Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22731 del 11/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/08/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 11/08/2021), n.22731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24525-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SCRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3238/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

Il fallimento (OMISSIS) S.c.r.l. impugnava avanti alla C.T.P. di Messina, la cartella di pagamento notificatale per riprese I.V.A. relative all’anno 2004, conseguenti a controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis.

La C.T.P., con sentenza n. 488/2009, accoglieva il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate impugnava tale decisione innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez. distaccata di (OMISSIS) la quale, con sentenza n. 3238 depositata in data 26.7.2018, accolse il gravame, osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – che l’accertamento dell’amministrazione finanziaria aveva modificato la dichiarazione dei redditi eliminando a seguito di un controllo automatizzato il credito Iva e che pertanto la cartella di pagamento, notificata a seguito di iscrizione a ruolo non preceduta da avviso di rettifica, deve ritenersi illegittima e come tale annullata.

Avverso tale pronunzia l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

L’intimato fallimento non si è costituito.

Diritto

Considerato che:

L’amministrazione finanziaria si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), della violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 2, lett. b, per avere la C.T.R. ritenuto illegittima l’operata iscrizione a ruolo, con conseguente notifica alla contribuente della cartella di pagamento dalla stessa poi impugnata, in assenza di previa notifica alla contribuente stessa dell’avviso di rettifica per la ripresa in oggetto.

Il motivo è fondato.

In proposito giova ricordare che Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza pubblicata il giorno 8 settembre 2016, n. 17758, hanno affermato il seguente principio di diritto:

“In fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54-bis e 60”.

Nella motivazione di questa sentenza la Corte spiega: “Si osserva che – sulla base dei dati indicati nella dichiarazione ovvero in possesso dell’anagrafe tributaria – il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, comma 2, riconosce in capo all’amministrazione finanziaria il potere di: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione del volume d’affari e alla liquidazione dell’imposta; b) correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; c) controllare la tempestività dei versamenti dell’imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale.

Si tratta, dunque, di controllo formale che avviene attraverso quelle procedure automatizzate che non comportano alcuna verifica della posizione sostanziale della parte contribuente. Perciò si è detto in dottrina che il controllo formale attraverso procedure “automatizzate” attiene a questioni liquidative dell’imposta sulla scorta di quanto dichiarato dal contribuente, di talché il controllo resta appunto “formale”, non contrapponendosi una diversa ricostruzione sostanziale dei dati da parte dell’amministrazione finanziaria.

Nel caso specifico il controllo automatizzato del dato della detrazione per pregresso credito d’imposta inserito nella dichiarazione annuale IVA non può che essere fatto in correlazione con il dato presente nell’anagrafe tributaria sulla presentazione o meno della dichiarazione annuale IVA nell’anno di maturazione del ridetto credito d’imposta ed è uno dei casi più tipici e semplici di controllo meramente formale, atteso che esso non tocca la posizione sostanziale della parte contribuente ed è scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da quel mero raffronto tra la dichiarazione fiscale e l’anagrafe tributaria esplicitamente consentito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis (conf. Cass. Sez. U, ud. 21 giugno 2016, FaIILTS; Cass. n. 16547 del 2019).

Posti tali principii cui va data continuità non può essere condivisa l’affermazione della CTR secondo cui l’emissione della cartella doveva essere preceduta dall’adozione dell’avviso di accertamento, trattandosi di verifica di un credito comportante valutazioni giuridiche, atteso che le contestazioni dell’Ufficio appaiono come conseguenti ai rilievi cartolari emersi dall’omesso esame della dichiarazione Iva relativa all’anno 2003.

Alla stregua di tali considerazioni, che si condividono ed alle quali questo collegio intende dare continuità, si deve concludere che il motivo di ricorso dedotto e sin qui esaminato risulta fondato.

La sentenza va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese di merito vanno compensate in ragione dell’alternarsi della vicenda giudiziaria.

Ricorrono giusti motivi in considerazione della natura del contenzioso per dichiarare irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la decisione impugnata con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente; compensa le spese di merito. Dichiara l’irripetibili le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021

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