Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22731 del 09/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 09/11/2016), n.22731
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14080-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.M.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’Avvocato MARIATERESA GRIMALDI con studio in FIRENZE VIA DI
NOVOLI 7 (avviso postale ex art. 135), giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 22/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,
depositata il 23/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/06/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento per quanto di
ragione del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.A. già dipendente INPS fino al 1991, iscritto al Fondo di Previdenza per i dipendenti INPS dal 2/1/1992, chiedeva il rimborso IRPEF della quota del 12,50% lamentando che sulla somma erogata fosse stata operata alla fonte una trattenuta IRPEF errata in quanto la base imponibile doveva essere determinata nella misura ridotta dell’87,50% anzichè in quella del 100% poichè le prestazioni erogate dal fondo si alimentano con il flusso di redditi già sottoposto a ritenuta secca del 12,50% TUIR n. 917 del 1986, ex art. 42, comma 4 e della L. n. 482 del 1985, art. 6 in quanto erogate tramite il fondo e non percepite direttamente dalla persona fisica e ridiventano imponibili in capo a quest’ultima col risultato di una doppia imposizione a monte ed a valle.
La Commissione Tributaria provinciale di Firenze accolse il ricorso con sentenza appellata dall’Ufficio davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quale dichiarò
inammissibile l’appello perchè proposto tardivamente oltre il termine di 60 giorni.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo e G.M.A. erede di C.A. ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in quanto erroneamente il giudice di secondo grado ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tardività mentre al contrario era stato rispettato il termine di impugnazione di 60 giorni che, cadendo di sabato 20 novembre 2010 era slittato di diritto al lunedì 22 novembre 2010.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti il termine “per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza” di cui all’art. 155 c.p.c., comma 5, è applicabile nel caso in esame di notifica a mezzo posta con la conseguenza che, “ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo”.
Pertanto il ricorso in oggetto, spedito a mezzo del servizio postale in data 22 novembre 2010, è tempestivo poichè la sentenza era stata notificata all’ufficio in data 21 settembre 2010 ed il termine breve per l’impugnazione di 60 giorni è stato rispettato in quanto il sessantesimo giorno che cadeva sabato 20 novembre 2010 è slittato a lunedì 22 novembre 2010.
Conseguentemente il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso proposto, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 21 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016