e può essere riportata per esteso. In essa si legge: “I primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, facendo riferimento entrambi alla statuizione di rigetto del ricorso avverso il diniego di condono, sono fondati ed assorbenti del terzo motivo. Con riferimento al primo motivo, la CTR ha ritenuto di non doversi esprimere, ritenendo sostanzialmente inammissibile il ricorso, avverso il rifiuto dell’ufficio alla definizione della lite pendente in mancanza di una sentenza di primo grado appellabile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4. Trattasi di errore di diritto in quanto la norma applicabile, nella fattispecie in esame è la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, che espressamente prevede: “l’eventuale diniego della definizione… viene notificato… all’interessato, il quale entro 60 giorni lo può impugnare dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.” Pertanto la CTR era competente a decidere sull’impugnativa del diniego della definizione della lite, essendo pendente il giudizio principale presso la stessa CTR. Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità”.

Sebbene la Corte abbia inizialmente fatto riferimento al primo e al secondo motivo di ricorso (“… I primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente… sono fondati ed assorbenti del terzo motivo…”) è tuttavia evidente che la pronuncia ha interessato solo il primo motivo di ricorso (“… Con riferimento al primo motivo…”), che ha determinato l’annullamento della sentenza (“…Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza con rinvio… “).

Nessuna vincolante statuizione in ordine alla condonabilità della lite può pertanto ritenersi essere stata adottata da questa Corte, essendo stato rimesso al giudice del rinvio il relativo accertamento.

3. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.

Questa Corte ha più volte affermato che esulano dal concetto normativo di “lite pendente” e, quindi, dalla possibilità di definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, soltanto le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza il previo esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione, cioè senza accertamento o rettifica e senza applicazione di sanzioni, con la conseguenza che rientra nell’ambito applicativo del beneficio la controversia conseguente all’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione il quale partecipi, nella sostanza, alla funzione propria dell’accertamento, in quanto emesso previa valutazione e rettifica, da parte dell’Ufficio finanziario, della congruità dei valori e dell’effettiva esistenza delle passività dichiarate, derivandone, in tal caso, la persistente controvertibilità del presupposto della materia imponibile (così Cass., Sez. 5, n. 31804 del 05/12/2019 e Cass., Sez. 5, n. 8196 del 11/04/2011; v. anche Cass., Sez. 5, n. 23724 del 01/10/2018; Cass., Sez. 5, n. 18469 del 21/09/2016; Cass. Sez. 5, n. 1571 del 28/01/2015).

Nel caso di specie è emerso che con l’avviso di liquidazione impugnato l’Amministrazione abbia rettificato le dichiarazioni di successione presentate, in punto franchigie, aliquote, esoneri, essendo tutta la materia del contendere incentrata sull’applicabilità o meno della nuova disciplina introdotta dalla L. n. 342 del 2000, art. 69.

Senza dubbio pertanto la materia del contendere consente di ricondurre la presente vertenza nella categoria delle liti suscettibili di definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16.

6. L’accoglimento del secondo motivi di ricorso rende superfluo l’esame del terzo, che pertanto deve ritenersi assorbito.

7. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso e, rigettato il primo e assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio della causa alla CTR del Veneto in diversa composizione, la quale dovrà verificare la correttezza dei pagamenti ai fini della dichiarazione di estinzione del procedimento, oltre che statuire sulle spese del presente grado.

PQM

La corte:

– accoglie il secondo motivo di ricorso e, rigettato il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, rinviando la causa, anche per le spese del presente grado, alla CTR del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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