Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22730 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 18/01/2017, dep.28/09/2017),  n. 22730

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza 8867/2016 proposto da:

B.R. e C.T. elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CANDIA 121, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

CRICIANI, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCA CONTI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FUCINO 6,

presso lo studio dell’avvocato FRANCA MONTIROLI, che lo rappresenta

e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte dal PG in persona del Dott. Luigi Salvato

che conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso, la cassazione

dell’ordinanza impugnata e la competenza del Tribunale di Rieti,

disponendo la riassunzione del giudizio dinanzi allo stesso.

avverso l’ordinanza 2226/14, emessa il 6/03/2016 del TRIBUNALE di

RIETI, depositata il 10/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il PG ha formulato la seguente requisitoria:

Letti gli atti relativi al ricorso per regolamento di competenza proposto da B.R. e C.T. avverso l’ordinanza declinatoria della competenza pronunciata del Tribunale di Rieti il 10/3/2016, nel giudizio promosso dai predetti nei confronti di L.A. (RG n. 2226/14);

letta la memoria difensiva depositata da L.A.;

osserva:

1. Non risulta prodotta la ricevuta della comunicazione dell’ordinanza impugnata e, tuttavia, deve ritenersi osservato il termine dell’art. 47 c.p.c.. Ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnazione, occorre infatti fare riferimento alla data di deposito dell’ordinanza, dovendosi ovviamente escludere che la comunicazione possa avere preceduto il deposito (Cass. n. 14337 del 2014). Tale data è quella del 10/3/2016, poichè il provvedimento deve ritenersi venuto ad esistenza nel momento in cui è stato trasmesso in formato elettronico, per via telematica (Cass. n. 17279 del 2016), con la conseguenza che il ricorso, spedito per la notificazione il 6/4/2013, è tempestivo. Non incide sull’ammissibilità la circostanza che agli atti non si rinviene l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso, posto che il convenuto, L.A., ha depositato memoria difensiva, precisando che la notificazione si è perfezionata nei suoi confronti il 13/4/2016.

2. L’esame del fascicolo d’ufficio permette di accertare che il giudice del merito non ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed ha pronunciato l’impugnata ordinanza, allorchè ha sciolto la riserva formulata sulle richieste di ammissione delle prove; con detto provvedimento si è definitivamente spogliato del procedimento, ciò che rende senz’altro ammissibile il regolamento.

Le Sezioni Unite, con l’ordinanza 29 settembre 2014, n. 20449, hanno. infatti, affermato che sono suscettibili d’impugnazione con regolamento di competenza non soltanto i provvedimenti con i quali il giudice risolve la proposta questione di competenza, in senso affermativo o declinatorio, nel rispetto delle scansioni procedimentali normativamente prescritte (remissione della causa in decisione, invito alle parti a precisare le proprie conclusioni anche di merito, ulteriori consequenziali adempimenti), ma anche (per effetto del criterio – della prevalenza della sostanza sulla forma degli atti processuali”) i provvedimenti, pur non preceduti dalla remissione della causa in decisione e dalla precisazione delle conclusioni, con i quali declina la propria competenza. In quest’ultimo caso il giudice, definitivamente spogliandosi della questione (e dell’intera causa) pronuncia un provvedimento che conclama, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (successivamente, Cass. n. 21561 del 2015; n. 18214 del 2014).

3. Superati i profili preliminari, va osservato che i ricorrenti, con la citazione, hanno dedotto che il convenuto avrebbe realizzato un condotto di scarico della stufa a pellets, ponendolo all’interno della canna condominiale destinata allo scarico dei fumi del gas, determinando in tal modo la “confluenza dei fumi, altamente nocivi, all’interno dell’abitazione” di loro proprietà. Inoltre. avrebbe realizzato un sistema di ventilazione che provocherebbe “un rumore intollerabile” ed “altamente percettibile dalla loro abitazione”. B.R. e C.T. hanno, quindi, chiesto che il Tribunale dichiari illegittima l’installazione realizzata dal convenuto e lo condanni a rimuoverla ed a risarcire i danni, nella misura provata in corso di causa.

