Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2273 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 02/02/2021), n.2273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29776/2014 proposto da:

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ANTONELLO MANDARANO, EMILIO LUIGI PREGNOLATO,

ANTONELLA FRASCHINI;

– ricorrente –

contro

A.L., B.A., BO.SI.MA.TE.,

F.G., G.C., L.B., P.L.,

PU.MA.AN., T.G., tutti domiciliati in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMILIANO GASPARI;

– controricorrenti –

e contro

N.A., PA.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 485/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/07/2014 R.G.N. 1801/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M.,in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato PAOLO RADAELLI, per delega Avvocato EMILIO

PREGNOLATO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3377/2011 del 30 giugno 2011, accoglieva il ricorso proposto dagli odierni controricorrenti e dichiarava l’illegittimità della circolare del Comune di Milano n. 311/2010 (che faceva seguito al protocollo d’intesa del 16.5.2010) nella parte in cui aveva disposto l’applicabilità ai ricorrenti dell’art. 34 del c.c.n.l. per il personale delle regioni e delle autonomie locali e per l’effetto condannava il Comune di Milano a ripristinare l’orario di lavoro precedente ex art. 32 dello stesso c.c.n.l.;

Riteneva il primo giudice che la modifica unilaterale dell’orario di lavoro dei ricorrenti (“insegnanti presso le civiche scuole”) fosse illegittima e che l’orario di lavoro dovesse essere regolato non già sulla base dell’art. 17 del c.c.n.l. per il personale del medesimo comparto del 1995 bensì in base alla disciplina dei contratti sottoscritti dai dipendenti ossia quella di cui all’art. 32 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 che prevedeva 18 ore settimanali di docenza con gli alunni e 20 ore settimanali per le attività integrate)’.

Affermava, altresì, che le domande risarcitorie aventi ad oggetto le somme indebitamente trattenute dall’Amministrazione dovessero essere respinte in quanto prive delle necessarie allegazioni.

2. La suddetta pronuncia era confermata dalla Corte d’appello di Milano.

Riteneva la Corte territoriale (per quanto ancora rileva in questa sede) che: – risultava documentalmente che ai rapporti degli appellati (“Insegnanti laureati presso civiche scuole”) fosse stato applicato fin dall’origine l’orario di cui all’art. 32 del c.c.n.l. del 2000 “espressamente richiamato nei contratti di lavoro dagli stessi stipulati” nei quali si faceva riferimento ad una “impegnativa oraria di 18 ore settimanali di docenza con gli alunni e 20 ore mensili per le attività integrative di cui dell’art. 32, comma 3 del c.c.n.l. del 14/9/2000”; – l’obiezione sollevata dall’appellante circa la mancanza in taluni contratti dell’espresso richiamo all’art. 32, oltre che tardiva era smentita dal richiamo all’orario di 18 ore settimanali che implicitamente rinviava al contenuto dell’art. 32; – la circolare n. 311 del 29 aprile 2010, che aveva richiamato “l’obbligo di lavoro calcolato su 36 ore medie di lavoro per tutte le settimane di lavoro dell’anno” di cui all’art. 17 del c.c.n.l. del 1995, contrastava oltre che con il contenuto dei contratti individuali soprattutto con la previsione dell’art. 32 del c.c.n.l. del 2000, speciale rispetto a quella dell’art. 17 del c.c.n.l. del 1995.

3. Per la cassazione della sentenza il Comune di Milano ha proposto ricorso con sette motivi cui hanno resistito con controricorso gli intimati di cui in epigrafe.

4. Non hanno svolto attività difensiva i soli N.A. e Pa.Ma..

5. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 27/11/2019 per essere poi rimessa alla pubblica udienza.

6. Il Comune di Milano ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Comune denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Censura la sentenza impugnata per aver affermato che le controparti sarebbero “insegnanti laureati presso civiche scuole” mentre gli appellati erano formatori, neppure tutti laureati. Egualmente erroneo sarebbe il riferimento all’inquadramento all’VIII livello contrattuale cat. D3 mentre taluni appellati erano inquadrati in categoria D. Quindi il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminare la circostanza che si trattava di formatori e non di insegnanti.

