Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22729 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 20/10/2020), n.22729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 9479/2014 promosso da:

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Venezia 11,

presso Assonime (avv. Nicola Pennella), rappresentata e difesa

dall’avv. Valerio Freda in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 629/04/13 della CTR della Campania, Sezione

staccata di Salerno, depositata il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2020 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIACALONE

GIOVANNI, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 629/04/13 della CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, depositata il 15/10/2013, veniva confermato l’accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), con la quale era stata richiesta la corresponsione della somma di Euro 13.709,92 a titolo di imposta di registro, sanzioni e interessi.

Il giudice del gravame riteneva invalida la notificazione della cartella di pagamento, in base al combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e dell’art. 148 c.p.c., aggiungendo, tra l’atro, che il giudice di primo grado, una volta accertato che la cartella, di fatto, era il primo atto notificato al contribuente, aveva correttamente rilevato che la stessa mancava degli elementi necessari che potessero significare la fondatezza della pretesa.

Avverso la sentenza della CTR l’Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

Il contribuente, benchè ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26 e dell’art. 148 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR confermato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, mentre invece la notifica era stata ritualmente effettuata ai sensi del D.P.R. n. 603 del 1973, art. 26, comma 1, u.p..

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in via gradata, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26 e degli artt. 148,156 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto inesistente la notifica, che invece doveva ritenersi al più nulla, fermo restando il raggiungimento dello scopo per effetto della tempestiva impugnazione operata dal contribuente.

2. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, tenuto conto che la decisione impugnata risulta fondata su due rationes decidendi, ma la ricorrente ha censurato soltanto una di esse.

Dopo avere argomentato sulle ragioni della ritenuta invalidità della notificazione, nella decisione impugnata, la CTR ha infatti affermato che “… bene ha fatto il giudice di prime cure, una volta accertato che la cartella, di fatto, era il primo atto notificato, a rilevare come la stessa mancava degli elementi necessari che potessero significare, al contribuente, la fondatezza della pretesa, secondo le prescrizioni tassativamente dettate al riguardo dalla sentenza della Corte di Cass., sez. I, del 20.2.1999 n. 14306, ben richiamata nella sentenza appellata….”.

Com’è noto, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso tutte le rationes decidendi (così Cass., Sez. U, n. 7931 del 29/03/2013 e Cass., Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016), posto che la resistenza di quelle non censurate all’impugnazione, rende del tutto ultroneo l’esame del ricorso, il cui eventuale accoglimento non potrà mai condurre alla cassazione della decisione impugnata (Cass., Sez. L, n. 3633 del 10/02/2017).

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, art. 1, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, art. 1, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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