Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22729 del 28/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 18/01/2017, dep.28/09/2017), n. 22729
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Bolzano con ordinanza R.G. 1401/2016 emessa e depositata il
30/06/2016 nel procedimento pendente tra:
RITTERKELLER SNC DI T.G. & E.;
– ricorrente –
e contro
T.A.;
– intimata –
sulle conclusioni scritte del PG in persona del Dott. Lucio Capasso
che conclude chiedendo di dichiarare la competenza del Giudice di
Pace di Brunico, in relazione all’opposizione al D.I. e del
Tribunale di Bolzano per la domanda riconvenzionale.
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE
D’ASCOLA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Bolzano con ordinanza datata 30 giugno 2016, comunicata il 14 luglio successivo a mezzo PEC, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 212/2015 emesso dal Giudice di pace di Brunico.
Ha rilevato che in sede di opposizione davanti al giudice di pace la Ritterkeller snc aveva svolto domanda riconvenzionale di valore superiore al limite di competenza per valore del predetto giudice e che con ordinanza 18/12/2015 questi aveva rimesso l’intera causa al tribunale, senza trattenere quella di opposizione.
Le parti non hanno svolto difese nel procedimento innescato dall’ordinanza con cui è stato chiesto il regolamento.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di competenza del giudice di pace in ordine alla causa di opposizione ad ingiunzione.
Il Collego ritiene che le conclusioni del procuratore generale siano condivisibili. Consta infatti dall’esame degli atti di causa che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la Ritterkeller snc ha svolto domanda riconvenzionale per il riconoscimento di un proprio controcredito e la condanna di T.A. al pagamento di Euro 76.656,21 somma relativa a un mutuo del defunto padre della ingiungente, di cui la società si era fatta carico e per altre causali minori. Il giudice di pace ha rimesso le parti al tribunale, davanti al quale parte opposta ha insistito (cfr., comparsa di risposta depositata il 26.5.2016) per la conferma del decreto ingiuntivo e per il rigetto delle domande avversarie.
Spogliandosi di tutta la causa, il giudice di pace ha errato perchè ha contraddetto la giurisprudenza di questa Corte, la quale da tempo insegna che: “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poichè la competenza, attribuita dall’art. 645 c.p.c., all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale” (Cass. 272/15; 186/12; n. 4751 del 26/02/2009; n. 20324 del 20/09/2006).
Bene ha fatto pertanto il tribunale di Bolzano a disporre la separazione delle due cause e a sollevare tempestivamente il conflitto di competenza con riguardo a quella di opposizione al decreto ingiuntivo, che dovrà essere trattata dal giudice di pace di Brunico.
PQM
La Corte, in accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, dichiara la competenza del giudice di pace quanto all’opposizione al D.I. n. 212 del 2015, emesso dal Giudice di pace di Brunico. Fissa termine massimo di legge alle parti per la riassunzione.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017