2. Con il secondo motivo il Comune denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Censura la sentenza impugnata per aver affermato che nei contratti fosse stato operato il richiamo all’orario di 18 ore di cui all’art. 32 c.c.n.l. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 2000, senza specificare da quali documenti o da quali parti di essi avesse ricavato tale assunto.

Rileva che non sussistevano per tutti i resistenti contratti individuali di lavoro.

Assume che la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che le attività di docenza frontale e quelle integrative non esauriscono l’impegno lavorativo che il suddetto art. 32, non prevede un orario di lavoro, bensì stabilisce limiti massimi a determinate specifiche attività, oltretutto non esaustive e per giunta riferite solo ad una specifica categoria di docenti (cioè gli insegnanti di scuole elementari e medie delle istituzioni scolastiche). Addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di non avere considerato che l’orario di lavoro è sempre stato di 36 ore settimanali come da art. 17 del c.c.n.l. del 1995.

3. Con il terzo motivo il Comune denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 113 c.p.c., comma 1, prima parte, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, nonchè D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40.

Censura la sentenza impugnata per non aver detto nulla sulla invalidità del richiamo contrattuale all’art. 32 c.c.n.l. – peraltro presente solo in alcuni dei contratti -, operato in violazione del divieto di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40.

4. Con il quarto motivo il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione agli artt. 1 e 17 c.c.n.l. del 1995, artt. 32 e 34 c.c.n.l. del 2000 nonchè all’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40.

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile agli odierni controricorrenti una norma – l’art. 32 c.c.n.l. del 2000 – relativa ad una categoria cui i resistenti non appartengono e ad un servizio estraneo a quello al quale i resistenti stessi sono stati pacificamente adibiti.

Ribadisce che non in tutti i contratti vi è riferimento all’art. 32, ed in ogni caso anche in quelli in cui si richiama la disposizione contrattuale è fatto comunque rinvio alle norme del vigente c.c.n.l. e dunque all’art. 17, sull’orario complessivo di lavoro.

Assume che la circolare n. 311 del 2010 non ha apportato alcuna modifica all’orario di lavoro che era stato sempre di 36 ore e rileva che tale circolare sarebbe limitata a disciplinare le modalità di rendicontazione semplicemente ricordando ai dipendenti-docenti che il loro orario di lavoro complessivo era di 36 ore settimanali.

Sostiene in ogni caso l’inapplicabilità ai controricorrenti dell’art. 32, atteso che gli stessi non insegnano nè in scuole elementari, nè in scuole primarie o secondarie essendo da sempre adibiti ai servizi formativi (senza le incombenze tipiche di chi insegna nelle scuole come ad esempio i consigli di istituto, i consigli di classe, i colloqui con i genitori) e deduce che agli stessi non possa che applicarsi l’art. 34 del c.c.n.l. del 2000 specificamente riferito a tali servizi e, quanto all’orario di lavoro, l’art. 17 c.c.n.l. del 1995.

5. Con il quinto motivo il Comune denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, art. 112 c.p.c., art. 132, comma 2, n. 4, nonchè degli artt. 1 e 17 c.c.n.l. del 1995 e artt. 32 e 34 c.c.n.l. del 2000.

Censura la sentenza impugnata per non aver considerato che, laddove i contratti individuali ed il richiamo all’art. 32, ivi contenuto, fossero da intendersi nel senso di escludere l’applicazione della norma fondamentale di cui all’art. 17 del c.c.n.l., ne deriverebbe una radicale nullità dei contratti stessi per violazione dei limiti e dei vincoli imposti dalla contrattazione nazionale.

6. Con il sesto motivo il Comune denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 91,92,112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Censura la sentenza impugnata per non aver riformato, in punto di spese, la sentenza del Tribunale e disposto solo la compensazione delle spese di appello “attesa la complessità della questione trattata”.

7. Con il settimo motivo il Comune denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.P.R. n. 445 del 2000, nonchè degli artt. 1 e 17 c.c.n.l. del 1995.

Censura la sentenza impugnata per non essersi specificamente pronunciata sulla legittimità dell’attività di rendicontazione (a mezzo di autocertificazione) richiesta con la circolare n. 311 del 2010 nonostante l’impugnazione del Comune avesse anche riguardato tale aspetto.