E’, peraltro, opportuno precisare che, nonostante l’equivocità dell’indicazione dei luoghi contenuta nel punto 1), pg. 1 della citazione, la precisazione svolta al punto 2), pg. 3 del ricorso rende chiaro che le abitazioni in questione (dei ricorrenti e del convenuto) consistono in appartamenti ubicati nello stesso stabile condominiale.

4. In considerazione del contenuto della domanda, la stessa sembrerebbe riconducibile alla dimensione applicativa dell’art. 844 c.c. e, quindi, alla previsione dell’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3, come ritenuto dal Tribunale nell’impugnata ordinanza.

La Corte, con l’ordinanza n. 7330 del 2015 (richiamata dall’ordinanza) ha, infatti, affermato che l’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3) “deve intendersi comprensivo di tutte le controversie che attengono a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione nelle quali si lamentino immissioni che oltrepassino la soglia della normale tollerabilità, sia quando la domanda è diretta ad ottenere l’inibitoria di cui all’art. 844 c.c., sia quando l’azione è proposta per conseguire il risarcimento del danno sofferto a causa delle immissioni” e che “la competenza per materia del giudice di pace (…) sussiste non solo in caso di azione diretta a far cessare le immissioni ritenute eccedenti la normale tollerabilità, ma anche quando l’attore domandi, in via accessoria o esclusiva, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti a causa delle immissioni stesse” (nel caso deciso, l’attore, nel giudizio di merito aveva chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni nella misura di Euro 25.324).

Tuttavia, come dedotto dal ricorrente, la Corte, con l’ordinanza n. 1064 del 2011, ha altresì affermato che “la materia affidata al giudice di pace (…) è esclusivamente quella delle immissioni, disciplinata e regolamentata secondo i meccanismi delineati dall’art. 844 c.c., il quale impone di valutare la normale tollerabilità e di tener conto, a tale fine, dei criteri del contemperamento delle contrapposte esigenze e della priorità di un determinato uso (Cass., Sez. 2^, 11 luglio 2007, n. 15583)” e che, se la domanda giudiziale è invece fondata “sulla opponibilità di uno specifico divieto contenuto nel regolamento contrattuale condominiale”, essa è estranea alla competenza stabilita dall’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3. Ne consegue, ha precisato detta pronuncia, “che quando si invoca, a sostegno dell’obbligazione di non fare, il rispetto di una clausola del regolamento contrattuale che restringa poteri e facoltà dei singoli condomini sui piani o sulle porzioni di piano in proprietà esclusiva, il giudice è chiamato a valutare la legittimità o meno dell’immissione, non sotto la lente dell’art. 844 c.c., ma esclusivamente in base al tenore delle previsioni negoziali di quel regolamento, costitutive di un vincolo di natura reale assimilabile ad una servitù reciproca”.

E’, dunque, chiaro che non esiste contrasto tra le due pronunce, le quali hanno concordemente identificato la regola di competenza in esame avendo riguardo alla causa petendi: se la domanda mira ad ottenere la valutazione della normale tollerabilità dell’immissione in base ai criteri del contemperamento delle contrapposte esigenze e della priorità di un determinato uso la competenza è del giudice di pace; se la domanda mira invece a far valere (anche) il rispetto di una clausola del regolamento condominiale si è al di fuori dell’ambito applicativo della citata norma del codice di rito civile.

Dando applicazione a detto principio, poichè le parti attrici, con la citazione, hanno espressamente dedotto l’illegittima realizzazione della canna fumaria, in quanto effettuata (anche) “senza autorizzazione del condominio” ed in violazione del “disposto dell’art. 9 lett. L) (del) regolamento condominiale”, il ricorso appare fondato, spettando la competenza a decidere la domanda al Tribunale.

Ciò premesso, la Corte condivide la richiesta del PG.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, dichiara la competenza del Tribunale di Rieti, cui rimette la causa previa riassunzione nei termini di legge, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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