Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2273 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.30/01/2017),  n. 2273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13734-2015 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA PARCO DEL PRINCIPE DI G.G., C.F.

(OMISSIS) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI

55, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CEFALY, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIVININI 105,

presso lo studio dell’avvocato RENATO MELE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO VETERE in virtù di mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 207/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

emessa il 14/02/2015 e depositata il 05/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato Francesco Cefaly, per la ricorrente, che si riporta

alla memoria;

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha

depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., di seguito

trascritta, proponendo il rigetto del ricorso ai sensi dell’art. 375

c.p.c., comma 1, n. 5).

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Con sentenza n. 5.3.2015 n. 207 la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da G.G. titolare della azienda agricola Parco del Principe e confermato la decisione di prime cure, ritenendo corretta la qualificazione del contratto stipulato con F.P., come affitto agrario, emergendo dall’esame delle clausole del contratto la volontà negoziale delle parti di concedere per un determinato periodo di tempo (regolato imperativamente dalla L. n. 203 del 1982, art. 1, comma 2) il godimento per un determinato periodo di tempo del fondo rustico per l’esercizio dell’attività di coltivazione da parte del conduttore dietro pagamento di un canone.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dalla G. con due mezzi concernenti violazione dell’art. 1362 c.c. e ss, art. 1470 c.c. e segg., art. 1615 c.c. e segg. e della L. n. 203 del 1982, art. 1 (primo motivo), in relazione alla errata ricostruzione della volontà negoziale e conseguente qualificazione del contratto come affitto anzichè come vendita di prodotti agricoli; ed ancora per violazione degli artt. 1362 c.c. e ss. (secondo motivo), in relazione alla errata determinazione del canone di affitto;

– Resiste con controricorso il F..

si osserva quanto segue:

Il primo motivo è inammissibile, il secondo è infondato.

Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte in materia di ricorso per cassazione volto a far valere vizi inerenti la applicazione delle norme regolanti i criteri ermeneutici degli atti negoziali è costante nell’affermare che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato: tuttavia la critica non può risolversi nelle mera prospettazione di una possibile interpretazione alternativa, non essendo necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, con la conseguenza che, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 10554 del 30/04/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015; id. Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016).

Orbene la ricorrente – che ha trascritto integralmente l’atto negoziale – oltre alla affermazione anapodittica secondo cui la Corte territoriale “ha omesso di osservare tutti i principi di diritto da essa richiamati in tema di interpretazione”, trascurando di “ricercare la comune volontà delle parti, arrestando il proprio accertamento alla sola analisi del dato letterale”, non ha affatto individuato la violazione commessa dal Giudice di merito, limitandosi a proporre una proprio diverso risultato interpretativo, come tale inidoneo ad evidenziare un vizio di legittimità sindacabile avanti questa Corte.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei criteri cd. soggettivi di cui all’art. 1362 c.c., comma 1 e art. 1363 c.c., laddove ha rilevato che, a dispetto del “nomen juris” di vendita attribuito in contratto dalle parti, fosse incompatibile con tale schema negoziale la previsione dell’esercizio da parte del F. di attività riconducibili alla “conduzione del fondo” (dalla coltivazione alla raccolta), alla assunzione delle relative spese di gestione (acquisto delle materie prime, del carburante dei mezzi agricoli, assunzione di operai) nonchè delle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione degli impianti e delle attrezzature che la “ditta venditrice mette a disposizione della ditta acquirente”, evidenziasse, unitamente alla clausola di durata (“il presente contratto avrà una durata pari a tre intere annate agrarie dal 15.3.2012 al 14.3.2014”) la volontà di dare attuazione ad un rapporto di durata sussumibile nello schema negoziale dell’affitto di fondo rustico, ben potendo il corrispettivo essere pattuito in via globale e con pagamenti anticipati.

L’asserzione della ricorrente secondo cui il trasferimento della detenzione del fondo non era incompatibile con la individuazione di una prestazione accessoria della vendita di prodotti agricoli, volta a favorire la raccolta diretta da parte dell’acquirente, viene a prospettare una interpretazione meramente alternativa delle clausole contrattuali, senza per ciò stesso destituire di efficacia il diverso risultato ermeneutico raggiunto dalla Corte territoriale.

Infondata è invece la critica formulata in relazione al prezzo di Euro 25.000,00 che, secondo la ricorrente, doveva intendersi pattuito soltanto per l’annata agraria 2012/0213, e dal quale non poteva pertanto ricavarsi il canone annuo. La tesi della ricorrente volta a collegare, in applicazione del criterio sistematico ex art. 1363 c.c., la clausola 5 determinativa del prezzo “esclusivamente” alla clausola 2, non è, infatti, idonea ad inficiare la interpretazione della Corte territoriale secondo cui l’elemento della durata temporale protratta in più annata agrarie (dal 2012 al 2015) e la espressa quantificazione del corrispettivo in considerazione “anche di tutte le attività che verranno svolte nonchè delle spese… che saranno sostenute dalla parte acquirente per la conduzione dei fondi….”, consentiva di riferire la determinazione del corrispettivo all’intera durata contrattuale.

La Corte d’appello, infatti, proprio in applicazione del criterio logico-sistematico, ha rilevato che il rinvio al “punto 2” contenuto nella clausola determinativa del prezzo doveva intendersi riferito “ai prodotti agricoli” ed “ai fondi di cui al punto 2”, e cioè alla produzione stimata ritraibile dalla conduzione del fondo come descritto catastalmente nella clausola 2, e non soltanto all’annata agraria 2012/2013, in quanto, venendo ad essere determinato il corrispettivo anche in relazione a tutte le attività, alle spese ed agli oneri di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, gravanti sul F., contemplati nella clausola 4, la incidenza sul prezzo di tali attività ed oneri non poteva essere disgiunta dall’elemento della durata contrattuale, previsto nella clausola 3, sistematicamente collocata nel testo contrattuale tra le altre due, essendo del tutto irrilevante, ai fini dello schema negoziale del contratto di affitto agrario, la modalità di effettuazione in due rate anticipate del pagamento del corrispettivo.

La Corte, riunita in camera di consiglio, ha condiviso i motivi di diritto esposti nella relazione, non inficiati dal contenuto della memoria presentata, e la soluzione proposta.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore di F.P. in Euro 5.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% dei compensi ex art. 2, comma 2 Tariffa, ed accessori di legge.

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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