8. Il ricorso, nei vari motivi in cui è articolato, è inammissibile anche se la questione in diritto che pone (e cioè l’operatività degli artt. 32 e 24 del c.c.n.l. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 2000 ed il rapporto di tali disposizioni rispetto all’art. 17 del c.c.n.l. del medesimo comparto del 1995) rende opportuno l’esercizio della funzione nomofilattica e sollecita una pronuncia d’ufficio ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3 (v. infra).

8.1. I rilievi, nella parte in cui fanno leva sul contenuto dei contratti di lavoro stipulati dagli odierni controricorrenti, contrappongono in modo inammissibile una lettura degli atti di causa difforme da quella della Corte territoriale, che ha valorizzato la previsione in sede contrattuale, mediante il richiamo all’art. 32, di un orario massimo di 18 ore e di un monte ore mensile per le attività integrative.

8.2. Peraltro, i contratti in questione non sono neppure trascritti, quantomeno nelle parti rilevanti, in violazione del principio di specificità del ricorso.

Nè invero vi è una circostanziata ricostruzione di tutto il materiale documentale sottoposto al vaglio dei giudici di merito con indicazione dei dati necessari all’individuazione della sua collocazione quanto al momento della produzione in giudizio (v. ex multis Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 15 luglio 2015, 14784; Cass. 18 novembre 2015, n. 23575; Cass. 15 gennaio 2018, n. 777).

Il ricorrente, inoltre, non opera alcuna puntuale distinzione tra le posizioni dei numerosi controricorrenti e non chiarisce, con riferimento a ciascuno di essi, quale sia stata la precisa destinazione (istituzioni scolastiche/scuole paritarie ovvero centri di formazione) e se siano eventualmente intervenute modificazioni successivamente alle assunzioni.

8.3. Si aggiunga che neppure ha formato oggetto di specifica censura l’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’obiezione sollevata dall’appellante, stando alla quale nei contratti stipulati dagli appellati sarebbe stato escluso il riferimento all’art. 32, era tardiva in quanto non sollevata in primo grado.

8.4. Con riferimento, poi, alla questione della invalidità del richiamo contrattuale dell’art. 32 c.c.n.l. – che si assume peraltro presente solo in alcuni dei contratti – per effetto del divieto di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, questa Corte, pur consapevole del principio già affermato da Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242 (“Nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo”), per quanto evidenziato ai punti che precedono ed in ragione dei profili di inammissibilità sopra enucleati, preclusivi di una delibazione circa la nullità delle pattuizioni individuali, non può esprimere alcuna valutazione.

8.5. Per il resto i rilievi allo stesso modo ruotano intorno all’assunto, non dimostrato e smentito dalla Corte territoriale, dell’essere i controricorrenti addetti ai servizi formativi (con conseguente asserita applicabilità agli stessi dell’art. 34 del c.c.n.l. del 2000 e, di rimando, all’art. 17 del c.c.n.l. del 1995).

Ed infatti la Corte territoriale con accertamento di fatto non rivedibile in questa sede ha affermato che “ai rapporti degli odierni appellati è stato applicato fin dall’origine l’orario di cui all’art. 32 del c.c.n.l. del 2000, espressamente richiamato nei contratti di lavoro dagli stessi stipulati”, nei quali si faceva riferimento ad una “impegnativa oraria” di “18 ore settimanali di docenza con gli alunni e 20 ore mensili per le attività integrative” ed ancora che l’art. 34, relativo ai docenti dei centri di formazione, ha un “diverso ambito applicativo”, essendo relativo solo ai centri di formazione professionale, dovendo escludersi una sua portata generale.

L’affermazione che i controricorrenti siano insegnanti laureati presso scuole civiche e non, dunque, docenti di corsi di formazione presso gli appositi centri non è stata idoneamente contrastata dal Comune.

Non è al riguardo sufficiente il generico richiamo contenuto alle pagg. 11 e 12 del ricorso a documenti dei fascicoli di primo grado.

Si ricorda che il ricorso per cassazione deve essere redatto nel rispetto dei requisiti imposti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., che al comma 1, n. 6, richiede “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

E’, quindi, necessario che il ricorrente, oltre a riportare nel ricorso il contenuto del documento, quanto meno nelle parti essenziali, precisi in quale fase processuale è avvenuta la produzione ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione.

