Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2273 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5464-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARTINO BENZONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 39/2018 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il

12/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che M.A., cittadino del Pakistan, ricorre avverso il decreto del Tribunale di Trieste, in data 12 gennaio 2018, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Considerato che i prospettati dubbi di illegittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017, che ha introdotto il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, in relazione ai profili della mancanza di straordinarietà e urgenza a sostegno della decretazione d’urgenza, della previsione del rito camerale e della soppressione del reclamo avverso il provvedimento del tribunale, sono stati già fugati da precedenti specifici di questa Corte (Cass. 17717, 27700, 32319 del 2018) cui è sufficiente fare richiamo;

che nella memoria il ricorrente introduce del tutto genericamente una ulteriore questione di costituzionalità inammissibile, in relazione – per quanto è dato comprendere – alla ipotizzata disparità di trattamento derivante dalla asserita diversità di rito processuale applicabile ai richiedenti la protezione internazionale e ai richiedenti la protezione umanitaria, senza illustrare oggetto specifico e rilevanza della questione nella fattispecie;

che il primo motivo, in ordine alla mancata acquisizione da parte del giudice della documentazione relativa alla fase amministrativa della procedura, non resa disponibile in giudizio dalla Commissione territoriale, è inammissibile, non esistendo l’obbligo di riversamento automatico del fascicolo della fase amministrativa nel giudizio di merito, per le ragioni illustrate da Cass. n. 3018, 3019, 3021 e 3022 del 2019 che è sufficiente richiamare;

che il terzo e quarto motivo, riguardanti la valutazione di non credibilità della narrazione, si risolvono in una generica e impropria richiesta di rivisitazione di apprezzamenti di fatto operati dai giudici di merito, non attinti da adeguato mezzo ex art. 360 c.p.c., n. 5;

che il secondo, quinto e settimo motivo, riguardanti il mancato riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e umanitaria, sono inidonei a mettere in discussione la ratio decidendi, autonoma e autosufficiente, sulla quale la sentenza impugnata è basata, riguardante la non credibilità della narrazione del richiedente (Cass. 15794/2019, 4892/2019, 28862/2018, 26641/2016);

che il sesto motivo, riguardante la protezione umanitaria, è volto ad ottenere una impropria revisione di incensurabili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito: esso lamenta genericamente in caso di rimpatrio la compromissione dello stato di salute inteso come benessere individuale ed invoca l’integrazione sociale che non è requisito sufficiente per il riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. SU 29459/2019); quanto al pericolo di violazione dei diritti fondamentali nel paese del cittadino straniero, come precisato da Cass. n. 21123/2019, è necessario che chi invoca tale forma di tutela alleghi ingiudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore”, non potendosi radicare la protezione minore (umanitaria) sugli stessi fatti prospettati infondatamente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria e dello status di rifugiato;

che il ricorso è inammissibile;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA