Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22730 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 09/11/2016), n.22730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 10678-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CIRCO

MASSIMO 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO INNOCENTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO MATTEI giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2011 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA,

depositata il 10/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. chiedeva il rimborso dell’imposta IRPEF indebitamente trattenuta dall’INPS sulla pensione integrativa corrispostagli dal 1999 al 2005 lamentando che sulla somma erogata era stata operata alla fonte una trattenuta IRPEF errata in quanto la base imponibile doveva essere determinata nella misura ridotta dell’87,50% anzichè in quella del 100% e ciò perchè le prestazioni erogate dal fondo si alimentavano con il flusso di redditi già sottoposto a ritenuta secca del 12,50% TUIR n. 917 del 1986, ex art. 42, comma 4 e della L. n. 482 del 1985, art. 6. Avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio propose ricorso il contribuente entro il termine di 48 mesi previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 davanti alla Commissione tributaria provinciale di Perugia che accolse il ricorso rigettando l’eccezione di tardività proposta dall’Ufficio.

La sentenza, successivamente appellata dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Perugia davanti alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, venne confermata in secondo grado in quanto secondo la CTR la decorrenza del termine quadriennale andava individuata nella data della comunicazione dell’INPS del 14/3/2007 e l’istanza di rimborso proposta in data 27/3/2007 era tempestiva.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi ed M.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.38 DPR 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè, secondo la CTR, il dies a quo per la valida presentazione dell’istanza di rimborso doveva essere individuato nel momento in cui il contribuente era venuto a conoscenza dell’errore mentre al contrario secondo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 il dies a quo era quello in cui la ritenuta era stata operata.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in quanto erra la CTR nel ritenere che il contribuente non era in grado di riconoscere l’errore dell’INPS posto che la difficoltà nel leggere e comprendere i cedolini non costituisce impedimento di tipo assoluto ed oggettivo.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Infatti secondo costante giurisprudenza della Corte il termine di decadenza della domanda di rimborso di ritenute IRPEF indebitamente operate, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 2 in caso di versamento diretto decorre dalla data del pagamento (Cass. 12808/2000 e 4777/2011) ed il contribuente deve rivolgere la sua istanza all’Amministrazione (o all’Ente impositore) entro il termine di decadenza previsto dalla legge che disciplina quella specifica imposta mentre, in mancanza di un termine, vale il termine di due anni, previsto in via residuale e di chiusura dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, comma 6 o dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.

Pertanto deve essere accolto il primo motivo assorbito il secondo motivo del ricorso; infatti l’istanza di rimborso era stata presentata dal contribuente oltre 48 mesi dalla indebita ritenuta e pertanto era tardiva.

La sentenza va cassata in relazione al primo motivo,assorbito il secondo,e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito e di legittimità, stante l’evolversi della vicenda processuale.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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