Va precisato, al riguardo, che il requisito di cui al richiamato art. 366 c.p.c., n. 6, è imprescindibile ed autonomo e non può essere confuso con quello di procedibilità (egualmente richiesto) previsto dall’art. 369 c.p.c., n. 4, in quanto il primo risponde all’esigenza di fornire al giudice di legittimità tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione (laddove effettuata) è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento la cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (v. fra le più recenti, sulla non sovrapponibilità dei due requisiti, Cass. 28 settembre 2016, n. 19048).

8.6. Quanto al motivo concernente la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado lo stesso è inammissibile mancando la trascrizione da parte del ricorrente della sentenza di primo grado e del ricorso in appello del Comune (documenti, questi, solo genericamente richiamati mediante il rinvio alle pagine dei relativi atti).

8.7. Del pari inammissibili sono le doglianze relative alla mancata pronuncia da parte della Corte territoriale sulla legittimità della rendicontazione prevista nella circolare n. 311 del 2010.

Anche in questo caso il ricorrente non ha riprodotto l’atto di appello nella parte relativa al motivo di gravame relativo alla suddetta questione, limitandosi solo ad un vago rinvio alle pagg. 42 e ss. di tale atto, nè ha fornito indicazioni sulla ritualità della sottoposizione della stessa già al giudice di primo grado.

Peraltro, non vi è stata alcuna omessa pronuncia essendo, palesemente, la questione rimasta assorbita nella conferma della illegittimità della suddetta circolare nella sola parte relativa alla disposta modifica unilaterale dell’orario di lavoro.

9. Come sopra evidenziato, le carenze allegatorie ed il mancato rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., non consentono di apprezzare l’utilità concreta che il Comune ricorrente potrebbe ricavare, con riferimento a ciascuno dei dipendenti, dall’eventuale accoglimento del gravame, utilità che, evidentemente, non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, sicchè va escluso ogniqualvolta la dedotta violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, non possa in concreto spiegare effetti in relazione alla soluzione adottata e sia, quindi, diretta all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass. 25 giugno 2020, n. 12678; Cass. 12 ottobre 2016, n. 20689; Cass. 23 maggio 2008 n. 13373).

Dal richiamato principio discende che, nel rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., il ricorrente è tenuto ad indicare nel ricorso gli elementi che consentano alla Corte di apprezzare l’utilità che potrebbe derivare dall’accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata.

L’esposizione dei fatti di causa richiesta dal n. 3 del richiamato art. 366 c.p.c., è, infatti, finalizzata anche a porre il giudice di legittimità nella condizione di esercitare correttamente i poteri/doveri di cui all’art. 384 c.p.c., commi 2 e 4, che, letto alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, impone alla Corte di Cassazione di definire dinanzi a sè il giudizio e di astenersi dal rinvio ogniqualvolta la prosecuzione si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuale.

A tanto il Comune non ha provveduto perchè non ha fornito le doverose precisazioni relative agli originari ricorrenti, ai contratti di lavoro, alle caratteristiche dell’attività svolta ed alle sedi di espletamento della stessa, sicchè il ricorso, come detto, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.

10. Fermo tale giudizio, il Collegio ritiene, come sopra anticipato, che sussistano le condizioni per una pronuncia d’ufficio ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, sulla questione che il ricorso inammissibile propone, poichè sul rapporto tra le disposizioni di cui agli artt. 32 e 34 del c.c.n.l. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 2000 e quella di cui all’art. 17 c.c.n.l. per il personale del medesimo comparto del 1995 non si rinvengono pronunce di questa Corte ed appare opportuno superare, nell’interesse generale, il limite della contingente inammissibilità, trattandosi di questione di particolare importanza, vista la possibile verosimile incidenza in contenziosi similari.

11. Ed allora va innanzitutto chiarito che il c.c.n.l. per il personale delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto il 14.9.2000 dedica tutto il Titolo V al personale delle scuole.

Nell’ambito di tale titolo, poi, l’art. 32, riguarda specificamente il personale docente delle scuole gestite dagli enti locali. Tale disposizione prevede: “1. Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali l’attività oraria settimanale di ciascun docente con gli alunni non deve superare le 24 ore nelle scuole elementari e le 18 ore in quelle medie. Le settimane di attività nell’anno, sempre in rapporto diretto degli insegnanti con gli alunni e gli studenti, devono coprire l’intero calendario scolastico. Per il personale docente che opera all’interno degli istituti di riabilitazione e pena l’orario è fissato in 15 ore settimanali e 3 ore di supplenza. 2. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività di cui al comma 5 un monte orario che comunque non sia superiore a 20 ore mensili. 3. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie. (…)”.

L’art. 34, regola, invece, l’attività del personale docente dei centri di formazione professionale prevedendo che: “1. Fermo restando l’orario contrattuale di lavoro in vigore, il personale docente dei centri di formazione professionale svolge attività didattica, in aula o in laboratorio, entro un monte ore annuo definito dagli enti in stretta relazione con i contenuti della programmazione regionale delle attività formative e della tipologia delle relative iniziative. Le restanti ore sono destinate ad altre attività connesse alla formazione. 2. Al fine di favorire processi di innovazione organizzativa dei centri di formazione professionale e di riqualificazione e riconversione delle attività formativa realizzati nei suddetti centri, anche alla luce delle previsioni del Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22.12.1998, al personale di cui al comma 1 è corrisposta una indennità professionale il cui importo è stabilito dalla contrattazione decentrata integrativa in proporzione all’entità dell’attività didattica, entro il tetto massimo di Lire 900.000 annue lorde”.

11.1. E’ di tutta evidenza la diversa operatività delle indicate disposizioni atteso che solo l’art. 32, regolamenta l’attività didattica nelle scuole tradizionalmente intese come istituzioni scolastiche.

11.2. Del resto, già il D.P.R. n. 347 del 1983, distingueva il personale addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali nonchè il personale docente dipendente dagli enti locali ma impiegato presso istituti statali – assistenti di cattedra o insegnanti tecnico-pratici, docenti di scuole professionali, ecc. – (art. 36) rispetto al personale docente dei corsi di formazione professionale dipendente dalle Regioni, Comuni, Province (art. 37).

11.3. Analoghe previsioni erano contenute nel D.P.R. n. 268 del 1987, che differenziava il personale dei corsi di formazione professionale, fissando per tale personale l’orario di lavoro in 36 ore settimanali (art. 48), da quello delle istituzioni scolastiche, per il quale l’orario dell’attività didattica era articolato in modo da coprire l’intero arco di apertura delle scuole (24 ore settimanali nelle scuole elementari, 18 ore nelle scuole medie e negli istituti superiori), con ulteriori 20 ore mensili costituenti un monte ore da utilizzare, sulla base degli accordi decentrati, per attività connesse esclusivamente all’organizzazione del lavoro, alla programmazione degli interventi, all’attività degli organi collegiali, all’aggiornamento professionale (art. 50).

11.4. Quanto all’ambito di operatività del citato art. 32 del c.c.n.l. del 2000 non vi è dubbio che lo stesso riguardi solo le istituzioni scolastiche indicate dalle parti collettive.

Tanto si evince chiaramente dal richiamo contenuto al comma 1 di detto art. 32 all’attività oraria settimanale di ciascun docente con gli alunni che “non deve superare le 24 ore nelle scuole elementari e le 18 ore in quelle medie”.

La norma, dunque si riferisce ai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e non dunque a tutto il personale educativo.

Tali scuole rientrano nel genus delle scuole non statali che ricomprende sia le scuole private sia le scuole istituite da un ente pubblico non statale come il Comune.

Dette scuole, poi, possono essere qualificate come paritarie in presenza dei requisiti, di cui della L. n. 62 del 2000, art. 1, comma 4 e previo impegno espresso a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3 (progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; istituzione e funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purchè in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; personale docente fornito del titolo di abilitazione; contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore”).

Le medesime scuole, dunque, laddove presentino le caratteristiche della corrispondenza agli ordinamenti generali dell’istruzione, in coerenza con la domanda formativa delle famiglie ed essendo caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia dell’insegnamento, dall’obbligo di seguire il calendario scolastico comunicato annualmente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di osservare, oltre alle tradizionali festività nazionali, i periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale, disponendo di ulteriori tre giornate di chiusura da distribuire nell’anno scolastico secondo le esigenze della scuola (per le comunali, in accordo con l’ente locale), sono considerate facenti parte del sistema nazionale di istruzione, e ciò a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

11.5. Come già affermato da questa Corte nella decisione del 12 giugno 2018, n. 15301, ancorchè con riferimento alla disciplina a favore delle persone con disabilità prevista dal medesimo c.c.n.l. del 2000, “le disposizioni contrattuali sul personale docente delle scuole non sono automaticamente applicabili anche al personale educativo, perchè si tratta di personale che svolge funzioni diverse da quelle dei docenti”.

Ed è proprio tale diversità di funzioni che giustifica l’applicazione al solo personale delle scuole di una disciplina dell’orario di lavoro diversa da quella degli altri dipendenti dell’ente locale e sostanzialmente assimilabile a quella prevista per gli insegnanti statali.

11.6. D’altra parte l’insegnante, oltre alla didattica frontale ed a quelle attività integrative che si svolgono nel medesimo istituto scolastico (riunioni varie, collegio dei docenti, consigli di classe, consiglio d’istituto, incontri genitori ecc.) svolge necessariamente ulteriori attività come la preparazione delle lezioni, l’aggiornamento culturale, la correzione degli elaborati degli studenti che completano il quadro complessivo degli adempimenti richiesti rendendo evidente la portata omnicomprensiva della prevista regolamentazione dell’orario di lavoro.

Ciò si evince anche dalla previsione di cui dell’art. 32, comma 5 del c.c.n.l. del 2000 secondo cui: “Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, sulla base della normativa ministeriale, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del c.c.n.l. dell’1.4.1999; gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art. 15 del citato c.c.n.l.”. In sostanza le attività ulteriori rispetto a quelle definite dal calendario scolastico possono essere previste, entro certi limiti, sulla base di apposita concertazione e previo riconoscimento di incentivo ad hoc.

11.7. In coerenza con tale diversità l’art. 34 del c.c.n.l. ha previsto che “fermo restando l’orario contrattuale di lavoro in vigore, il personale docente dei centri di formazione professionale svolge attività didattica, in aula o in laboratorio, entro un monte ore annuo definito dagli enti in stretta relazione con i contenuti della programmazione regionale delle attività formative e della tipologia delle relative iniziative” e che “le restanti ore sono destinate ad altre attività connesse alla formazione”.

11.8. Nel caso dei centri di formazione non ci sono evidentemente corsi che durano tutto l’anno (si tratta per lo più di corsi, destinati a disoccupati o inoccupati, che consentono di acquisire competenze tecniche in vista di un inserimento professionale, sono svolti su materie varie – ad esempio arredamento, moda, grafica, energie alternative, turismo – anche con l’inserimento in stages presso aziende, che durano ciascuno un certo numero di ore, si svolgono su moduli condensati di insegnamento teorico-pratico), non ci sono classi, verifiche periodiche, esami di fine anno, ma un monte ore definito dagli enti in stretta correlazione con i contenuti della programmazione regionale. Ciò giustifica la previsione che per il personale docente di tali corsi “resta fermo l’orario contrattuale di lavoro in vigore”.

11.9. Orbene non può dubitarsi che la riserva prevista si riferisca all’orario di cui all’art. 17, comma 1, del c.c.n.l. del 1995 (“L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato, previo esame con le Organizzazioni Sindacali, ai sensi delle fonti normative vigenti”) essendo tale interpretazione del tutto in linea con quanto già previsto dal citato D.P.R. n. 268 del 1987, che, all’art. 48, comma 3, aveva espressamente stabilito che: “L’orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali. Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all’insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attività connesse con la formazione. L’articolazione sarà oggetto di contrattazione decentrata”.

12. In via conclusiva, sulla base delle considerazioni sopra esposte, va enunciato ex art. 363 c.p.c., comma 3, il seguente principio di diritto: “La disposizione di cui all’art. 32 del c.c.n.l. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 2000 è diretta a regolamentare l’orario di lavoro dei docenti delle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali mentre l’art. 34 del medesimo c.c.n.l. disciplina l’orario dei docenti dei centri di formazione professionale prevedendo l’applicazione dell’orario ordinario di cui all’art. 17 del c.c.n.l. per il personale del medesimo comparto del 1995”.

13. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

14. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

15. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso principale, ove dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese di giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA